Concorso di Persone nel Reato: Anche un Aiuto Minore Comporta Responsabilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concorso di persone nel reato, un concetto chiave del nostro diritto penale. Spesso si crede erroneamente che per essere considerati responsabili di un crimine sia necessario compiere l’azione principale. La Suprema Corte, invece, ci ricorda che anche un contributo apparentemente secondario può integrare una piena responsabilità penale. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio i confini della complicità.
I Fatti del Caso: Un’Aggressione di Gruppo
Il caso trae origine da una condanna per lesioni personali aggravate, emessa dalla Corte d’Appello. Un individuo era stato ritenuto penalmente responsabile per aver partecipato, insieme ad altre persone, a una violenta aggressione ai danni di un’altra persona. La vittima aveva riportato lesioni, come documentato da certificazione medica e confermato dalla sua testimonianza, che aveva ricostruito in dettaglio le fasi dell’attacco e il ruolo attivo dell’imputato.
La Difesa e il Ricorso in Cassazione
Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi principali del ricorso si concentravano su due aspetti: una presunta erronea applicazione della legge penale in materia di concorso di persone (art. 110 c.p.) e vizi nella motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, la difesa sosteneva che il contributo dell’imputato non fosse stato così determinante da giustificare una condanna a titolo di concorso, minimizzando il suo ruolo nell’aggressione.
La Visione della Cassazione sul Concorso di Persone
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. Ai fini della configurabilità del concorso di persone, il contributo di ciascun partecipe non deve necessariamente essere una causa diretta e indispensabile dell’evento. È sufficiente che la condotta abbia fornito un “contributo agevolatore”.
Questo significa che si è responsabili anche quando, senza il proprio aiuto, il reato sarebbe stato commesso ugualmente, ma con maggiori incertezze o difficoltà per gli autori materiali. Basta che la propria azione:
* Rafforzi il proposito criminoso degli altri;
* Faciliti l’esecuzione del reato;
* Aumenti la possibilità che il reato venga portato a termine.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’imputato avesse partecipato a tutte le fasi dell’aggressione, fornendo così un contributo che, di fatto, ha integrato la sua responsabilità concorsuale.
Il Controllo Limitato sulla Motivazione
Per quanto riguarda la critica alla motivazione della sentenza, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma solo di verificare la logicità e la coerenza del ragionamento del giudice di merito. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era apparsa logica, ben argomentata e priva di vizi, anche questo motivo di ricorso è stato giudicato infondato.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dall’imputato erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una ricostruzione puntuale dei fatti, basata sulla testimonianza della parte civile e sulla documentazione medica, e aveva applicato in modo impeccabile i principi giuridici sul concorso di persone. La Suprema Corte ha ribadito che il contributo concorsuale è rilevante non solo quando ha efficacia causale, ma anche quando assume la forma di un semplice contributo agevolatore, che rafforza l’intento criminale altrui o ne facilita l’opera. Essendo emerso che l’imputato aveva partecipato attivamente a tutte le fasi dell’aggressione, il suo contributo è stato ritenuto idoneo a integrare la responsabilità a titolo di concorso.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma un principio di grande importanza pratica: nel contesto di un reato commesso da più persone, non è possibile sottrarsi alla responsabilità sostenendo di aver avuto un ruolo minore. Qualsiasi azione che, anche indirettamente, agevoli la commissione del reato, è sufficiente per essere considerati complici a tutti gli effetti. Questa decisione serve da monito sulla necessità di dissociarsi attivamente e in modo inequivocabile da qualsiasi proposito criminale altrui per non esserne coinvolti penalmente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per essere considerati complici in un reato è necessario compiere l’azione principale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente fornire un contributo che faciliti l’esecuzione del reato, anche se questo sarebbe stato commesso ugualmente. Questo “contributo agevolatore” può consistere nel rafforzare la determinazione degli altri o nel rendere l’azione criminale più semplice o sicura.
Cosa si intende per ‘contributo agevolatore’ nel concorso di persone?
Si intende qualsiasi comportamento esteriore che arrechi un aiuto apprezzabile alla commissione del reato. Questo aiuto non deve essere indispensabile, ma deve aumentare la possibilità che il reato si verifichi o diminuire le difficoltà di esecuzione per gli altri concorrenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello?
Se il ricorso non presenta una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte, viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ADIYAMAN( TURCHIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 582, 583 n. 585 cod. pen.
Considerato che il ricorso è articolato su due motivi correlati, che denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 110 cod. pen. e vizi de motivazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazio a base della sentenza impugnata (si veda pag. 4 della sentenza in cui si rinviene una puntuale ricostruzione dei fatti, alla luce della dettagliata testimonianza della parte civile – vittima violenta aggressione a opera di una pluralità di persone, tra cui l’imputato, – e della certifica medica). La Corte di appello ha correttamente scrutinato il tema della responsabilità concorsuale, posto dall’appellante, atteso che, ai fini della configurabilità della fattispecie del conc persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti i comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli alt concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzi abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativ diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 – , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato come l’imputato ha partecipato a tutte le fasi della violenta aggression fornendo un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conseguentemente, risulta manifestamente infondata la doglianza che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, le cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circos dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 d 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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