Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
udito il difensore, AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Condannata con “doppia conforme” (Tribunale di Roma, 7 luglio 2022; Corte d’appello, 10 marzo 2023) alla pena di giustizia per una serie di reati (lesioni, rapina e sequestro di per commessi 1’11 luglio 2020 allorché, assieme al proprio fidanzato e ad altre persone partecipava alla aggressione di NOME NOME e di NOME, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione fondato sui seguenti motivi.
Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà e carenza motivazionale (articolo lett. e c.p.p.) in relazione ai reati di concorso in sequestro di persona e rapina aggrav danni di NOME COGNOME. In particolare, si obietta alla ricostruzione giudiziale la car parte dell’imputata di una condivisione anticipata della ideazione criminosa idonea a mettere relazione le diverse condotte descritte nei capi di imputazione ascritte ai correi successiva adesione psicologica dell’imputata agli illeciti posti in essere dai predetti
accaduti nel pomeriggio dell’I 1 luglio 2020 e descritti nel capo e) della rubrica doveva essere interpretati come iniziative estemporanee e non preventivamente concordate tra NOME COGNOME e gli altri correi. La tesi difensiva trova riscontro nella sentenza della corte d’a laddove si è assolta l’imputata dall’ipotesi del capo f) proprio per l’assenza di un contr causale di segno psicologico ascrivibile alla giovane.
Sempre nel primo motivo si evidenzia (pg.7 e seguenti) che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto ascritto all’imputata anche il reato di sequestro di persona descritto capo d) mentre esso era contestato ad altri imputati.
Ulteriormente, viene contestata la conferma della condanna per la rapina aggravata osservando che all’azione tipica del reato non aveva preso parte NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 606 lett. e) c.p. ordine al reato di concorso nelle lesioni volontarie ai danni di NOME COGNOME (capo h imputazione).
L’illogicità della affermazione di responsabilità dell’imputata delle lesioni provocate al cit romeno emerge dal fatto che la stessa è stata assolta dall’ipotesi di concorso nel sequestro di persona attuato ai danni del NOME.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi del stesse doglianze già formulare nei gradi precedenti. In definitiva, attraverso l’evocazione vizi motivazionali, non si fa che ‘immergersi’ nel merito delle valutazioni giudiziarie, s considerare che tale operazione è preclusa in questa sede. Come accade sovente, anche nel presente caso i motivi di ricorso si riducono alla formulazione di una diversa ed alternati ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. La Corte di Cassazione, in relazione al sentenza impugnata, ha un’altra funzione, quella di vagliare se la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cioè se il giudice di merito sia incorso in una d ipotesi previste dall’art.606 lett. e) c.p.p.. Che nel caso di specie si esuli da tale territorio, è reso manifesto sin dalle modalità di redazione dell’atto di ricorso che, ripercor l’intera esposizione dell’atto di appello e quindi della motivazione (riportata per est pretende di contraddire le conclusioni della ‘doppia conforme’ deducendone (alternativamente o cumulativamente, non si comprende) la contraddittorietà e la manifesta infondatezza, concetti affatto differenti utilizzati in maniera promiscua.
Il punto chiave del primo motivo si incentra sull’insussistenza del concorso. La COGNOME, sostiene, non ha avuto nemmeno il tempo di prestare il proprio consenso alle azioni violente degli esecutori della ‘spedizione punitiva’ capeggiata dal proprio fidanzato ai danni di cittadino romeno. La giovane, se mai, è stata soltanto ‘spettatrice’ di quanto accadeva. Pertanto, la decisione di secondo grado che non ha saputo cogliere tale aspetto dei fatti,
manifestamente illogica ed internamente contraddittoria, giacché la ragazza non è stata nemmeno imputata del reato di sequestro di persona rubricato al capo D che avrebbe dovuto rientrare nell’ipotesi concorsuale.
Tuttavia, la lettura della sentenza impugnata rende manifesto che la ricostruzione propugnata nel ricorso per cassazione è frutto di una inaccettabile parcellizzazione ricostruttiva e d omissione (cosciente o frutto di incomprensione, poco importa) dei dati salienti della vicend Infatti, in relazione allo stesso motivo, già proposto in appello (teso ad escludere il conc della COGNOME alla aggressione), è sufficiente leggere l’incipit argomentativo della sentenza per comprendere che quella proposta alla Cassazione è una ricostruzione monca e fuorviante. La Corte d’appello a pg.8 spiega che gli accadimenti del pomeriggio dell’I 1 luglio 2020 son correlati ad un diverbio accaduto nelle prime ore dello stesso giorno che aveva visto coimputato della COGNOME iniziare l’aggressione per poi subire lesioni al volto. La reazione ne era seguita nel pomeriggio rappresenta quindi una sorta di ‘spedizione punitiva’ attuata con l’inganno per attirare la vittima principale (il cittadino di origine romena che, reagendo a pestaggio, aveva cagionato il ferimento) nella rete degli aggressori. Si legge poi che nel cor del viaggio in auto con una delle due vittime dei reati commessi quel giorno, era proprio l ragazza ad incitare i compagni all’uso detiolenza e che ella era presente quando la richiest di rivelazione dell’indirizzo del NOME veniva formulata. È sufficiente insert questi det per comprendere (1) che la ricostruzione difensiva, così come le conseguenti deduzioni di contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale, è destinata a crollare in quanto parzia selettiva e (2) che il motivo su tale ricostruzione fondato, non si confronta realmente con motivazione della sentenza, condannandosi così alla genericità in quanto a-specifico.
Né si può sostenere che la mancata contestazione del sequestro di persona del NOME alla COGNOME ed a COGNOME NOME generi una insormontabile contraddizione nella ricostruzione concorsuale dei reati, non colta dalla Corte d’appello. Il tema, infatti non è stato solleva grado di appello, da quanto si comprende dalla lettura della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per Cassazione.
Inoltre, il sequestro descritto al capo D è stato ascritto soltanto a COGNOME, NOME COGNOME COGNOME COGNOME perché NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME vi hanno partecipato. Il ‘preli diretto del NOME da parte del gruppo non era una modalità ‘necessaria’ della realizzazione della condotta concorsuale (la persona offesa era già stata invitata all’appuntamento-tranell dal NOME) sicché, nella prospettiva accusatoria non vi era modo di provare la partecipazione al sequestro di persona anche dei due correi che non vi avevano preso parte.
De hoc, satis.
Anche il secondo motivo di ricorso ha la medesima impostazione tiduzionista’ e soffre della medesima parzialità ricostruttiva, considerando il reato di lesioni di cui al capo H co una monade rispetto alle altre condotte e la partecipazione della COGNOME a tale segmento della condotta come una monade rispetto alle azioni dei correi. Si tratta di una impostazione che confligge con le modalità realizzative del reato, come adeguatamente esposte ed
analizzate nella decisione di secondo grado che ha posto in rilievo quale foss attitudine mentale della COGNOME che, lungi dall’essere la inerme spettatrice del violente altrui, fu colei che mise in chiaro come dovessero essere trattate le due vittime delle angherie del clan (“… questi due oggi li facciamo fuori perch ragazzini… oggi gli famo male”). A ciò si aggiunga che il ‘prelievo’ della vittima grazie alla vettura Panda imprestata dalla COGNOME a NOME COGNOME.
Tale essendo la comunione d’intenti, non è carente ed è certamente sce contraddittorietà ovvero di manifesta illogicità la motivazione che giunga alla conclu ella fosse consapevole della ‘lezione’ che sarebbe stata impartita al COGNOME accompagnato al cospetto di NOME COGNOME per il riconoscimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dchicorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili d nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della ca ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 novembre 2023
Il Constgliere relatore
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