Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il 21/10/2001
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Deposi:Lta in Cancelleria
ogg4
14 MPR. 2025
IL FUNZJE)
–,1
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NOME
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/09/2024, il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza emessa in data 05/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 180, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod.pen.
Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente confermato la sussistenza della gravità indiziaria, in assenza di prova della diretta diponibilità da parte del ricorrente della sostanza stupefacente, mentre la semplice condivisione di un alloggio e l’uso comune dell’armadio, nel quale erano stati rinvenuti denaro ed il telecomando del box, ove il coimputato COGNOME deteneva lo stupefacente, non integravano il concorso di persone nel reato secondo quanto previsto dall’art. 110 cod.pen., ma semmai un’ipotesi di connivenza non punibile.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale ha rimarcato come la condotta tenuta da NOME COGNOME abbia costituito un contributo agevolatore significativo all’altrui condotta criminosa, quale custode dello stupefacente e del denaro provento dei traffici illeciti, mediante la messa a disposizione della propria abitazione quale base logistica per l’attività di narcotraffico.
La motivazione è sorretta da congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Essa, inoltre, è in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità in subiecta materia.
Secondo, il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla
commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità de produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6, n.36818 del 22/05/2012, Rv.253347; Sez.4, n.4383 del 10/12/2013, dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007, Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648).
E’ stato anche affermato, con specifico riferimento al tema di detenzione di sostanze stupefacenti, che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il second richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altr condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez.3, n.41055 del 22/09/2015, Rv.265167; Sez.3, n.34985 del 16/07/2015, Rv.264454).
A fronte di un percorso argomentativo, adeguato e privo di vizi logici, nonchè conforme ai summenzionati principi di diritto, il ricorrente, peraltro, propon censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter.disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 31/01/2025