Concorso di Persone nel Reato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
Il concetto di concorso di persone nel reato, disciplinato dall’articolo 110 del Codice Penale, rappresenta una delle figure giuridiche più complesse e dibattute del nostro ordinamento. Esso si realizza quando più soggetti forniscono un contributo, materiale o morale, alla commissione di un illecito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo tema, chiarendo al contempo i limiti di ammissibilità del ricorso per motivi che si rivelano essere una mera riproposizione di censure già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti: Un Furto con Destrezza in Concorso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, commesso a Napoli nell’aprile del 2019. L’imputato, agendo in collaborazione con un’altra persona (il correo), aveva partecipato attivamente al tentativo di sottrarre un telefono a una vittima. La sua condotta specifica era consistita nell’ostacolare il passaggio della persona offesa, creando così la distrazione e l’opportunità necessarie affinché il complice potesse tentare di impossessarsi del dispositivo. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la sua piena responsabilità a titolo di concorso nel reato, confermando la condanna.
Le Doglianze del Ricorrente e il Concorso di Persone nel Reato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata valutazione del concorso: Sosteneva che il suo ruolo fosse stato marginale e che mancasse la prova della sua consapevolezza e volontà di partecipare al furto. A suo dire, il semplice atto di ostacolare il passaggio non era sufficiente a configurare un contributo penalmente rilevante.
2. Contestazione delle aggravanti e della pena: Il ricorrente contestava il riconoscimento dell’aggravante della destrezza e riteneva eccessivo il trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione sulla recidiva e il bilanciamento delle circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Concorso di Persone nel Reato è Stato Respin_to
L’ordinanza chiarisce in modo netto le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti importanti sulla tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione.
La Ripetitività del Primo Motivo
La Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del concorso di persone nel reato, era una semplice riproduzione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato, con motivazione adeguata e logica, come l’azione di ostacolare il passaggio della vittima avesse costituito un contributo essenziale all’azione delittuosa del complice. Da tale comportamento, i giudici di merito avevano correttamente desunto la piena consapevolezza e volontà dell’imputato di partecipare al crimine. Riproporre la stessa tesi in Cassazione senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
L’Infondatezza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato e, ancora una volta, ripetitivo. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato l’aggravante della destrezza, riconoscendo la particolare abilità dimostrata dagli autori del reato, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Inoltre, la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze sono state ritenute il frutto di una valutazione congrua e insindacabile in sede di legittimità, poiché adeguatamente motivate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni di fatto. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, e non limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. In tema di concorso di persone nel reato, la decisione conferma che qualsiasi contributo, anche se apparentemente minore come quello di creare un ostacolo, è sufficiente a integrare la partecipazione al delitto, purché sia sorretto dalla consapevolezza dell’azione complessiva.
Quando un’azione apparentemente secondaria, come ostacolare il passaggio, può configurare un concorso di persone nel reato?
Secondo la decisione, tale azione costituisce un contributo rilevante al reato quando è funzionale a facilitare l’azione delittuosa del complice. Da questa condotta, i giudici possono desumere la prova della consapevolezza e della volontà di partecipare al crimine.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è ‘meramente riproduttivo’, cioè si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa l’aggravante della destrezza in un furto?
L’aggravante della destrezza si configura quando l’autore del furto dimostra una ‘particolare abilità’ nell’eseguire l’azione, agendo in modo tale da eludere la vigilanza della vittima e rendere difficile la percezione del reato mentre viene commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05BILVO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello febbraio 2024. di conferma della sentenza di condanna del Tribun ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e n. 8 bis cod. in Napoli il 18 aprile 2019. di Napoli dell’8 le di Napoli in Den. i:ommesso
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di relazione alla riconosciuta responsabilità di NOME a titolo di concors tenuta dal correo, è meramente riproduttivo . di motivo di censura già vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scand critica RAGIONE_SOCIALE argomentazione poste a base della sentenza impugna Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta ricorrente, consistita nell’ostacolare il passaggio della perso rappresentato un contributo della condotta di impossessamento del in essere dal correo, inferendo da tale condotta anche la prova della dell’azione delittuosa. moti /azione in ) nell i condotta idegi atannente iti da adeguata :a. La Corte di in e:isere dal a o fesa, ha telerDno posta :onsa pevolezza
Rilevato che il secondo motivo, con cui si censurano il ricon aggravante della destrezza e il trattamento sanzionatorio, è anch’essq censure già vagliate e comunque manifestamente infondato. La Cort l’aggravante della destrezza nella particolare abilità dimostrata conformità dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità ri ritenuto con motivazione insindacabile congrua la pena anche sot bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze e della ritenuta sussistenza della recicl scim , mito della riprc duttivo di e ha ravvisato dalhutore in hiarr ato e ha o il )rofilo del iva.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato mar condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. nmis!;ibile, con somna di euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mmende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consiglier