Concorso di persone nel reato: quando il ricorso generico è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concorso di persone nel reato e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che un appello è inammissibile se si limita a negare il proprio coinvolgimento senza confrontarsi specificamente con le prove e le motivazioni della sentenza di condanna. Approfondiamo la vicenda.
I Fatti del Caso: Il Furto e il Ruolo del Complice
Il caso riguarda un giovane condannato in Corte d’Appello per aver partecipato, insieme a un complice (il coimputato), al furto di una collanina ai danni di una vittima. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’azione materiale del furto fosse stata compiuta esclusivamente dall’altro soggetto e che egli fosse estraneo ai fatti.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ricostruito la dinamica in modo diverso. Secondo i giudici di merito, l’azione predatoria era stata pianificata da entrambi. I due si erano avvicinati insieme alla vittima, l’avevano fermata con un pretesto e, dopo la sottrazione del gioiello, erano fuggiti insieme. Questa ricostruzione delineava un quadro di piena partecipazione e corresponsabilità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “generico”. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra su un vizio procedurale fondamentale: il ricorrente non ha adeguatamente contestato le ragioni della condanna.
Invece di smontare punto per punto la motivazione della sentenza d’appello (che a pagina 3 spiegava dettagliatamente il suo coinvolgimento), l’imputato si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti, senza fornire elementi capaci di minare la logicità del ragionamento del giudice precedente. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la condanna è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni della Cassazione sul concorso di persone nel reato
Il cuore della decisione risiede nel concetto di concorso di persone nel reato. La Corte Suprema ha implicitamente confermato il principio per cui non è necessario compiere materialmente l’azione delittuosa per essere considerati responsabili. La sentenza d’appello, non validamente contestata, aveva dimostrato che l’azione era stata “previamente concertata”.
Il comportamento del ricorrente – avvicinarsi insieme, creare un pretesto, fuggire insieme – è stato interpretato come un contributo causale al reato. In particolare, la sua presenza e il suo agire coordinato hanno “rafforzato il proposito criminoso” del complice che ha materialmente strappato la collana. Questo rafforzamento è una delle forme tipiche di partecipazione punibile ai sensi della legge penale. La genericità del ricorso ha impedito alla Cassazione di rivalutare questa conclusione, rendendola di fatto intangibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: non è sufficiente proclamare la propria innocenza. È indispensabile che il ricorso sia specifico, dettagliato e che si confronti criticamente con ogni passaggio logico della motivazione della sentenza che si contesta. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione del condannato con ulteriori spese. La decisione evidenzia, inoltre, la portata ampia del concorso di persone nel reato, che punisce non solo l’esecutore materiale ma anche chi, con la sua condotta, contribuisce a pianificare, agevolare o rafforzare l’intento criminale altrui.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riaffermare la propria versione dei fatti o a sollevare critiche vaghe, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
In che modo l’imputato ha partecipato al reato pur non avendolo commesso materialmente?
Secondo la ricostruzione dei giudici, l’imputato ha partecipato al reato perché l’azione è stata pianificata e realizzata insieme al complice. Avvicinandosi alla vittima, fermandola con un pretesto e fuggendo insieme dopo il furto, ha rafforzato il proposito criminoso del coimputato, fornendo un contributo causale essenziale alla riuscita del crimine.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è generico poiché il ricorrente si cht limita ad affermare il tentativo di sottrazione della collanina a cui era seguita violenza era stata messa in atto dal coimputato senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata ( pag.3) nella parte in cui ha ritenuto provato che l’azione predatoria era stata previamente concertata dall’autore materiale e dall’imputato che si erano avvicinati insieme alla vittima fermandola con un pretesto e che poi erano fuggiti sempre insieme, sicchè l’odierno ricorrente, nel corso della consumazione, aveva rafforzato il proposito criminoso concordato con il complice;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.