Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dell’imputato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del 10 dicembre 2019 del Tribunale di Locri che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di lesione personale aggravato ai sensi dell’art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen. e dell’art. 585, primo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla sola aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa NOME, costituitosi parte civile.
Nello specifico, la Corte di appello ha ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti su entrambe le aggravanti e ha ridotto la pena.
Agli imputati si contesta di avere, in concorso tra loro, al termine di un incontro calcistico, aggredito NOME COGNOME, giocatore della squadra avversaria, cagionandogli, con calci e pugni, la frattura del corpo della mandibola e conseguentemente un indebolimento permanente di tale organo.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamentano violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della loro responsabilità a titolo di concorso nel reato.
Essi avevano colpito NOME non alla mandibola, ma in altre parti del corpo e non potevano essere ritenuti responsabili della lesione personale, come risultava sia dalle dichiarazioni della persona offesa, sia dalla relazione del consulente tecnico della difesa; doveva, quindi, escludersi il nesso causale tra la loro condotta e la lesione, che era stata cagionata da altri aggressori.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità a titolo di concorso nel reato.
La sua condotta doveva ritenersi inidonea a cagionare la lesione, in quanto essa era intervenuta solo dopo che la persona offesa aveva ricevuto il calcio al
volto che aveva determinato la frattura della mandibola; egli, con il suo calcio, aveva colpito altra parte del corpo.
Tale circostanza emergeva dalle deposizioni dei testi e dalla relazione del consulente tecnico della difesa che erroneamente ed illogicamente la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante, senza nemmeno disporre una perizia per confutare le sue conclusioni.
In modo illogico la Corte di appello aveva privato di rilievo tutte le aggressioni ai danni del NOME verificatesi prima di quella del ricorrente, sebbene in motivazione si affermasse che tutte le aggressioni erano state attuate in un ristrettissimo lasso di tempo, circostanza che era, invece, smentita dalle fotografie e dai filmati.
La individuazione dell’esatto momento in cui il NOME aveva riportato la frattura della mandibola era rilevante, non essendo addebitabile al ricorrente un evento che altri avevano cagionato.
Non potendo al ricorrente attribuirsi la frattura della mandibola, il reato di lesione personale da lui eventualmente commesso non poteva dirsi aggravato ai sensi dell’art. 583 cod. pen. e nemmeno era ipotizzabile un suo concorso morale, le cui modalità non erano esplicitate.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto ad invocare l’applicazione dell’attenuante della provocazione e della minima importanza della condotta.
Il ricorrente sostiene che dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria risulta che i giocatori di entrambe le squadre di calcio si erano aggrediti reciprocamente, cosicché non era esatto affermare che il NOME avesse colpito con schiaffi i giocatori della squadra avversaria al solo scopo di difendersi. Era evidente, quindi, il travisamento del fatto.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto ad invocare l’applicazione dell’attenuante della provocazione e della minima importanza della condotta, per non avere la Corte territoriale fornito alcuna risposta alla richiesta di applicazione di dett attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME e NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono inammissibili.
Essi non si confrontano con la ratio che entrambi i giudici del merito hanno posto a base della decisione e secondo la quale i ricorrenti hanno congiuntamente e contestualmente aggredito NOME COGNOME colpendolo ciascuno a pochissima distanza di tempo l’uno dall’altro, cosicché la aggressione, proprio in quanto attuata congiuntamente dagli imputati, costituisce una azione di gruppo finalizzata a cagionare lesioni personali alla persona offesa.
L’aggressione viene a costituire un «fatto collettivo unitario», potendo il contributo rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. consistere sia nell’agevolazione dell’aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore, che si senta spalleggiato ed incoraggiato dalla concomitante azione degli altri (concorso morale) (vedi Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Corsi, Rv. 278202, in tema di omicidio preterintenzionale); pertanto le singole condotte dei partecipanti all’aggressione non vanno valutate in maniera atomistica e parcellizzata, quali singole aggressioni autonome tra loro, quasi fossero monadi incomunicabili.
Laddove poi i ricorrenti sostengono che le prove assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale dovevano condurre ad una decisione diversa, i motivi di ricorsi sono inammissibili. Essi sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., le loro censure sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono inammissibili.
Quanto all’attenuante della provocazione, essa poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito alla quale il ricorrente perviene sulla base di una diversa valutazione del materiale istruttorio, cosicché devono richiamarsi i principi sopra esposti.
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Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte di appel implicitamente motivato in ordine alle ragioni per le quali essa non può ess applicata, evidenziando che la condotta del ricorrente non va valuta separatamente da quella degli altri correi, perché tutti hanno contribuito commissione del reato da parte di chi ha realizzato la condotta tipi agevolandola materialmente o moralmente con il proprio contributo che non può ritenersi di lieve importanza.
In tema di concorso di persone nel reato, allorché l’imputato abbia richies l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua manc concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il gr efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto produzione dell’evento (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, COGNOME, Rv. 240364).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti, risultati soccom devono anche essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore parte civile NOME delle spese processuali sostenute nel grado ch liquidano come da dispositivo, considerato che non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase introduttiva, non avendo la parte civile proposto ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle s rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci NOME che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori legge.
Così deciso il 27/10/2022.