Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 06/01/1983
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della gravità indiziaria con riferimento alla ipotesi delittuosa di cui al capo A);
udito il difensore avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava ad NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di colpevolezza, in concorso con altri, dei delitti di tentato omicidio commessi in danno del vice ispettore della Polizia di Stato NOME COGNOME siccome descritti ai capi a) e b) della rubrica, e del delitto di lesioni personali aggravate, commesso sempre in danno dello COGNOME (capo c).
Il giorno dei fatti (7 ottobre 2024), il vice ispettore COGNOME a bordo della sua autovettura, decideva di seguire la vettura condotta da NOME COGNOME che, procedendo a zig-zag e con andatura sostenuta, aveva finito con il provocare un sinistro stradale andando a collidere con due veicoli, uno dei quali condotto da tale NOME COGNOME
Il pubblico ufficiale pedinava, quindi, la vettura del COGNOME, che si trovava in compagnia del figlio NOME cl. ’06, sino al quartiere INDIRIZZO di Crotone.
Qui si verificava la duplice aggressione, in sequenza, ai danni dello COGNOME: la prima, posta in essere dai due soggetti pedinati, ai quali, in un secondo tempo, si aggiungevano, in aiuto, NOME COGNOME cl. ’57, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aggressione che durava 55 secondi, fino al momento in cui il vice ispettore, sopraffatto dai cinque aggressori, estratta l’arma di servizio aveva esploso un colpo che ferì mortalmente NOME COGNOME determinando gli aggressori a un momentaneo allontanamento; la seconda, posta in essere circa due minuti dopo lo sparo e contestata a NOME COGNOME cl. ’06 e ad NOME COGNOME
Ti compendio indiziario era costituito, essenzialmente, dalle immagini riprese dalle telecamere private a servizio delle abitazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con ulteriori contributi forniti da persone informate sui fatti.
Con ordinanza depositata il 15 gennaio 2025 in esito all’udienza camerale del 17 dicembre 2024, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME il Tribunale del riesame di Catanzaro:
annullava il provvedimento del G.i.p. di Crotone, quanto al reato di tentato omicidio di cui al capo a), per carenza di gravità indiziaria in ordine alla configurabilità di un concorso penalmente rilevante nel fatto, peraltro derubricato (rispetto al coindagato NOME COGNOME cl. ’06) in lesione personale dolosa;
confermava, viceversa, la gravità indiziaria quanto al reato di tentato omicidio di cui al capo b), in esso ritenendo assorbito quello di lesione personale dolosa grave di cui al capo c), previa esclusione dell’aggravan À te d ll’avere
commesso il fatto “contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”;
infine, sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari.
2.1. Il Tribunale del riesame, pur avendo dato atto della presenza anche di NOME COGNOME (oltre che di NOME COGNOME cl. 1957 e NOME COGNOME) già nella fase antecedente all’esplosione del colpo di pistola da parte della vittima che attinse NOME COGNOME sosteneva che tale presenza sarebbe durata pochi secondi (14 rispetto all’odierno indagato), senza che costoro (l’indagato, nonché NOME e NOME COGNOME) avessero potuto dare alcun contributo all’azione delittuosa, né materiale né morale; i testimoni, che pure avevano riferito dell’aggressione sferrata da tutti e cinque i CHIMIRRI, avrebbero reso dichiarazioni reticenti o incoerenti con le immagini filmate; inoltre, la stessa vittima, ricoverata in ospedale, aveva ricondotto l’iniziale aggressione a due soli soggetti (cui, in prosieguo, si erano uniti altri nello sferrare calci e pugni) e non vi erano motivi per dubitare della sua attendibilità, anche perché lo stato confusionale era insorto dopo lo sparo.
Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, denunciando, in un unico e articolato motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’esclusione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo a).
Nella prospettazione del ricorrente, si assume, in primo luogo, che il dato cronologico apprezzato dal Tribunale del riesame (la troppo breve permanenza dei tre sul luogo del delitto prima dell’esplosione del colpo) risponderebbe ad una massima d’esperienza “astratta e invalidata dalle circostanze del caso concreto”, né si comprenderebbe per quale motivo non si possa concorrere in un’azione violenta di gruppo, di per sé durata meno di un minuto, con una condotta durata anche pochi secondi.
In secondo luogo, si obietta che il preteso contrasto tra le dichiarazioni rese dalle testimoni COGNOME e COGNOME e le riprese filmate avrebbe avuto un rilievo se le immagini fossero state continue e complete, mentre era stato lo stesso Tribunale a rimarcare che la scena finale, prima dello sparo, in concomitanza con l’arrivo degli altri tre indagati, non era stata ripresa da alcuna telecamera, a riprova dell’assenza di dati oggettivi capaci di smentire i narrati testimoniali.
Ancora, la vittima, che lo stesso Tribunale reputava attendibile, avrebbe dichiarato di essere stata aggredita da altre persone, oltre alle due iniziali, già prima dello sparo.
Infine, non sarebbe logico, per il ricorrente, desumere l’esclusione del dolo omicida nella prima parte dell’azione dal solo fatto che NOME COGNOME cl. 1957, nella fase successiva allo sparo, avrebbe impedito al nipote di sparare contro COGNOME con la sua arma d’ordinanza: i due frammenti dell’episodio sarebbero diversi e separati dall’uccisione di NOME COGNOME.
Nell’interesse dell’indagato è stata depositata in via telematica memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME
Il difensore, in primo luogo, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse concreto e attuale da parte del P.M., in quanto, anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure del ricorrente sulla gravità indiziaria per il capo a), tale pronuncia sarebbe priva di qualsiasi effetto pratico sulla misura cautelare in atto degli arresti domiciliari, non potendo essa condurre al ripristino della custodia in carcere originariamente disposta dal G.i.p., né all’applicazione di una misura ex novo per il solo capo a) in assenza di una rivalutazione delle esigenze cautelari non richiesta dal ricorrente.
Un altro profilo di inammissibilità, ad avviso del difensore, inficerebbe il ricorso del Pubblico Ministero, che, seppure, formalmente, denuncia il vizio di “manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione”, in realtà esprime una richiesta, non consentita, di una nuova e diversa valutazione del merito delle risultanze probatorie.
In subordine, si chiede il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale del Riesame fornito una motivazione che, pur sintetica, appare logicamente coerente, non contraddittoria e fondata su una plausibile valutazione degli elementi indiziari disponibili al momento della decisione.
All’odierna udienza di trattazione le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso deve reputarsi infondata, sulla base del principio per cui, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste sempre l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ad alcuni dei delitti contestati e avendo disposto il mantenimento del regime di custodia cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti concorrenti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez. 5, n 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287525-01; Sez. 4, n. 2694 del
21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775-01; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, COGNOME, Rv. 280123-01).
Tali arresti di legittimità, dal Collegio condivisi, spiegano, infatti, che il Pubblic ministero ha, in ogni caso, interesse alla cristallizzazione del c.d. giudicato cautelare, con riguardo ai delitti di cui il Tribunale del riesame abbia escluso la configurabilità con decisione di cui il ricorrente contesti la validità o la bontà.
E l’interesse del Pubblico ministero ad impugnare sussiste anche qualora non venga richiesto l’aggravamento della misura già disposta, bensì esclusivamente l’estensione di essa anche agli altri reati contestati, per i quali il provvedimento impugnato abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 2230 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259834-01).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.
L’ordinanza impugnata riflette il palese malgoverno delle risultanze indiziarie, nel momento in cui svilisce il contributo dichiarativo delle testimoni oculari COGNOME e COGNOME – che avevano, entrambe e concordemente, riferito di avere visto, prima del fatidico sparo, NOME COGNOME e altri suoi quattro familiari (evidentemente, NOME classe ’57, NOME classe ’06, NOME e NOME) intenti a colpire con estrema violenza il poliziotto – perché asseritamente non corroborato da immagini che, tuttavia, lo stesso Tribunale del riesame ha evocato (alle pagg. 18 e 19), dando atto, con specifico riferimento alla parte dell’aggressione che vide coinvolti i tre indagati sopraggiunti (tra cui lo stesso NOME), della loro incompletezza e parzialità rappresentativa.
I tre soggetti entrano ed escono più volte dal cono dell’inquadratura e, per lunghi istanti, ad essere registrato è il solo audio, da cui peraltro si ricavano i rumori della colluttazione e le ingravescenti grida di aiuto della vittima.
Il c/ou del pestaggio, a ridosso dello sparo che costerà poi la vita a NOME COGNOME non è ripreso compiutamente dalle telecamere, sicché è palesemente illogico sostenere che le immagini possano servire a contrastare narrati testimoniali che, in modo convergente, confermano il coinvolgimento di tutti e cinque gli aggressori con partecipazione attiva.
Circostanza, quest’ultima, invero coerente con il resoconto fornito dalla stessa persona offesa. COGNOME, per come testualmente riportato dall’ordinanza impugnata, aveva dichiarato di aver subito la brutale aggressione ad opera di NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe ’06), dando atto però «dell’arrivo di altri soggetti che si univano ai due per colpirlo». Tale descrizione si riferisce a quanto impressosi nella memoria del teste nella fase antecedente allo
sparo e all’insorgere dello stato confusionale, e il Tribunale giudica il racconto perfettamente attendibile.
Già per queste ragioni si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, affinché il giudice del rinvio rivaluti la posizione dell’indagato, tenuto conto del principio di diritto per cui l’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non necessariamente simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283648-01) e indipendentemente dalla sua stessa durata.
Occorrerà ulteriormente considerare che il contributo rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. può consistere, oltre che nel potenziamento dell’offesa nei confronti della vittima, in ragione dell’azione sinergica che induce superiorità numerica e neutralizza le avverse difese, altresì nel rafforzamento del proposito criminoso dei correi, spalleggiati e incoraggiati dalla parallela azione altrui, assumendo così le forme, eventualmente concomitanti, di un concorso di tipo morale (Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Corsi, Rv. 278202-01);
Il giudice del rinvio, nella sua nuova deliberazione, terrà, infine, presente che il dolo, che rileva ai fini dell’inquadramento giuridico del fatto, è soltanto quello anteriore e concomitante all’azione e anche la prognosi, necessariamente formulata ex post, deve fare riferimento al momento del compimento degli atti e alle condizioni e agli sviluppi in quel momento prevedibili (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01), senza essere influenzata da possibili mutamenti dello stato soggettivo che facciano riferimento a condotte successive e autonome.
Tra le condizioni rilevanti, desumibili dal tenore della decisione già adottata, si segnalano, ai fini di una rinnovata valutazione: a) i rilievi medico-legali, per il quale i colpi avevano idoneità letifera; b) il fatto che gli indagati agirono in parte a mani nude, e in parte anche utilizzando lo sfollagente della vittima di cui si erano impadroniti, come riferito dalle testimoni COGNOME e COGNOME; c) le minacce di morte rivolte da NOME COGNOME, classe ’06, a SORTINO nelle fasi concitate dell’aggressione.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente all’esclusione della gravità indiziaria per il concorso nel reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che procederà a nuova valutazione degli
elementi indiziari emendando il percorso argomentativo seguito nel provvedimento censurato dalle incongruenze logiche rilevate nel rispetto dei
principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’esclusione della gravità
indiziaria per il concorso nel reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidepte