Concorso di persone nel reato: quando la semplice presenza diventa complicità
Il tema del concorso di persone nel reato è uno dei più dibattuti nel diritto penale. Non sempre è necessaria un’azione materiale per essere considerati complici. A volte, anche una presenza apparentemente passiva può integrare una piena responsabilità penale. Con l’ordinanza n. 22688/2024, la Corte di Cassazione torna su questo punto, chiarendo i confini tra mera presenza e contributo penalmente rilevante in un reato di rapina.
I fatti del caso e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per rapina consumata e tentata in concorso con un altro soggetto. La Corte d’Appello, pur riconoscendo alcune circostanze diminuenti, aveva confermato la sua responsabilità. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, contestando proprio la sua partecipazione al reato a titolo di concorso. La sua tesi difensiva si basava sull’assenza di un contributo attivo e materiale all’azione criminosa, sostenendo di essere stato un semplice spettatore.
La questione giuridica del concorso di persone
Il nodo centrale della questione era stabilire se la condotta dell’imputato potesse essere qualificata come concorso di persone nel reato di rapina. La difesa mirava a dimostrare che la sua sola presenza sul luogo del delitto non era sufficiente a fondare una condanna per complicità. La Corte di Cassazione era quindi chiamata a valutare se il ragionamento della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretto e in linea con i principi consolidati della giurisprudenza.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure dell’imputato una semplice riproposizione di argomenti già correttamente respinti in appello. La Cassazione ha pienamente convalidato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato come l’imputato, pur senza compiere atti materiali di rapina, avesse fornito un contributo causale decisivo.
Nello specifico, la sentenza impugnata aveva accertato che l’imputato aveva “affiancato il coimputato nelle azioni criminose, mantenendosi a distanza ravvicinata dalle vittime”. Questa condotta, secondo i giudici, non era affatto neutra. Al contrario, ha rappresentato un “palese sostegno psichico al coimputato” e ha “inevitabilmente influenzato la reazione delle vittime, spingendole a desistere da ogni tentativo di reazione”.
La Cassazione ha poi richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è sufficiente anche la semplice presenza sul luogo del reato, a condizione che non sia meramente casuale. Tale presenza diventa penalmente rilevante quando:
1. Serve a fornire stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza all’autore materiale.
2. Palesa una chiara adesione alla condotta delittuosa.
Inoltre, la Corte ha ribadito che il concorso può realizzarsi anche tramite un’intesa spontanea sorta durante l’azione criminosa, senza bisogno di un accordo preventivo. L’elemento cruciale è il contributo causalmente efficiente, sia esso materiale o morale, alla realizzazione del reato.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza pratica: nel diritto penale, la passività può essere equiparata all’azione. La presenza consapevole e non casuale sulla scena di un crimine, che rafforzi l’intento criminale dell’esecutore materiale o contribuisca a intimidire la vittima, integra a tutti gli effetti il concorso di persone. La decisione sottolinea come il contributo morale, o ‘sostegno psichico’, sia un elemento sufficiente per fondare una condanna per complicità, inviando un chiaro monito sull’impossibilità di nascondersi dietro un’apparente inazione quando questa, nei fatti, agevola la commissione di un reato.
È sufficiente essere presenti sul luogo di un reato per essere considerati complici?
Sì, a condizione che la presenza non sia meramente casuale ma manifesti adesione alla condotta criminale, fornendo stimolo o un senso di maggiore sicurezza all’esecutore materiale del reato.
Per il concorso di persone è necessario un accordo preventivo tra i correi?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il concorso di persone può realizzarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, senza che sia necessario un previo accordo di intenti.
Cosa si intende per ‘sostegno psichico’ nel concorso di persone?
Per ‘sostegno psichico’ si intende un contributo morale che rafforza la determinazione dell’autore materiale del reato nel suo proposito criminoso e, al contempo, influenza la reazione della vittima, ad esempio scoraggiando ogni suo tentativo di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aqui che, riconosciute le diminuenti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod.pen., rideterminava la inflitta all’imputato per i delitti di rapina in concorso, consumata e tentata, ascri rubrica;
-rilevato che l’unico motivo proposto con cui si censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nei reati contestati è reiterativo di censure che la Co merito ha disatteso (pag. 7) con corretti argomenti giuridici, evidenziando che il COGNOME “affiancando lo COGNOME COGNOME azioni criminose, mantenendosi a distanza ravvicinata dall vittime, ha fornito un palese sostegno psichico al coimputato e ha inevitabilmente influenzat la reazione RAGIONE_SOCIALE vittime, spingendole a desistere da ogni tentativo di reazione”; ch valutazione della sentenza impugnata è coerente con il principio declinato dalla giurisprudenz di legittimità in materia di estorsione ma estensibile alla fattispecie a giudizio secondo c fini della configurabilità del concorso di persone è sufficiente anche la semplice presenz purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio a palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807-01; n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582 – 01), né rileva la casualità o occasionalità della presenza stessa / giacché il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficient sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previ accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento (Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, de 1998, Rv. 209689-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260- 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 – 01); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024