Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo è, ad un tempo, generico, perché non si confronta con la motivazione con cui la Corte d’appello è pervenuta alla conferma della penale responsabilità dell’imputato (sottolineando che era stato proprio sulla carta a lui intestata che erano pervenire le ricariche abusivamente eseguite con la carta intestata alla persona offesa) e, comunque, formulato in termini non consentiti finendo per sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217);
rilevato opportuno ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio);
rilevato con riguardo alla utilizzazione della propria carta Postepay, giova rilevare che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez.
2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla oggettiva gravità del fatto ed essendo appena il caso di ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 2; Sez. 3 – , GLYPH n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato che il terzo motivo è precluso poiché la causa di non punibilità non poteva essere invocata per la prima volta in questa sede senza aver formato oggetto di specifica sollecitazione nelle precedenti fasi di merito oltre che, nel caso di specie, nella precedente fase di legittimità esitata nell’annullamento della sentenza di appello (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 21465 del 20.3.2019, COGNOME; Sez. 4, n. 15659 del 6.2.2019, COGNOME; Sez. 7, n. 15659 del 8.3.2018, COGNOME; Sez. 5, n. 57491 del 23.11.2017, Moio; Sez. 3, n. 19207 del 16.3.2017, Celentano);
ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato a fronte di una motivazione che, sul punto, è stata resa dalla Corte d’appello in termini non manifestamente illogico o contraddittori (cfr., pag. 4 della sentenza) non essendosi i giudici di merito limitati ad evocare i precedenti penali del ricorrente ma avendo valorizzato, piuttosto, l’emblematicità dei fatti qui giudicati ai fini della valutazione dell’ingravescente pericolosità criminale dell’imputato;
rilevato che il quarto motivo, lungi dall’evidenziare profili di legittimità, si risolve nel lamentare l’eccessività della pena invocandone il contenimento nei minimi edittali, così prospettando una doglianza “di merito” assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l’altro in violazione del “Protocollo d’intesa tra Corte d Cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato
quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente