Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41785 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.1. errata applicazione delle legge penale relativamente alla mancata assoluzione dell’imputato per non aver commesso il reato di rapina e mancata applicazione dell’art. 116 cod. pen.: il giudice di primo grado aveva ritenuto che vi fossero gli estremi della rapina impropria, senza però indicare chi sarebbe stato l’autore della rapina; quanto all’applicazione dell’art. 116 cod. pen., non si comprendeva da quale dato il giudice di appello avrebbe tratto la convinzione che COGNOME era animato da desiderio di vedetta e odio verso la persona offesa NOME COGNOME; ad ogni modo, non era stato NOME a sottrargli il telefono cellulare ed, allo stesso modo, i calci e pugni riferiti dalla persona offesa rimanevano del tutto indimostrati, non avendo la stessa avuto cognizione di chi li avrebbe potuti sferrare, per non parlare del fatto che non risultava nemmeno ben precisato il numero dei soggetti presenti, nØ vi era prova certa sulla effettiva dinamica dei fatti e sulla sussistenza dell’aggravante delle piø persone riunite;
1.4 errata applicazione della legge penale relativamente alla eccessiva quantificazione della pena siccome inflitta con prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate: non era stata posta in essere alcuna valutazione sulla personalità di COGNOME che, con atteggiamento collaborativo, aveva parzialmente ammesso la propria responsabilità circa le lesioni contestate, anche se i calci e i pugni riferiti dalla persona offesa rimanevano del tutto indimostrati.
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Premesso che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già sostenuto nell’atto di appello, si deve inoltre osservare che in tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l’effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato; la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, osservando che nel caso della rapina COGNOME era stato uno dei soggetti che avevano sferrato calci e pugni alla persona offesa (pag.5) dopo che uno dei coimputati le aveva sottratto il telefono cellulare, che nella minaccia di cui al capo 1) COGNOME era uno dei soggetti che avevano fatto il gestodel ‘tagliere la gola’ verso la persona offesa, che per quanto riguardava capo 4) COGNOME era presente al momento dei fatti, così rinforzando il proposito criminoso altrui; a tale proposito, si deveprecisare che la natura dell’illecito plurisoggettivo comporta l’applicazione del principio solidaristico, per cui ciascun imputato risponde anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi.
Relativamente alle censure di cui ai primi tre motivi di ricorso, se ne deve peraltro rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale Ł quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr . ex plurimis , Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);
1.2 Manifestamente infondati, infine sono i motivi relativi alla comparazione delle aggravanti, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto; nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata i motivi per cui non poteva essere effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al
pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME