Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39776 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decis G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia – che, nel rito abbreviato, aveva dichia COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME reati, NOME NOME ascritti in concorso, di furto in appartamento, detenzi numerose armi comuni da sparo e munizioni, trafugate presso l’abitazione della perso che le deteneva legittimamente in una cassaforte, asportata dai ladri.
Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con separati atti e rispettivi difensori di fiducia.
NOME COGNOME – non appellante – ricorre, con il ministero dell’AVV_NOTAIO invocando l’effetto estensivo ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. e sviluppando t
3.1. Con le prime due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità d sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in pr contraddittoria chiamata in correità da parte del coimputato COGNOMECOGNOME sia in ordine ai reati in violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come l’COGNOME non alcun contatto con le armi trafugate, che vennero trasportate presso la abitazione del chiuse nella cassaforte nella quale le aveva riposte la persona offesa, a cui mai accesso.
3.2. Con il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzioNOMErio, si denuncia motivazione.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME svolge, nell’interesse dell’omonimo imputato NOME COGNOME, due motivi.
4.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. Sottolinea la circo coimputato COGNOME non abbia chiamato in correità il COGNOME, a differenza degli altri e l’insufficienza del corredo probatorio a suo carico.
4.2. Il secondo motivo ha riguardo al trattamento sanzioNOMErio. Si duole dell’immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare ind
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME ricorre anche nell’interesse di NOME COGNOME, s due motivi.
5.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis c illogicità della motivazione nella valutazione delle prove, sottolineando le contr hanno caratterizzato la chiamata in correità da parte dello COGNOME e la mancata r sentenza impugnata alle doglianze difensive in punto di configurabilità dei reati con
5.2. Il secondo motivo attinge il trattamento sanzioNOMErio, dolendosi il ri immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconoscimento delle cir attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare indici positivi
Nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME articola tre motivi.
6.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi d motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorr sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in presenza d contraddittoria chiamata in correità da parte dello COGNOME, sia in ordine al furto che ai r violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come il ricorrente non avrebbe avuto alcun contatto con le armi, trasportate presso la abitazione dello COGNOME, chiuse nel cassaforte, a cui mai ha avuto accesso. La Corte di appello non ha replicato alle doglianz formulate con l’appello.
6.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, che attinge il trattam sanzioNOMErio, dolendosi il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di valutare, anche ai del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indici positivi (giovane incensuratezza, corretto comportamento processuale).
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali denunciano, con un unico motivo, vizi della motivazione in punto di trattame sanzioNOMErio, dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’a 625 bis con giudizio di prevalenza.
8.11 difensore di NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali insist l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano tutti inammissibili.
1.L’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME risiede nella considerazione sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di primo grado è passata in giudicato, no essendo stato interposto appello; il ricorrente ha, infatti, solo invocato, dinanzi alla appello, l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., che, tuttavia, come si legge in sen non si è prodotto, in presenza di una integrale conferma della sentenza di condanna di prim grado: dal doppio conforme giudizio di merito conseguito alla impugnazione dei coimputati, non emergeva, infatti, alcun effetto favorevole che avrebbe potuto estendersi anche all’COGNOME, impugnante. Giova precisare che l’effetto estensivo di cui alla citata disposizione di legge può manifestarsi “in malam partem”, atteso che, per espresso dettato normativo, l’impugnazione di uno dei coimputati ‘giova’ a quello non impugnante.
1.1. Dunque, stante l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, non sussistevan presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione ( Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013 Rv. 258156), con la precisazione che l’eventuale effetto favorevole all’imputato n ricorrente, derivante dall’impugnazione del coimputato, deve essere pronunciato, ex officio, anche dalla Corte di cassazione: se, cioè, fossero stati accolti i ricorsi dei coimputati, in r a motivi comuni, e in modo che ne fossero derivati effetti favorevoli anche per l’COGNOME
impugnante, il Giudice di legittimità avrebbe dichiarato, di ufficio, l’effetto esten Sez. 1, Sentenza n. 19901 del 04/03/2004 Rv. 228052).
2. Gli altri ricorsi sono inammissibilmente proposti in quanto formulano deduzioni g reiterano doglianze già affrontate criticamente dalla sentenza impugnata, senza in manifeste illogicità, e tendono a conseguire una non consentita rivalutazione delle fon 2.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di in della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le ce più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli el sono alla base delle sue lagnanze. Motivi privi di tali requisiti più che specifici, l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assol funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/0 277710). In tal senso, rientra nell’ipotesi della genericità del ricorso, non solo l’ motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provved censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, B 230634).
2.2. Si osserva ancora, preliminarmente, come, essendo stati dedotti vizi di moti predetta censura, dinanzi al Giudice di legittimità, non concerna né la ricostruzion l’apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla ve testo dell’atto impugNOME contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente signific sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente ( a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adotta motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il vizio di illogicità della motivazione postula manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anch espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adot (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L’indagine di legittimità su giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovend demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre ne legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi para ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausi
di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha d puntuale riscontro alle deduzioni degli appellanti, illustrando le ragioni del proprio convincime fondato su un’ampia piattaforma probatoria, costituita dalla chiamata in correità di COGNOME sui plurimi, convergenti e individualizzanti riscontri di natura tecnica e dichiarativa. An posizione di COGNOME NOME, non attinto dalle dichiarazioni accusatorie di COGNOME, stata vagliata con un approfondito scrutinio, che ha dato atto della presenza di elementi di pro che, logicamente coordinati, hanno consentito di ritenere provata la sua consapevole corresponsabilità ( pg. 17 e ss. ).
Del pari manifestamente infondate le doglianze afferenti al trattamento sanzioNOMErio.
5.1. A pag. 20 della sentenza impugnata, vi è specifica argomentazione esplicativa del giudizi con cui è stata confermata, nei confronti di COGNOME, la valutazione di sola equivalenza del circostanza attenuante rispetto alle aggravanti contestate, avendo la Corte di appel sottolineato, per un verso, l’incompletezza del contributo collaborativo, e, dall’altro disvalore proveniente dalle aggravanti e dalla recidiva, che hanno caratterizzato in termin apprezzabile gravità la condotta predatoria.
5.2. Specifica e individualizzata la motivazione con la quale la Corte territoriale ha negat circostanze attenuanti generiche e definito il trattamento sanzioNOMErio ( pg. 21 e ss Trattandosi di apprezzamento di fatto, il giudice di merito può escludere la sussistenza de circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittori congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene preval e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02). D’altro canto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenua rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo ob motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. p espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria u specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gra lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giu 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 05 luglio 2023 l Consigliere estensore