Concorso di Persone: Quando si è Responsabili per le Azioni del Complice?
Il principio del concorso di persone nel reato è uno dei cardini del nostro diritto penale. Ma fino a che punto si estende la responsabilità per le azioni commesse da un complice? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro spunto di riflessione, analizzando un caso di lesioni a un pubblico ufficiale avvenute durante una fuga. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputazione a suo carico era quella di essere corresponsabile, a titolo di concorso di persone, per il reato di lesioni.
In particolare, durante un tentativo di fuga, il complice del ricorrente aveva provocato lesioni fisiche a un pubblico ufficiale al fine di sottrarsi all’arresto. La difesa sosteneva che il ricorrente non dovesse rispondere di tale reato, in quanto materialmente commesso da un’altra persona.
La Decisione della Corte e il Principio del Concorso di Persone
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’appello presentato era una mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il punto centrale della decisione si basa sulla corretta applicazione del principio del concorso di persone e sulla valutazione del dolo eventuale.
Le Motivazioni della Decisione
Secondo la Suprema Corte, la ricostruzione degli eventi effettuata nei precedenti gradi di giudizio ha dimostrato in modo inequivocabile che il ricorrente, ingaggiando la fuga insieme al complice, aveva pienamente accettato il rischio che potessero verificarsi ulteriori reati per garantirne il successo. La Corte ha sottolineato che, nel contesto di una fuga concitata, è prevedibile e probabile che uno dei fuggitivi possa usare la violenza contro un pubblico ufficiale che tenta di fermarli.
L’aver accettato questa eventualità, pur di portare a termine l’azione principale (la fuga), configura una responsabilità a titolo di concorso per il reato di lesioni. Non è necessario, infatti, aver materialmente compiuto l’azione lesiva, ma è sufficiente aver partecipato all’azione comune, condividendone gli scopi e accettandone i possibili e prevedibili sviluppi illeciti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di concorso di persone: la responsabilità penale si estende a tutti i partecipanti per gli sviluppi prevedibili dell’azione criminosa condivisa. Chi decide di partecipare a un’attività illecita si assume la responsabilità non solo delle proprie azioni dirette, ma anche di quelle dei complici che rientrano nella logica evoluzione del piano criminoso. La decisione evidenzia come la valutazione del rischio accettato sia un elemento cruciale per determinare l’estensione della colpevolezza in caso di reati commessi in concorso.
Se partecipo a un’azione illegale con un’altra persona, sono responsabile anche per i reati commessi dal mio complice?
Sì, secondo l’ordinanza, si è responsabili anche per i reati commessi dal complice se questi rappresentano uno sviluppo prevedibile dell’azione illegale principale e si è accettato il rischio che potessero accadere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva una questione già correttamente decisa dalla Corte d’Appello, la quale aveva già stabilito che il ricorrente, partecipando alla fuga, aveva accettato il rischio che il complice potesse commettere lesioni ai danni di un pubblico ufficiale per agevolarla.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 21/07/1991
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al concorso di persone nel delitto di lesioni materialmente posto in essere dal coimputato .è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimento in fatto e diritto là dove ha evidenziato come, alla luce della ricostruzione degli eventi, il ricor avesse accettato il rischio che il complice provocasse lesioni ai danni del pubblico ufficiale onde agevolare la fuga dal medesimo ricorrente ingaggiata (pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.