Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43351 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a NUSCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 11/1/2023, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 5/11/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi da 3) a 4), perché estinti p prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della connivenza non punibile. Evidenzia che agli atti non vi è la prova di un contributo consapevole dell’imputata al piano criminoso ideato dal di lei figlio.
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2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Osserva che il contributo offerto dalla ricorrente alla riuscita del programma criminoso è stato del tutto marginale, essendosi limitata a mettere a disposizione del figlio il proprio conto corrente; che, dunque, anche senza l’apporto della COGNOME il programma delittuoso sarebbe stato comunque portato a termine.
2.2 In data 5/9/2022 è pervenuta memoria difensiva, con cui si reiterano le doglianze avanzate in ricorso e si conclude per l’accoglimento dello stesso.
In data 14/9/2023 sono pervenute memorie scritte delle parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi su cui si fonda non sono consentiti dalla legge, essendo costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.
Deve esser evidenziato, altresì, che entrambi i motivi sono aspecifici, in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, co caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la qua previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvediment impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata fatto del tutto ignorato.
1.1 Venendo al caso di specie, entrambi i motivi non si confrontano affat con la trama argonnentativa del provvedimento impugnato, che, da un lato, h bene evidenziato il ruolo consapevole ed attivo tenuto dalla odierna ricorr nelle vicende truffaldine per le quali è intervenuta condanna (la sentenza dà che la COGNOME COGNOME personalmente sottoscritto gli atti di acquisto quattro autovetture di modesto valore e le polizze assicurative per un va nettamente superiore, si è personalmente recata presso gli uffici di pol denunciare il furto dei predetti veicoli ed a richiedere l’indennizzo alle comp assicurative, accreditato sul conto corrente a lei intestato), ciò ch configurabile il concorso pieno nei reati ideati dal figlio, il coimputato COGNOME; dall’altro, ha ritenuto il contributo fornito dalla donna fondam nell’economia del meccanismo fraudolento, dunque, per nulla trascurabile sensi dell’art. 114 cod. pen.: ed invero, rendendosi disponibile all’intestaz mezzi e polizze, nonché mettendo a disposizione il proprio conto corrente su far confluire i pagamenti, ha garantito non solo la riuscita del piano crim ma anche il conseguimento dei relativi profitti.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente a rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civil liquidano in favore di ognuna di esse in complessivi euro 3.686/00, o accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida, per ciascuna di esse,
3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 22 settembre 2023.