Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORATO il 28/01/1982
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 20 dicembre 2022 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 73, comma 5 d. P.R., n. n. 309/1990.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen., assumendo che doveva essere valutata la destinazione allo spaccio della sola quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’odierno imputato; nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309/1990, per la mancanza di elementi certi in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Con riguardo alla prima censura deve essere osservato, infatti, come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale – nella quale erano state adeguatamente evidenziate le ragioni del concorso degli imputati nella detenzione dell’intero quantitativo di sostanza stupefacente- reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
I giudici del gravame del merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un concorso di persone nel reato, atteso che gli imputati erano stati trovati fermi e in posizione di attesa presso la stazione di servizio all’interno della stessa autovettura. Ed invero, va ricordato che, in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e conni venza non punibile risiede nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 – 01Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitt
di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell’acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all’interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga; conf. Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 262492 – 01).
Del resto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, seppur risalente nel tempo, ma con dicta che conservano la loro attualità, si ritiene che, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all’altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando all’altro concorrente una relativa sicurezza. In tal senso, la stessa semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, è ritenuta idonea a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa, qualora essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione od un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 6, n. 1108 del 04/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785-01; conf. Sez. 6, a n. n. 4041 del 20/01/1994, Rv. 197973 – 01; Sez. 6, n. 579 del 30/09/1993, dep. 1994, Rv. 196116 – 01). E altro principio di diritto consolidato è quello secondo cui “qualora più persone detengano insieme un certo quantitativo di sostanza stupefacente a fine di spaccio, ciascuna deve rispondere della detenzione dell’intero, e non solo della parte a lei destinata di tale quantità, essendo tutti concorrenti ex art. 110 cod. pen. nell’unico reato” (Cfr. Sez. 4, n. 10071 del 13/07/1994, Rv.200150 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è reiterativo di profili di censua già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello e non scandito da specifica critica delle suddette argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Va invero ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf. Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla
N.
5730/2025 GLYPH
R.G.
base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che ac- quista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili),
le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da esclu- dere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n.
46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo
non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-
menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, COGNOME ed altro, Rv.
255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equiva-
lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf.
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, ed in particolare alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente. A tal fine, hanno evidenziato non solo il dato quantitativo della droga rinvenuta e il numero di dosi ricavabili dal principio attivo contenuto nei diversi reperti (pari a 15 dosi per l’O vieri e 64 dosi per il compartecipe), ma anche le circostanze dell’azione, atteso che gli imputati stazionavano all’interno dell’area di servizio, esponendosi al rischio di un controllo da parte delle forze dell’ordine, ragionevolmente per finalità di spaccio e non già di detenzione per uso personale, non risultando in alcun modo comprovata in capo all’imputato l’asserita qualità di consumatore abituale di eroina.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13/05/2025
Il Qbnsigliere e nsor,e
DEPOSITATA