Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51587 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo .eq/kA.3m.,.A.N n //4 , 1-‘ GLYPH q’t ” 14 1-‘ 9
GLYPH
/t/
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 107/23 che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltagirone con cui l’imputato era condannato in relazione ai reati di furto aggravato (così riqualificato il fatto sub capo a) originariamente contestato come rapina) e di lesioni, fatti accaduto in Caltagirone il 29 giugno 2015.
Il ricorrente lamenta, con quattro motivi di ricorso e con le note successivamente pervenute, innanzi tutto la violazione di legge per inosservanza delle norme relative alla notifica del decreto di citazione dell’imputato per l’udienza d’appello; con un secondo motivo lamenta il mancato rinvio dell’udienza per consentire all’imputato di rendere spontanee dichiarazioni. Con un terzo motivo, aggredisce la sentenza ritenendo la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 582 cod. pen. come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, in particolare ritenendo che il reato di lesioni personali procedibile a querela avrebbe dovuto portare la Corte di appello ad emettere sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità. Con un ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello confermando la sentenza di primo grado avrebbe utilizzato argomentazioni palesemente contraddittorie e non logiche riferite alla valutazione degli elementi probatori utilizzati in ordine alla prova del concorso di COGNOME nei reati per cui si procede, in luogo di un’evidenza probatoria della mera connivenza del ricorrente avendo i giudici ritenuto sussistente il concorso nel delitto da parte del ricorrente per la sua presenza sui luoghi.
Il procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per la genericità e aspecificità delle critiche alla motivazione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva, in primo luogo, che il primo motivo di ricorso si limita alla mera indicazione della nullità della notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello e, pertanto, prospettando un motivo attinente al rito che consente al Collegio di evidenziare che agli atti v’è la prova della notifica avvenuta mediante il rito della compiuta giacenza dal 26/10/2022 al 7/11/2022 presso l’ufficio postale di Militello in Val di Catania, senza che
l’interessato abbia ritirato l’atto. Il primo motivo è quindi palesemente infondato.
Altrettanto deve dirsi del mancato rinvio dell’udienza senza alcun riferimento a quale dovrebbe essere lo specifico fondamento del profilo del diritto – che si asserisce violato – dell’imputato ad ottenere un rinvio dell’udienza, che è stata disertata senza allegare alcun legittimo impedimento. La mera asserita intenzione di rendere dichiarazioni spontanee non fa venir meno la genericità del secondo motivo di ricorso che appare meramente assertivo, generico, superficialmente spiegato e quindi palesemente infondato.
In ordine al terzo motivo di ricorso, circa la condizione di procedibilità per il reato di lesioni aggravate sub capo b), il Collegio osserva che in esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Caltagirone aveva già proceduto a riqualificare il reato sub capo a) dell’imputazione ex art. 624-bis e 625, comma 1, n. 5) cod. pen. e che la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna anche per il reato sub capo b) laddove è contestato all’imputato il reato di lesioni con la circostanza aggravante degli artt. 585 e 576, comma 1, n. 1, in relazione all’art. 61 , n. 2, cod.pen.
In forza di tale contestazione aggravata, anche a seguito della riforma del regime di procedibilità del reato di lesioni personali si deve continuare a ricondurre la fattispecie in esame alla procedibilità d’ufficio e quindi non riguardata dalla nuova disciplina. Peraltro, osserva il Collegio che la p.o. COGNOME NOME ha presentato querela (che dagli atti non risulta mai rimessa) in termini il 29/06/2015. Non v’è, pertanto, alcun fondamento per l’eccepita improcedibilità sostenuta con il terzo motivo di ricorso che quindi è inammissibile.
Lo stesso dicasi circa il quarto motivo di ricorso che prospetta una contraddittorietà e un vizio logico della motivazione circa la differenza tra mera connivenza e concorso di persone, ma senza esporre in che termini specifici la questione si applichi all’imputato e come riguardi la logica coerenza della prova esposta in motivazione sul ruolo svolto concretamente dallo stesso nel contesto dell’aggressione alla persona offesa con sottrazione aggravata di beni e lesioni della p.o.. Si noti, invece, che la motivazione si sofferma ampiamente con argomenti logico deduttivi sulla presenza e partecipazione dell’imputato ai fatti di causa. Sul punto la motivazione è esaustiva ed analitica; espone in particolare l’iter logico per dedurre la prova del concorso nei reati per cui si procede realizzato con la volontaria partecipazione di COGNOME. Si osservi al riguardo che la Corte catanese delinea il ruolo partecipativo – tutt’altro che meramente connivente –
dell’imputato all’interno grazie a un convergente e univoco quadro probatorio costituito dal doppio riscontro estrinseco costituito dalla deposizione di COGNOME e dal riconoscimento del mar.11o COGNOME, nonché dagli atti irripetibili (perquisizione e sequestro degli indumenti), dalla fuga e dall’autovettura utilizzata. Con tali elementi, specificati e posti in sequenza deduttiva, non appare illogico o contraddittorio lo sviluppo logico della motivazione laddove, confermando le deduzioni esposte nella motivazione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, la Corte di Catania delinea un preciso ruolo attivo, consapevole, determinato di compartecipe almeno morale che non ha soltanto meramente assistito all’aggressione ma ha coadiuvato e sostenuto i complici materialmente e psicologicamente ai fini dell’aggressione. Il quarto motivo di ricorso non si confronta con tale percorso logico se non asserendo genericamente un’astratta contraddittorietà, ed è pertanto inammissibile.
GLYPH In definitiva, si dichiara l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023
Il consigliere estensore