Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46811 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME ha co44c-i-uso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al diniego delle circostanze generiche e l’inammissibilità nel resto per i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Chiede l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME.
udito il difensore
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di PALMI in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 aprile 2022 che, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea il 28 giugno 2018 all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 ottobre 2016 in Rondissone e Chivasso e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
reato di lesione personale aggravata dall’uso di arma, ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., perché, in concorso tra loro, attingendo COGNOME NOME alla porzione mediale del gluteo destro, avevano cagionato allo stesso lesioni personali consistite in una ferita penetrante da colpo d’arma da fuoco; in particolare, COGNOME NOME aveva esploso plurimi colpi di arma comune da sparo, uno dei quali, a causa della particolare posizione della vittima (inclinata in avanti), l’aveva attinta con traiettoria rivolta dal basso verso l’alto, e gli imputati avevano offerto il loro supporto morale;
reato di lesione personale aggravata dall’uso di arma, ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., perché, in concorso tra loro, attingendo NOME COGNOME in corrispondenza della gamba destra con due colpi di arma da fuoco, avevano cagionato allo stesso lesioni personali consistite in due ferite penetranti; in particolare, COGNOME NOME, dopo essersi avvicinato nel bar nel quale si trovava la persona offesa, l’aveva convinta a seguirlo per accedere alla contigua sala scommesse, nella quale erano già presenti i correi, NOME NOME aveva percosso la parte offesa con uno schiaffo e lo aveva apostrofato con la frase «tu sei un falso di merda», NOME NOME aveva materialmente esploso due colpi di arma comune da sparo e COGNOME NOME, con la propria presenza, aveva offerto il supporto morale derivante dalla propria anzianità anagrafica e dal proprio spessore criminale, che avevano rafforzato il senso di sicurezza dei correi;
detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, in concorso tra loro, avevano illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un’arma comune da sparo;
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il solo COGNOME NOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune
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di residenza (Chivasso) per la durata di anni tre, aveva contravvenuto agli obblighi e alle prescrizioni previste; in particolare, si era allontanato dal territo del Comune di Chivasso per raggiungere Noasca e Rondissone.
Propongono ricorso per cassazione NOME NOME, NOME e NOME NOME, spiegando cinque motivi in parte comuni.
2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe valutato le dichiarazioni confessorie di COGNOME NOME, applicando il principio della loro scindibilità, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che questi aveva confessato di aver sparato a NOME per averlo visto litigare con suo fratello NOME, circostanza che farebbe venir meno la responsabilità a titolo di concorso anche degli altri coimputati.
Secondo i ricorrenti, quindi, il giudice di secondo grado avrebbe operato un’immotivata e non riscontrata frazionabilità di tali dichiarazioni, anche considerando che la ricostruzione del fatto offerta nella sentenza impugnata non troverebbe riscontri nelle celle telefoniche, nel fatto che non vi erano stat contatti telefonici e nel contenuto delle intercettazioni ambientali in carcere.
2.2. Con il secondo motivo, COGNOME NOME denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata confermato nei suoi confronti l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva, pur non ricorrendone i presupposti e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, anche considerando che il nuovo fatto accertato non era sintomatico di una sua maggiore attitudine a delinquere.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata omesso di dichiarare assorbito il reato di detenzione illecita di arma con quello di porto, senza offrir sul punto alcuna valida motivazione, essendosi limitato ad accertare la responsabilità penale di tutti gli imputati, solo in forza della presunta stret conoscenza tra gli stessi.
Il giudice di merito, quindi, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che i correi di NOME sapessero che questi aveva con sé un’arma, anche considerando che nel periodo dell’anno nel quale sarebbero avvenuti i fatti (metà ottobre) si indossano abiti più pesanti ed è, quindi, pi facile occultare un’arma.
2.4. Con il quarto motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
In particolare, il giudice di merito, avrebbe omesso di considerare che NOME NOME e NOME NOME erano incensurati e che le parti offese NOME e NOME era state risarcite dell’importo di euro 1.500,00 ciascuna a titolo di risarcimento.
Sotto tale ultimo profilo, i ricorrenti contestano anche la mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
La Corte di appello, inoltre, sotto il profilo della concedibilità del circostanze attenuanti generiche, avrebbe trascurato di considerare che NOME aveva collaborato, rilasciando dichiarazioni in sede di interrogatorio e rinunciando al suo diritto al silenzio.
I ricorrenti, infine, lamentano vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, essendosi il giudicante – su tale punto – limitato a evidenziare le modalità delle azioni lesive.
2.5. Con il quinto motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reat avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione in merito alla dosimetria della pena per i reati posti in continuazione.
COGNOME NOME denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, non facendo corretta applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., avrebbe in maniera errata attribuito all’imputato i reati accertati a titolo di concorso morale. Secondo la difesa, invece, nel caso di specie non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che COGNOME avesse potuto rafforzare l’intento criminoso dei correi né che la supposta autorevolezza dello stesso avesse potuto in qualche modo arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dei reati, anche considerando che dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate da NOME – si evinceva che tutti gli altri correi non fossero stati a conoscenza del proposito criminoso di quest’ultimo.
Con particolare riferimento al reato sub a, poi, il ricorrente evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l’assenza del movente dell’azione delinquenziale, anche considerando l’amicizia che lo legava con COGNOME NOME (circostanza confermata da NOME stesso).
Con riferimento al reato sub b, il ricorrente evidenzia che non vi era prova della sua presenza sul luogo del delitto, come è stato confermato dalle dichiarazioni della stessa parte offesa.
Con riferimento al reato sub c, infine, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, laddove il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che lo stesso non aveva mai avuto la disponibilità dell’arma (che era stata sempre custodita sulla propria persona da COGNOME NOME) e che la mera conoscenza della condotta criminosa e l’assistenza del tutto inerte e priva di iniziativa non poteva di per sé configurare il concorso di persone nei reati di detenzione e porto illegale di armi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME sono fondati nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Si evidenzia, infatti, che le circostanze dedotte dai ricorrenti – secondo i quali il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in merito alle valutazioni effettuare circa le dichiarazioni confessorie di COGNOME NOME NOME avrebbe offerto una ricostruzione dei fatti contraria agli altri elementi acquisit (tra i quali, le risultanza delle celle telefoniche e le intercettazioni ambiental contrastano in maniera apodittica con quanto dedotto dal giudice di merito: la difesa, infatti, non ha allegato alcun documento a sostegno della sua tesi.
Sul punto, si evidenzia che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).
I ricorrenti, pertanto, non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che gli imputati avevano commesso i reati in esame, come era emerso dalla ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di primo grado, che aveva trovato riscontro anche dalle dichiarazioni rilasciate da COGNOME NOME, il quale aveva di fatto ammesso il coinvolgimento di tutti gli imputati nella realizzazione delle condotte accertate. In particolare, da tali dichiarazioni, era emerso che i quattro imputati si trovavo all’interno dell’autovettura al momento dell’aggressione di COGNOME e della successiva aggressione a COGNOME. Le doglianze, quindi, sono del tutto infondate, anche considerando che, in tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base
al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall’imputato e, nel contempo, disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logic fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione (Sez. 1, n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502), come è avvenuto nel caso di specie.
Si evidenzia, infine, che i ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che il fatto che i telefoni di tutti gli imputati erano stati spenti proprio durante le azioni delittuo costituiva la prova di un’azione coordinata, posta in essere dagli stessi in maniera del tutto consapevole.
1.2. Il secondo motivo dei ricorsi non può essere accolto, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte territoriale, in modo ineccepibile, ha evidenziato che i fatti accertati nel presente giudizio erano espressione di una marcata pericolosità di COGNOME NOME, anche in considerazione del fatto che, per il precedente reato di associazione di tipo mafioso, lo stesso imputato era stato detenuto sino al 25 settembre 2014 e che i fatti oggetto del presente procedimento erano avvenuti solo nel 2016.
Pertanto, a una non rilevante distanza di tempo dall’espiazione di un grave reato associativo, l’imputato aveva commesso altri reati connotati da indole analoga, in quanto posti in essere con atteggiamento di prevaricazione e violenza.
Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di COGNOME NOME e di una sua particolare inclinazione all’attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., co una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva, evidenziando che l’imputato aveva dimostrato in concreto un’elevata pericolosità sociale, oltre che una spregiudicata pervicacia a delinquere.
1.3. Il terzo motivo dei ricorsi è infondato.
In ordine al concorso tra il reato di detenzione illegale di armi e quello di porto si evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenz quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo
pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 6, n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv. 265489).
Sul punto, occorre osservare che le norme incriminatrici della detenzione e del porto illegale di armi non si trovano in rapporto di specialità tra loro e, d regola, concorrono. Vi può essere assorbimento per continenza, escludendo così il concorso materiale dei reati, solo nel caso in cui si riscontri piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto della medesima arma. Tale ipotesi è peraltro residuale e, anche in pura linea di fatti, non rispondente all’id quod plerumque accidit, poiché è normale che l’agente acquisti prima la disponibilità dell’arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé. Ne consegue che solo l’acquisita prova del contrario può giustificare l’assorbimento.
In proposito, si evidenzia che in tale situazione non si configura un onere probatorio a carico dell’imputato, incompatibile con il sistema processuale, ma un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità dell detenzione sul porto.
Nel caso di specie, gli imputati non avevano offerto nessuna specificazione circa la contemporaneità delle due condotte, non costituendo elemento utile a tal fine il fatto che gli altri coimputati non fossero consapevoli del fatto che NOME avesse una pistola. Sul punto, infatti, i ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla ricostruzione dei fatti nella sua interezza, era possibile ritenere che tutti gli imputati dovessero rispondere di entrambi i reati sub c, tenuto conto della stretta conoscenza tra gli stessi e l’abitudine ad agire insieme, come è anche emerso dalle dichiarazioni delle parti offese. Già il giudice di primo grado aveva accertato che gli altri imputati avevano certamente visto la pistola quando mv COGNOME NOME l’aveva estraftapel cortile di IVlorano, circostanza sintomatica del fatto che negli stessi vi era stata la coscienza e la volontà di contribuire con i proprio operato alla perpetrazione dell’illecito.
La Corte territoriale, quindi, ha fornito ampia motivazione sul punto e ha correttamente applicato al caso di specie i principi di diritto in materia. Ai f della configurabilità del concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da fuoco, infatti, è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell’arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l’appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il
reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso (Sez. 5, n. 44943 del 21/09/2012, Magazzeno, Rv. 253779).
1.4. Il quarto motivo dei ricorsi è infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che non era possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche per l’assenza di alcuna resipiscenza e di condotte riparatorie e per la personalità negativa degli imputati, confermata dai precedenti penali.
Con riferimento alla particolare posizione di NOME, la Corte di appello ha evidenziato per di più che il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. non poteva essere concesso, visto il suo ruolo di primo piano assunto nell’esecuzione dei reati.
Sul punto, inoltre, si evidenzia che, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).
1.5. Il quinto motivo dei ricorsi è fondato.
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al
massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congrui della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189).
Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbli motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver deciso la pena base per il più grave reato di cui al capo a, non ha offerto alcuna motivazione in ordine all’aumento di pena per i reati posti in continuazione, in violazione dei sopra citati principi di diritto.
2. Il ricorso di COGNOME NOME è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato la presenza dell’imputato al momento dei fatti accertati, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate dalle due parti offese COGNOME e COGNOME e dai fotogrammi delle telecamere del bar Tallia.
Secondo il giudice di secondo grado, inoltre, era indubbio il ruolo svolto dall’imputato nelle vicende, posto che lo stesso, per la sua autorevolezza, era soggetto idoneo a dissuadere i correi dal compiere atti vendicativi.
Dalla lettura degli atti, poi, era emerso che tutti gli imputati avevano trascorso l’intera giornata insieme e che avevano effettuato un movimento simultaneo da Chivasso verso Noasca.
Come già evidenziato in ordine ai ricorsi degli altri imputati, gli strett rapporti tra i correi, sommati agli ulteriori elementi acquisiti, permettevano in
modo plausibile di affermare che tutti gli imputati fossero a conoscenza della detenzione dell’arma in capo a COGNOME NOME, anche solo considerando che, dopo le condotte sub a, tutti gli imputati si erano potuti rendere conto della sua volontà di utilizzare l’arma. Dopo la prima vicenda, quindi, COGNOME non aveva deciso di prendere le distanze, ma era rimasto con gli altri. Inoltre, nessuno imputato (neanche COGNOME) aveva cercato di fermare COGNOME NOME quando questi aveva effettuato la manovra in retromarcia ed era tornato nel cortile nel quale aveva sparato un colpo in direzione di COGNOME; nessun imputato, poi, aveva deciso di dissociarsi, posto che tutti erano stati presenti anche nella successiva azione posta ai danni di NOME, come era emerso dalle stesse dichiarazioni di quest’ultimo, il quale aveva riferito della presenza anche di COGNOME al momento dell’azione avvenuta all’interno della sala scommesse.
La Corte di appello, pertanto, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a COGNOME a titolo ex art. 110 cod. pen., con un’ineccepibile valorizzazione della sequenza temporale dei due fatti delittuosi, che sgombra qualunque dubbio sul dolo di ciascun imputato in entrambe le vicende criminose.
Sul punto, è stato chiarito che, in tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell’evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l’ideazione o l’esecuzione dell’azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282620).
In altre parole, posto che l’attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è evidente che il maggior numero dei soggetti coinvolti specie in una azione collettiva tesa a realizzare un atto predatorio e violento – è di per sé fattore di reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla effettiva assunzione e ripartizione di rischi e sopportazione delle conseguenze dell’azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (in ipotesi di scarsa rilevanza dell’apporto materiale), penalmente rilevante ai sensi dell’ art. 110 cod. pen.
Non a caso, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante l’insegnamento per cui nelle azioni collettive a consumazione prolungata il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è ritenuto sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un quid pluris consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva dell’illecito (cfr. Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2009, Portoghese, Rv. 240737).
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Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, prospettandone una diversa valutazione, nonostante le stesse risultino vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente agli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione e deve rigettare nel resto tutte le ulter doglianze sollevate da tutti i ricorrenti, tra cui COGNOME, che deve essere condannare al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente agli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto i ricorsi dei COGNOME. Rigetta il ricor di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/09/2023