Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43781 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
S G. RAGIONE_SOCIALE
nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 settembre 2022, la Corte di appello di riformava parzialmente – limitatamente alla dichiarazione di non doversi proce imputati per il reato di cui al capo A) della rubrica per intervenuta pres rideterminazione della pena irrogata agli imputati per il reato di cui al capo B reclusione – la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in data 17 maggio 2 condannato’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lalla pena ritenuta di giustizia, in relazi reati dì cui al capo A ( art 588 comma 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 2, n. 4) cod. pen.) e al capo B (artt. 81, 110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. risarcimento del danno derivante dal reato in favore della persona offesa, cost civile.
Avverso il suddetto provvedimento, ricorrono per cassazione gli imputati, distinti atti, aventi il medesimo contenuto, a mezzo dei rispettivi difensori di f
2.1. Entrambi i ricorrenti, a mezzo dei rispettivi difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con distinti ricorsi, ricorrono avverso la sentenz territoriale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale attraverso argomenti sostanzialmente sovrapponibili, vizio di motivazione in rel artt.110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen. e 62 n. 2) cod. pen., nonché rela principi stabiliti in tema di valutazione della prova, con riferimento all’ dell’autore del reato e/o del concorrente nel reato stesso ed, infine, alla ver d’ira determinato dal fatto ingiusto della persona offesa.
Si contesta, inoltre, l’inosservanza della legge penale con riferimento al r capo B) dell’imputazione e all’art. 62 n. 2) cod. pen.
In particolare, si ritiene che la Corte di appello non abbia operato una degli eventi ed una valutazione del compendio probatorio in maniera adeguata. Sop l’impossibilità di individuare l’autore materiale del fatto contestato non è s all’affermazione, da parte dei giudici di merito, della responsabilità penale d imputati, a titolo di concorso materiale o quanto meno morale.
L’argomentazione adottata sul punto dalla Corte territoriale si pone in cont principio costituzionale della personale responsabilità dell’imputato e con que responsabilità dei concorrenti nel reato di cui all’art. 110 cod. pen. In so mancata individuazione dell’esecutore materiale del reato, la Corte territor dovuto assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto, essendo imposs riferimento alla posizione del ricorrente, l’attribuzione a titolo di concor essendo ricostruibile un rapporto con l’autore materiale del reato, rimasto ignot
Allo stesso modo, deve escludersi la responsabilità “alternativa” basata sulla corr morale, indipendentemente dall’attribuzione certa, ad uno dei due, del ruolo di aut materiale, a causa della mancanza dell’elemento soggettivo non desumibile dalla medesimezza del contesto.
Si contesta altresì la motivazione, ritenuta meramente assertiva sul punto, riferimento alla mancata concessione dell’attenuante della provocazione; di fatti la stes limiterebbe ad escluderla per la mancanza dei rapporto di causalità e per la sproporzio rispetto al fatto ingiusto verificatosi.
Si rileva come l’adeguatezza o proporzionalità tra la condotta tenuta dagli imputati 11 comportamento che l’ha provocata debba tener conto dello stato d’ira collegato e reazione alla condotta della persona offesa.
2.2. In data 22 settembre 2022, l’imputato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catania aveva rigettato la richiesta di concor rinunciando ai motivi principali di appello salvo quello sulle attenuanti generiche commisurazione della pena – formulata dal proprio difensore all’udienza del 15 settemb 2022.
Con un unico motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione ai principi di cu artt. 589 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale indicat motivi del mancato accoglimento dell’accordo, nonostante vi fosse il parere favorevole d pubblico ministero.
3.11 ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte si al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi sono inammissibili.
Essi deducono motivi sovrapponibili e verranno pertanto esaminati congiuntamente.
1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta la mancata assoluzione degli imputati facendo leva sui principi che regolano il concorso di persone nel reato, è aspecifico e manifestamente infondato, oltre che reiterativo di aspetti già ampiam vagliati dai giudici di merito, rispetto ai quali peraltro in appello ci si e a
contestazioni ben più circoscritte rispetto a quelle svolte – anche in fatto – nella sede di legittimità.
Le critiche muovono dal fatto che la decisione impugnata ha confermato la responsabilità entrambi gli imputati per le gravissime lesioni inferte a NOME nonostante non sia possibile individuare con certezza l’autore materiale delle ferite infertegli al volto, c a causare lo sfregio permanente e la grave deformazione del viso.
Si assume in buona sostanza che la mancata individuazione, certa, dell’autore materiale d fendenti inferti non consenta di ricostruire la eventuale condotta posta in essere dal soggetto, che si assume abbia parimenti partecipato all’azione violenta, ossia di attribui in che termini, il fatto a titolo di concorso morale.
Innanzitutto, dalla ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito – in part da quella più puntualmente svolta nella pronuncia di primo grado, che in quanto confermata recepita dalla sentenza di secondo grado attraverso i medesimi parametri valutativi integra con questa, completandone la lettura – emerge che, a seguito della testata che RAGIONE_SOCIALE
ebbe a sferrare al NOME , questi era corso con la bottiglia di birra, int vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli italiani, che si stava allontanando su degli operanti, e fu poi rinvenuto giacente a terra in una pozza di sangue con i frate che infierivano sopra di lui, uno dei due con un oggetto tagliente (verosimilmente coc vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si trovasse oramai riversa, iner suolo (il tutto peraltro mentre l’altro coimputato NOME unitamente ad altri soggetti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci).
A fronte del dato certo – in quanto caduto sotto la diretta percezione degli oper della particolare concomitanza di posizione, comune ad entrambi i fratelli SNOME nel sovrastare il corpo della vittima che giaceva a terra inerme, hanno ritenuto i giu merito che dovesse ritenersi irrilevante la mancata individuazione del soggetto che tra i impugnasse l’arma tagliente, una volta che fosse comunque certo che essa fu adoperata da uno dei due – e non da altri – ossia proprio da uno di quei due soggetti che ins incombevano sulla persona offesa in atteggiamento, evidentemente, di condivisa aggressione.
Indi, concludono i giudici di merito nella sentenza di primo grado – e su tale specifico in realtà non torna specificamente la corte di appello essendo gli appelli or soprattutto a contestare le risultanze probatorie poste a base della decisione di primo gr che “..le concrete modalità della condotta (entrambi vicini e sopra la persona off attestano in modo inequivocabile la volontà di entrambi di cagionare al I RAGIONE_SOCIALE B. RAGIONE_SOCIALE lesioni di tal fatta utilizzando i frammenti di vetro di una bottiglia (probabilmente come detto impugnata prima dalla persona offesa nel momento in cui decideva di affrontarli). Una t modalità lesiva rientrava in un evidente prevedibilissimo sviluppo dell’azione di sopraffa in danno della vittima NOMEderata anche l’estrema vicinanza dei due S. intenti a colpire
insieme la persona offesa e non risultando quindi l’apporto di colui che non colpiva materialmente la persona offesa l’effetto di una mera presenza in quanto partecipante alla rissa”.
Tale ricostruzione, a differenza di quanto si assume in rincorso, dà congruamente conto della sussistenza dell’elemento soggettivo anche in capo al soggetto che non ebbe a infliggere materialmente i colpi, che è in buona sostanza configurato non tanto sul piano della prevedibilità dell’evento bensì per la contestuale, concomitante, partecipazione di tale soggetto alla condotta solo materialmente realizzata dall’altro, essendo entrambi avvinti dal medesimo affiato criminoso.
Questa Corte – come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta – ha avuto modo di affermare il principio, con riferimento al delitto di omicidio ma estensibile ai caso all’esame, secondo cui l’affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv. 278628 – 01).
D’altra parte, nella dimensione plurisoggettiva del reato, la volontà di concorrere nel reato altrui può manifestarsi anche come intesa istantanea, o conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, o, infine, semplice adesione all’opera di un altro che ne rimanga ignaro; e nel caso di specie – esclusa la partecipazione di terzi in particolare degli stessi altri corrissanti al reato di lesioni gravissime – si è ricostruito il concorso di uno dei due fratelli NOME sulla base di elementi concreti che danno conto delle modalità con cui tale concorso si è estrinsecato – posizione di entrambi sovrastante il corpo della vittima in atteggiamento che, per come descritto, è indicativo di un agire all’unisono dei due di là del concreto apporto materiale da parte di uno solo di essi quanto alla inflizione dei fendenti; si e, cioè, registrata piena condivisione nell’agire.
Si è in altri termini affermato il pieno coinvolgimento di entrambi nell’azione criminosa, sebbene per uno di essi si debba più propriamente parlare di concorso precipuamente morale, in quanto risoltosi nel rafforzamento dell’azione altrui, con la conseguenza che il mancato accertamento del ruolo specifico di ciascuno non potesse assumere rilievo al fine di escludersi la responsabilità penale dell’uno o dell’altro (potendo la carenza di tale accertamento specifico avere al più ripercussioni sulla determinazione della pena, ma sul punto non si registra doglianza né in appello né nei ricorsi in scrutinio; d’altronde i giudici di secondo grado come già il Tribunale – hanno in buona sostanza ritenuto dei tutto equivalenti le condotte dei fratelli
COGNOME anche sul piano del trattamento sanzionatorio, avendo rideterminato la pena, per entrambi, nel minimo edittale di anni sei di reclusione).
Improprio rimane dunque il riferimento, in ricorso, al concorso anomalo ex art 116 cod. dal momento che nel caso di specie il concorso di uno dei due è stato ricostruito in term concorso quanto meno morale, laddove il concorso anomalo si configura a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell’omicidio (con la conseguenz è in tali ipotesi che entra in gioco la prevedibilità degli sviluppi).
1.2.A fronte di siffatta dinamica della violenta aggressione, che cagionava uno sfr permanente e la grave deformazione del viso della vittima, perpetrata congiuntamente da fratelli S. la Corte di appello, come anche il primo giudice, ha giustamente concluso ch non potesse riconoscersi l’attenuante della provocazione in applicazione del principio pe cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezz proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto al il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il ness causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01).
In ogni caso, dalla più puntuale ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado in quanto confermata e recepita da quella di secondo grado con i medesimi parametri valutativi si integra con essa completandone la lettura, emerge che in realtà a m S.C. dell’aggressione da parte dei S. vi fu la testata che ebbe a sferrare al
NOMECOGNOME sia pure a seguito delle frasi ingiuriose da questi profferite all’indirizzo de degli italiani presenti nel bar ed in particolare di COGNOME RAGIONE_SOCIALE . Fu infatti a seguito di tale testata che la persona offesa, riuscito a divincolarsi dalla presa dell’assistente capo COGNOMECOGNOMENOME> COGNOME che unitamente ad altro collega era sopraggiunto sul posto allertato dalla titolare del b aveva segnalato intemperanze di alcuni cittadini extracomunitari ubriachi – era corsa co bottiglia di birra, integra, in vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli itali stava allontanando su invito degli operanti, e fu poi rinvenuta giacente a terra in una po sangue con i fratelli COGNOMENOME che infierivano sopra di lei con un oggetto taglien (verosimilmente cocci di vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si t oramai riversa, inerme, sul suolo (il tutto peraltro mentre l’altro coimputato I G. I ed altr . soggetti rimasti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci).
La ricostruzione svolta in ricorso a sostegno della provocazione non si confronta qu con quella operata dai giudici di merito che hanno evidenziato come ai comportamenti inzi tenuti dagli extracomunitari all’interno del bar nei confronti della titolare comunque diverso dai futuri aggressori particolare dalla persona offesa COGNOME B. e a quelli poi posti in essere dai predetti, in verso gli Italiani e soprattutto verso S.C.
– addotti nei ricorsi come circostanze idonee a dirigere verso la configurazione d provocazione – avesse fatto seguito la testata data da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I ai I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che innescò la poco avveduta reazione della vittima, che da sola si diresse verso il gruppo degli italiani, verosimilmente per affrontare I RAGIONE_SOCIALE. c. L volendo, secondo quanto si riporta nella
sentenza del Tribunale, conto e ragione della testata, trovando tuttavia subito pronti ad
e gli altri connazionali (che nei modi sopra indicati infierivano, tutti in e contemporaneamente, sulla vittima provocandole lesioni gravissime).
Ai fini che occupano, in tale ricostruzione rimangono del tutto sullo sfondo le p offensive pronunciate dalia persona offesa, né potrebbe assumere rilievo il comportament scorretto assunto dagli stranieri nei confronti della titolare del bar.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue per legg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese procedimento; mentre per il ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello in relazione alla proposta di concordato in appello rimane da rilevarne inammissibilità sotto il profilo della sua non proponibilità in maniera autonoma (Sez. n. 33764 del 21/06/2021, Rv. 281933 – 01. Né risulta formulato motivo al riguardo nel ricor principale); esso è comunque infondato avendo la Corte di appello, a differenza di quanto lamenta in ricorso, specificato nella sentenza emessa le ragioni della ravvisata illegalità pena come determinata dalla difesa di S.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legg
P,Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 dAgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17/10/2023.