Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 52116 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52116 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Napoli il 16/03/1998
avverso la ordinanza del 06/06/2019 emessa dal Tribunale di Napoli sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. GLYPH ovvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il Con il pr riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal itubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa il 25/02/19 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME per i reati di
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo a), nonché di ricettazione e detenzione in concorso di un’arma da sparo clandestina (capi b-c), ritenendo sussistente la gravità indiziaria per i predetti reati, in concorso con il coniuge convivente, COGNOME NOMECOGNOME
In particolare, il itubblico ministero aveva impugnato il rigettoGip, ( deciso dal della richiesta di misura cautelare nei confronti anche dei coindagati diversi da COGNOME NOME, ed il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ravvisando i gravi indizi soltanto a carico della NOME, evidenziando che nei confronti degli altri coindagati la presenza all’interno dell’abitazione essendo precaria, presentava una valenza ambigua, potendo essere dovuta anche al fatto che costoro vi si fossero recati solo per acquistare la sostanza stupefacente.
La gravità indiziaria è stata ravvisata per la funzione di quell’alloggio quale base logistica di una intensa attività di spaccio, per la ritenuta inattendibilità dell’ammissione resa da COGNOME di essere l’unico responsabile, per la partecipazione anche dell’indagata alla messinscena con cui tutte le persone rinvenute all’interno dell’alloggio perquisito hanno finto di dormire, tanto che alcune di essi, sono statitrovati vestiti sotto le coperte, in occasione del controllo di polizia che ha portato all’arresto in flagranza,oltre che dei due citati coniugi ivi residenti, anche di NOME COGNOME sorella di NOME, con il suo compagno NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME
2. GLYPH esse di RAGIONE_SOCIALE, il difensore ha proposto ricorso per Nell’inter cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi sebbene identici fossero gli elementi di prova diversamente valutati dal Gip, rilevandosi: a) che non corrisponde al vero che la COGNOME abbia favorito l’occultamento dello stupefacente fingendo di dormire per eludere il controllo di p.g. essendo stata trovata soltanto adagiata sul letto insieme alla figlia di pochi mesi ed alla cognata COGNOME NOME; che l’armadio in cui era stato rinvenuto il marsupio contenente la pistola e l’hashish non era personale della Finizio, essendovi abiti maschili e femminili; che dalla mera conoscenza della presenza di sostanza stupefacente perché disseminata in tuttavcasa, non potesse desumersi la prova del concorso nella detenzione e nello spaccio di stupefacenti oltre che nella detenzione illecita dell’arma.
2.2. GLYPH condo motivo si deduce vizio della motivazione in merito al Con il se pericolo di reiterazione, in difetto dell’attualità delle esigenze, sul rilievo c dopo il blitz del 22/02/19 la Finizio ha lasciato la casa in cui sono stati commessi i fatti trasferendosi in altra località a Castel Volturno, e che per lo stato d
incensuratezza e l’assenza di collegamenti con ambienti criminali, insieme alla detenzione in carcere del proprio compagno, sarebbe scemato il pericolo di reiterazione che potrebbe essere salvaguardato anche con l’obbligo di presentazione alla P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Si deve premettere che la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di un familiare convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata in luoghi accessibili a tutti della casa familiare, per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti ucleo familiare quali codetentori delle cose di il n uso comune.
Una siffatta responsabilità – ma solo a titolo contravvenzionale – è talvolta prevista dall’ordinamento, come per l’obbligo di denunzia all’autorità da parte di chiunque abbia notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni (art. 697, secondo comma, cod. pen.), ma nessun obbligo specifico in tal senso grava sulle persone conviventi con il detentore di sostanze stupefacenti, onde la semplice convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale.
Inoltre, la mera tolleranza dell’altrui detenzione di un’arma comune da sparo, anche se nell’ambito di un rapporto di coabitazione con l’illegittimo detentore, integra la contravvenzione di omessa denuncia di cui all’art. 697, secondo comma, cod. pen. e non il reato di detenzione abusiva, poiché la nozione di “detenzione” implica un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene (Sez. 1, 12/12/2014 Rv. 2633).
Ciò perché la mera coabitazione con l’illegittimo detentore di un’arma non può far presumere una candetenzione dell’arma medesima.
Va, inoltre, rammentato che. in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata non richiede che sia soddisfatto l’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Nondimeno è richiesto al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, per confrontarsi con le ragioni del
provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti 02/2017, Rv. 269138). (Sez. 6, 15/
2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il primo motivo circa l’assenza di una valutazione più persuasiva di quella del rigetto adottata dal Sip appare fondato.
La valutazione del quadro indiziario operata dal Tribunale è minata dall’apprezzamento di un elemento non utilizzabile che è stato di fatto implicitamente valorizzato.
Emerge dalla lettura del provvedimento che l’indagine è scaturita da fonte confidenziale – inutilizzabile – t1,e l’abitazione oggetto della perquisizione era una base di spaccio di sostanze stupefacenti. ‘(
L’assenza dell’indicazione di elementi obiettivi di riscontro che in quella casa la droga oltre ad essere detenuta per lo spaccio venisse anche spacciata, inficia inevitabilmente l’attribuzione alla presenza stanziale e non precaria dei soggetti ivi dimoranti di una valenza univoca della partecipazione allo spaccio, analogamente a come coerentemente deciso dal Tribunale per coloro che erano risultati come presenti in casa solo “precariamente”.
Il Tribunale ha, infatti, uso i gravi indizi per coloro che arrestati GLYPH escl all’interno dell’abitazione non risulta che vi abitassero stabilmente.
A fronte della riconosciuta inattendibilità della tesi dell’unico responsabile, ovvero di COGNOME NOME – smentito dall’ammissione di COGNOME COGNOME che contrariamente a quanto asserito da NOME COGNOME ha escluso che l’attività di spaccio fosse svolta solamente da questi, riconoscendo la propria partecipazione ai fatti – solo la ricorrenza di elementi di riscontro che quell’alloggio fosse una base operativa per l’attività di spaccio potrebbe avvalorare l’ipotesi del concorso della ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente e nella detenzione dell’arma, di cui si è assunto l’esclusiva responsabilità il coniuge convivente COGNOME NOMECOGNOME
Ma in difetto di emergenze probatorie che in quella casa si svolgesse una attività collettiva di detenzione e spaccio, quale punto vendita e non solo luogo di custodia, risulta evidente la carenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi a carico della moglie convivente, sebbene la casa fosse dotata anche di un sistema di videosorveglianza.
L’argomento logico del “non poter non sapere” che in quella casa si spacciasse (per il rinvenimento di droghe di varia tipologia trovate in luoghi comuni ad entrambi i coniugi, insieme al corredo del solito armamentario per lo spaccio, ovvero bilancini, ritagli, libro mastro, denaro etc.), senza alcuna accortezza per tener nascosta tale attività criminale, non è sufficiente per
ravvisare il concorso del familiare convivente, in difetto della prova contributo causale offerto da ciascuno dei coinquilini.
Il ‘Tribunale, al fine di dare supporto alla propria linea argomentativa, ritenuto di ravvisare tale tassello mancante nella partecipazione della moglie “messinscena” realizzata da tutti coloro che sono stati sOpresi dalle forz polizia e che hanno simulato di trovarsi a letto a dormire, essendo plausibile altre persone si trovassero in quella casa per acquistare della sost stupefacente.
Ma si tratta di una valutazione ipotetica, che non supera le argomentazion con cui il iip aveva, diversamente, ritenuto di escludere gravità indiziaria sul concorso della moglie, per la detenzione tanto della droga che dell’arma.
In conclusione, il fatto che la ricorrente sia stata trovata a letto insieme alla figlia neonata ed alla cognata, al momento dell’irruzione delle forze di polizia all’interno dell’abitazione, essere intesa come elemento univoco di un non può concorso della stessa nella detenzione della sostanza stupefacente, di cui il solo coniuge si è assunta la responsabilità.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per rivalutare se, al di là delle notizie apprese da fonte confidenziale, vi ulteriori indici inequivocabili del concorso nella detenzione di droga ed arma parte della ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli sezione de riesame per una nuova valutazione.
Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2019 Il cons ere estensore GLYPH
Il Presidente