Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42846 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42846 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TIRANA( ALBANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa il 21 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza – che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, riducendo al solo NOME la pena inflitta dal primo giudice.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati GLYPH a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.
3. NOME NOME .
3.1 Con il primo motivo r deduce vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett b) cod.proc, pen, ) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod, pen i con riferimento al capo H dell’imputazione. Non poteva configurarsi alcun concorso materiale poiché era pacifico che la sostanza era stata detenuta e trasportata dal solo NOME, mentre l’unico intervento del NOME era consistito in una telefonata al NOME, nella quale si annunciava che sarebbe venuto un tale NOME a ” portare quella indietro”. Stando così i fatti, non poteva ritenersi sussistente neppure un caso di concorso morale, non potendo certamente dirsi che la condotta posta in essere dal COGNOME avesse esercitato una effettiva influenza sulla volontà dell’agente.
3.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 114 cod, pen. Sempre con riferimento al capo H, la sentenza impugnata non aveva neppure riconosciuto il ruolo di minima importanza del NOME nella vicenda, ponendo i coimputati su un piano paritario ed irrogando loro la medesima pena.
3.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett b) cod proc ,pen i , per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 coda pen, con riferimento al capo M dell’imputazione. Anche in relazione a tale ipotesi era stata erroneamente ritenuta la partecipazione in concorso per un fatto commesso soltanto dal coimputato COGNOME, sulla base dei soli contatti telefonici intervenuti nei giorni precedenti con connazionale NOME COGNOME, soggetto che aveva materialmente consegnato la droga al NOME. In ogni caso, la compartecipazione doveva essere ritenuta come contributo ai sensi dell’art. 114 cod pen.
3.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett b) cod i proctpen per inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art. 110 e 114 cod,pen,con riferimento ai capi a, b e c dell’imputazione. Anche con riferimento a tale ipotesi era stata erroneamente ritenuta la partecipazione in concorso per un fatto commesso soltanto dal coimputato COGNOME, né vi era stato alcun comportamento che poteva qualificarsi come rafforzativo del proposito criminoso di quest’ultimo. Si trattava, peraltro, di un caso di droga parlata ed il contenuto delle conversazioni non era stato corroborato da idonei riscontri. In ogni caso, la compartecipazione doveva essere ritenuta come contributo ai sensi dell’art. 114 cod,pen.
4. NOME COGNOME
4.1 Con unico motivo, si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano applicato le attenuanti al coimputato COGNOME escludendole invece per il ricorrente con ragionamento del tutto illogico. In proposito, la Corte territoriale aveva richiamato un precedente penale non specifico e risalente nel tempo, concernente un piccolo furto per il quale il NOME era stato sanzionato con un solo mese di reclusione e la sospensione della pena; inoltre, era stata argomentata una maggior gravità della posizione del COGNOME rispetto al COGNOME richiamando i reati contestati ai capi M e D, per i quali il COGNOME aveva riportato la stessa condanna del COGNOME poiché imputato a titolo di concorso. Si era inoltre preso in considerazione il comportamento successivo al reato del COGNOME e, al riguardo, il ricorrente ha evidenziato di svolgere, al pari del COGNOME, attività lavorativa dal gennaio 2022, allegando al ricorso la busta paga.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso COGNOME.
1.1 I primi tre motivi, attinenti ai reati contestati sub H) ed M), GLYPH sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 110 e 114 cod,pen. svolgono in realtà censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffa doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel solco dell’indirizzo sopra ricordato, si è poi costantemente precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore de valenza probatoria del singolo elemento ( Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). ). Va inoltre rilevato che i temi probatori risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutt giustificativa della sentenza di appello si salda infatti con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Tanto premesso, l’impianto argomentativo delle due pronunce di primo e secondo grado ben chiarisce la partecipazione del ricorrente alla azione criminosa, ancorandola, quanto al capo H), all’oggettivo significato della seconda conversazione telefonica riportata nelle sentenze, riscontrata dalle risultanze dei servizi d osservazione. Dopo la consegna del pacchetto in un bar di Novara, è il COGNOME a chiamare il COGNOME dicendogli se ” aveva portato i bambini”; ricevendo la risposta dal NOME ” li ho portati in aereoporto”, quando, all’evidenza, il COGNOME era stato pedinato dagli operanti e non si era recato in aeroporto men che meno portando con sé ” bambini”. La richiesta del ricorrente, riferita all’assicurarsi che l’operazione fosse stat compiuta, è logicamente ritenuta dai giudici di merito come elemento totalmente
confermativo della piena e consapevole compartecipazione del ricorrente nel reato contestato. Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale, sempre in base ad una inammissibile rivalutazione dei fatti, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione del proprio contributo che avrebbe dovuto essere qualificato di minima importanza. Anche per il terzo motivo, relativo al capo M, le motivazioni dei giudici di merito sono ampie, esaustive, coerenti e logiche, richiamando non solo il tenore incontestato delle conversazioni, ma anche il fatto che il COGNOME si fosse recato insieme al coimputato dal fornitore loro connazionale la stessa mattina, prima del viaggio compiuto solo dal NOME il pomeriggio per ritirare la droga ( più di tre kg, di hashish) poi sequestrata dagli inquirenti all’esito dell’arresto. Le pronunce si soffermano lungamente sulle circostanze precise, consistenti nel comportamento del COGNOME dopo l’arresto, inequivocabilmente conducenti per la piena consapevolezza dell’azione criminosa cui egli aveva partecipato, e riguardanti le plurime chiamate successive all’arresto del correo, da cui la Corte, con argomentazioni del tutto logiche, trae la deduzione della piena e totale consapevolezza del NOME circa l’azione criminosa da realizzare.
1.3 Il quarto motivo, infine, è di assoluta genericità, limitandosi ad una aspecifica doglianza relativa alla ritenuta compartecipazione del NOME nell’attività illecit contestata in più capi di imputazione, senza alcun raffronto con le diffuse motivazioni contenute nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01, Sez. 2 – n. 19534 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279416 – 01).
2. Ricorso NOME
2.1 II motivo proposto, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche concesse invece al COGNOME, è manifestamente infondato. Nell’atto di appello il COGNOME aveva infatti richiesto applicazione delle attenuanti generiche, senza pero specificare le motivazioni da contrapporre al diniego dei giudici di primo grado sul punto; in particolare, nulla era stato dedotto relativamente alla condotta successiva al reato e allo svolgimento di attività lavorativa. E’ dunque evidente che il NOME non può dolersi della manifesta illogicità della motivazione adombrando la mancata considerazione di un argomento che non era stato devoluto alla cognizione dei giudici di appello ( la documentazione è stata infatti allegata solo al presente ricorso per cassazione, e difatti è stat prodotta una busta paga relativa al mese di settembre 2022, successiva all’udienza di discussione nel processo di secondo grado). Inoltre, non è contraddittorio o erroneo evidenziare la maggiore rilevanza del contributo causale dato all’azione criminosa o la diversa personalità del reo pur nelle ipotesi del concorso di persone nel reato. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, invero, non
sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non anche dell’altro concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati. (Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv. 268276 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 3866 del 29/11/1977, COGNOME, Rv. 138014 – 01.) Nel caso in esame, la Corte territoriale dà conto del ruolo maggiormente attivo del NOME, e del più marcato spessore criminale costituito dal precedente penale da cui era gravato. La motivazione è esaustiva e pienamente rispettosa del principio sopra citato, come tale del tutto immune dalle censure sollevate.
Conclusivamente, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2023