Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21/04/2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, nell’interesse della parte civile, NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha concluso come da verbale di udienza e note scritte.
sentite, nell’interesse di NOME COGNOME, le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 marzo 2022 il Tribunale di Napoli Nord giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 81, 110, 628, primo e terzo comma, n. 3, cod. pen.), 2 (artt. 81, 110, 56, 575, 576, primo comma, n. 1, cod. pen., in riferimento all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), 3 (artt. 81, 61, primo comma, n. 2, 110 cod. pen., 1 legge 18 aprile 1975, n. 110, 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497) e 4 (artt. 81, 61, primo comma, n. 2, 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974) – unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto di cui al capo 2 – per i quali l’imputato veniva condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
L’imputato, infine, veniva condannato al pagamento delle spese sostenute in giudizio e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, NOME COGNOME, da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza emessa il 21 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME COGNOME, confermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali e delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile NOME COGNOME.
Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che, la mattina dell’Il maggio 2020, NOME COGNOME aveva partecipato alla rapina commessa nei locali dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ubicata in INDIRIZZO, svolgendo, a bordo di un’autovettura Hyundai Getz di colore scuro, targata TARGA_VEICOLO, il ruolo di staffettista dei rapinatori, che, a loro volta, viaggiavano a bordo di una Renault Clio di colore grigio, condotta da NOME COGNOME, che veniva parcheggiata nei pressi dell’istituto di credito dove si svolgeva l’azione predatoria.
Introdottisi nella filiale RAGIONE_SOCIALE dell’istituto di credito, alle ore 10.26 del maggio 2020, i due rapinatori, vestiti con delle tute e con il volto travisato, si impossessavano della somma di 100.000,00 euro e di una pistola Beretta calibro 9, che sottraevano alla guardia giurata particolare NOME COGNOME, incaricata di depositare il denaro presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze lavorava.
Deve precisarsi ulteriormente che, all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, verificava una violenta colluttazione tra i due rapinatori, NOME e il NOME COGNOME, che tentavano di opporsi ai rapinatori, contro i quali veniva esplosi, da distanza ravvicinata, numerosi colpi di una pistola semiautomatica di un fucile mitragliatore Kalashnikov. I colpi esplosi dai rapinatori, in particolare, attingevano NOME nella coscia destra, nel dorso del collo del pie destro, nella tibia e nel femore della stessa gamba, provocandog l’indebolimento permanente dell’arto inferiore destro; NOME COGNOME, invece, seguito della scarica di colpi esplosi nei suoi confronti, veniva attinto, ne inguinale, nella coscia destra, nella coscia sinistra e nel perone della g sinistra, riportando, in conseguenza delle ferite, l’indebolimento permanen dell’arto inferiore sinistro.
Consumata la rapina e impossessatisi della somma di 100.000,00 euro, i due rapinatori si allontanavano dal luogo dove si trovava l’istituto di credito a quando non venivano prelevati da NOME COGNOME, in prossimità della pizzeria “RAGIONE_SOCIALE Ciro” di RAGIONE_SOCIALE, con la stessa autovettura Hyundai Getz, con cui i ricorrente aveva seguito i due complici, nella prima fase dell’azione predator prima dell’ingresso nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapinatori.
Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva corroborata dall immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza attivati all’inte dell’istituto di credito dove si consumava la rapina e dalle registrazioni est dalle telecamere posizionate nei pressi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . RAGIONE_SOCIALE, consentivano di individuare sia uno dei due esecutori materiali del reato di cu capo 1 – NOME COGNOME – sia le modalità con cui i rapinatori aveva operato; individuazione che non si riteneva confutata dalle conclusioni alle qu era pervenuto il consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME riguardanti sia la scarsa qualità delle immagini sia l’esatta collocazione orari fatti di reato.
Tali conclusioni investigative, innanzitutto, si ritenevano riscontrate rinvenimento, presso l’abitazione di COGNOME, di un’autovettura Hyundai Getz, della stessa tipologia e dello stesso colore di quella registrata dai sist videosorveglianza, sopra citati, che era stata noleggiata presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Analogo rilievo corroborativo si attribuiva ai tabulati telefonici acquisit corso delle indagini preliminari, su cui veniva svolta una consulenza tecnica d Pubblico ministero, eseguita dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, dai quali emergevano numerosi contatti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle fasi che precedevano l’ingresso dei rapinatori nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella quale si consumata l’azione criminosa di cui al capo 1.
Si attribuiva significativo rilievo probatorio anche all’intercettazione ambientale eseguita il 22 maggio 2020, all’interno della Questura di RAGIONE_SOCIALE, nel corso della quale COGNOME, rivolgendosi a COGNOME, pronunciava la frase “l’unica cosa che ci accomuna è che ci conosciamo”, che si riteneva dimostrativa del fatto che i due complici erano consapevoli di essere stati condotti in quei luoghi in conseguenza della rapina commessa, da entrambi, la mattina dell’Il maggio 2020.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputato NOME COGNOME veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 e condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, mediante due distinti atti di impugnazione.
4.1. Con il primo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, venivano articolate sei censure difensive.
Con il primo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, che non poteva essere espresso alla luce degli esiti contraddittori dalle immagini estrapolate dalle telecamere posizionate all’interno dell’istituto di credito dove si consumava la rapina e nei pressi della stessa RAGIONE_SOCIALE, su cui si era soffermato il consulente tecnico della difesa, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, con argomenti ritenuti insuperabili, riguardanti la scarsa qualità dei fotogrammi estrapolati e le incertezze sugli orari delle registrazioni.
Con il secondo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 603 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario l’esperimento di una perizia finalizzata a verificare la congruità probatoria della sequenza delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza – così come ricostruite dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe di RAGIONE_SOCIALE – rispetto al giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, che appariva smentito dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME.
Con il terzo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle
ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di COGNOME per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, non essendo provato che l’imputato fosse a conoscenza delle armi di cui disponevano i complici e dell’intento di utilizzarle, nel corso della rapina commessa 1’11 maggio 2020, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere il reato di cui ai capo 4 assorbito nel reato di cui al capo 3, dovendosi reputare incontroverso il rapporto di specialità, rilevante ai sensi dell’art. 15 cod. pen., esistente tra le due fattispecie, riguardanti il porto e la detenzione di un fucile mitragliatore Kalasknikov TARGA_VEICOLO e di un’arma comune da sparo.
Con il quinto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni per le quali, quand’anche si fosse ritenuto l’imputato coinvolto concorsualmente nei fatti di reato di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, non gli era stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., che si imponeva tenuto conto del ruolo marginale svolto nella rapina dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e delle circostanze, di tempo e di luogo, nelle quali si erano concretizzati i fatti di reato.
Con il sesto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto del trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME, che veniva censurato per la sua eccessività dosinnetrica, conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del contributo modesto fornito dall’imputato alla concretizzazione degli accadimenti criminosi.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, venivano articolate tre censure difensive.
Con il primo motivo, prospettato in termini assimilabili al secondo motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessaria ai fini della decisione l’esperimento di una perizia, ex art. 603 cod. proc. pen., finalizzato a verificare la congruità delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza rispetto al giudizio di colpevolezza formulato nei
confronti di NOME COGNOME, che era smentito dalle conclusioni de consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO, si deducevano la violazion di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dat adeguato conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME, che non poteva essere espresso alla luce degli esiti contraddittori dalle immagini estrapo dalle telecamere posizionate all’interno dell’istituto di credito dove si consu la rapina e nei pressi del luogo del delitto, su cui la difesa del ricorrent soffermata con argomenti con i quali, a fronte della loro decisività, la C territoriale non si era confrontata.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni per le quali il comportamento di COGNOME non era stato riqualificato sensi dell’art. 378 cod. pen., pur essendo emerso il suo collegamento con i d rapinatori, laddove lo si ritenesse provato, solo nella fase successiva commissione della rapina eseguita 1’11 maggio 2020, alla cui realizzazione doveva ritenersi estraneo.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, articolato in due distinti atti impugnazione, è infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato l’atto di impugnazione proposto mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in sei censure difensive.
2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano l violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per no avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente pe reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, che non poteva essere espresso alla luce degl contraddittori dalle immagini acquisite nel corso delle indagini preliminari, su si era soffermato il consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME,
argomenti, relativi alla scarsa qualità dei fotogrammi estrapolati e alle incer sugli orari delle registrazioni, reputati insuperabili.
Osserva il Collegio che la ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui controverte si riteneva corroborata dai fotogrammi estrapolati dalle telecamer posizionate all’interno dell’istituto di credito dove si consumava la rapina e immagini delle telecamere posizionate nei pressi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO.
Gli esiti di tali verifiche investigative, condotte dalla RAGIONE_SOCIALE, consentivano di individuare sia il ruolo di staffettista svolto da NOME COGNOME, sia le modalità con cui i due esecutori materiali della rap avevano operato la mattina dell’Il maggio 2020, sui quali la Corte di appello Napoli si soffermava con argomentazioni ineccepibili, non smentite dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, l NOME COGNOME.
Queste verifiche, infatti, consentivano di accertare che NOME COGNOME aveva svolto, a bordo di un’autovettura Hyundai Getz di colore scuro, il ruolo staffettista dei due rapinatori, che, a loro volta, viaggiavano su una Renault di colore grigio, condotta da NOME COGNOME, parcheggiata nei pres dell’istituto di credito rapinato.
A questa condotta iniziale di COGNOME, faceva seguito un ulterior comportamento, anch’esso rilevante concorsualmente, atteso che, consumata la rapina, i due rapinatori si allontanavano dal luogo dall’istituto di credito, quando non venivano prelevati dal ricorrente, nei pressi della pizzeria “Da Cir di RAGIONE_SOCIALE, con l’autovettura Hyundai Getz, con cui era giunto nell’area dove trovava l’RAGIONE_SOCIALE.
Né residuano dubbi sull’identificazione soggettiva di NOME COGNOME, che veniva riconosciuto sulla base dei fotogrammi 88 e 89, allegat all’annotazione del 19 maggio 2020, redatta dall’ass. NOME COGNOME e da AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, sui quali, nel giudizio di primo grado, riferiva l’isp. COGNOME. Tali fotogrammi, peraltro, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione a quelli contrassegnati dai numeri 7, 10, 82, 83 e 84, convergevano univocamente nella direzione probatoria prefigurata dalle decisioni di merito, imponendo di ribadire il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di r ascrittigli ai capi 1, 2, 3 e 4.
Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva corroborata da rinvenimento, presso l’abitazione di COGNOME, di un’autovettura Hyundai Getz, targata TARGA_VEICOLO, della stessa tipologia e dello stesso colore di quella registra dai sistemi di videosorveglianza la mattina dell’Il maggio 2020, che era sta noleggiata presso il RAGIONE_SOCIALE Il veicolo, infat
occasione dell’esecuzione dell’ordinanza di fermo, eseguita dal personale d Commissariato di RAGIONE_SOCIALE il 22 maggio 2020, veniva rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato, che, peraltro, provvedeva a consegnare spontaneamente le chiavi agli investigatori.
Nella stessa direzione probatoria, si muovevano i tabulati telefonici acquis nel corso delle indagini preliminari, su cui veniva svolta una consulenza tecni del Pubblico ministero, eseguita dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, dai quali emergevano numerosi contatti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle fasi precedenti l’ingresso dei rapinatori nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, che interrompevano, in modo apparentemente inspiegabile, negli orari concomitanti all’esecuzione della rapina.
Il contributo prestato dall’imputato all’esecuzione della rapina si rite ulteriormente corroborata dagli esiti dell’intercettazione ambientale eseguita i maggio 2020, all’interno della Questura di RAGIONE_SOCIALE, nel corso della quale COGNOME pronunciava la frase “l’unica cosa che ci accomuna è che ci conosciamo”, manifestando una chiara consapevolezza del ruolo svolto nella vicenda criminosa controversa e delle ragioni per cui erano stati condotti in q luoghi.
Quanto, infine, alle incertezze sugli orari in cui i sistemi di videosorvegli registravano i passaggi topici degli accadimenti criminosi, segnalate d consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME, deve evidenziarsi linea con quanto affermato a pagina 24 .della sentenza impugnata, che ai fin «della ricostruzione della condotta realizzata dal COGNOME, rileva non tanto precisa scansione temporale degli eventi, quanto la circostanza della s presenza nelle medesime circostanze temporali e negli stessi luoghi che hanno visto il transito dei ricorrenti». Infatti, la vettura noleggiata dall’imputato registrata «diverse volte in posti corrispondenti a quelli impegnati dal veicolo a bordo gli esecutori materiali del veicolo e tale ripetuto avvistamento [… può dirsi dovuto a una mera coincidenza».
2.1.1. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito da Corte di appello di Napoli appare pienamente rispettoso dei principi ch governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure proposte dalla di del ricorrente si limitano a prospettare una, non consentita, lettura frazion atomistica dei singoli elementi probatori.
Non può, invero, non rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nei confronti di NOME COGNOME si caratterizza per le sue connotazioni indiziari alla luce delle quali occorre valutare i singoli indizi censurati con l’ impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO. Ne consegue che, nel caso in esame, assume un rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui d
talune premesse indiziarie, relative alla posizione delz(ricorrente, correttamente valutate da entrambi i Giudici di merito, si giungeva ad affermare l’esistenza di ulteriori fatti, alla stregua dei canoni di probabilità e nel rispetto delle regole comune esperienza.
Tali affermazioni impongono una valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di COGNOME nel rispetto dei principi che governano il processo indiziario, con cui l’atto di impugnazione in esame non si confrontava adeguatamente, per inquadrare i quali occorre richiamare l’orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tale procedimento, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (tra le altre, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto, dep. 2019, Rv. 275299 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677 – 01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, COGNOME, Rv. 212026 – 01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di univocità indiziaria (tra le altre Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, COGNOME, Rv. 262280 – 01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 256967 – 01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, COGNOME, Rv. 248384 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l’intrinseca valenza dimostrativa successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale
razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941 01).
2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO.
2.2. Dall’infondatezza del primo motivo discende l’infondatezza del secondo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione d provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 603 cod. proc. pen., per no avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che n consentivano di ritenere necessario, ai fini della decisione, l’esperimento di perizia finalizzata a verificare la congruità probatoria delle immagini estrapo dai sistemi di videosorveglianza rispetto al giudizio di responsabilità formu nei confronti del ricorrente per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, che era dalle conclusioni alle quali era giunto il consulente tecnico della difesa, NOME COGNOME.
Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merit non consentiva di ritenere necessario l’esperimento della perizia invocata da difesa di COGNOME ex art. 603 cod. proc. pen., che postulava una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con gli elementi raccolti nei confron del ricorrente, che, valutati unitariamente, convergevano nei suoi riguardi, linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, ai quali si rinviare.
Rispetto a questa ricostruzione dei fatti di reato l’espletamento di ulte verifiche dibattimentali, incentrate sulla sequenza delle immagini estrapolate sistemi di videosorveglianza, così come ricostruita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe d RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto dell’univocità del compendio probatorio acquisito ne giudizi di merito nei confronti dell’imputato, non era idoneo, ai sensi dell’art cod. proc. pen., a disarticolare il percorso motivazionale seguito dal Tribunal Napoli Nord, che veniva recepito, con argomenti ineccepibili, dalla Corte d appello di Napoli.
In questa cornice, le richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimen formulate nel giudizio di secondo grado nell’interesse di COGNOME, ex art. 603 cod. proc. pen., non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazio dell’istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossib unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quand l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminar eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogn altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 – 01).
Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell’art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, di ammettere l’integrazione probatoria richiesta, sull’assunto che l’incombente istruttorio possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410 – 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920 – 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, COGNOME, Rv. 227494 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo dell’atto di impugnazione in esame.
2.3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di COGNOME per i reati di cui ai capi 1, 2, 3.e 4, non risultando dimostrato che l’imputato fosse consapevole delle armi di cui disponevano i rapinatori e dell’intento di utilizzarle, nel corso dell’azione criminosa commessa 1’11 maggio 2020, contro NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si tratta, a ben vedere, di una doglianza il cui respingimento discende dalle considerazioni espresse per il primo e il secondo motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO, alle quali si deve rinviare, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla congruità del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Napoli, in linea con il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di NOME COGNOME.
Non può, in proposito, non rilevarsi che l’identificazione di COGNOME quale concorrente nella rapina di cui al capo 1, ascritta all’imputato ex artt. 81, 110, 628, primo e terzo comma, n. 3, cod. pen., alla quale risultano inscindibilmente i delitti di cui ai capi 2, 3 e 4 – che costituiscono uno sviluppo fisiologico del progetto di rapinare una guardia giurata particolare di RAGIONE_SOCIALE -, deve ritenersi incontroversa e non consente di rivalutare i fatti di reato.
Il compendio probatorio, invero, non consente una lettura alternativa degli accadimenti criminosi contestati al ricorrente, non potendosi ipotizzare, neppure
astrattamente, che l’uso di armi da fuoco non fosse stato preventivamente approvato dai concorrenti, che avevano pianificato di sottrarre la somma di 100.000,00 euro a NOME prima del suo deposito presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Appaiono, in proposito, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, che, a pagina 26 della sentenza impugnata, evidenziava che COGNOME «aveva piena consapevolezza detenute dal commando e si era senz’altro rappresentato l’evenienza della loro utilizzazione, specie considerando che l’obiettivo preso di mira (una guardia giurata particolare) era a sua volta armata e che il luogo ove doveva svolgersi l’azione predatoria era un istituto di credito presidiato da altre guardie giurate ».
Occorre, pertanto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2.1, 2.1.1 e 2.2, cui si deve rinviare, che la Corte di appello di Napoli, in conformità con le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Napoli Nord, valutava correttamente l’apporto fornito da NOME COGNOME, tenendo presente che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un fatto illecito, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali da cui ricava l’esistenza di una reale partecipazione alla concretizzazione del reato, sulla base delle emergenze processuali, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose oggetto di vaglio. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226101 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo dell’atto di impugnazione in esame.
2.4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quarto motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto
delle ragioni che non consentivano di ritenere il reato di cui ai capo 4 assorbito nel reato di cui al capo 3, dovendosi ritenere incontroverso il rapporto di specialità, rilevante ai sensi dell’art. 15 cod. pen., tra le due fattispecie riguardanti il porto e la detenzione di un fucile mitragliatore Kalasknikov TARGA_VEICOLO e di un’arma comune da sparo.
Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.3, cui si rinvia, che la consapevolezza manifestata da NOME COGNOME in ordine alle armi da fuoco impiegate dai complici per eseguire la rapina eseguita all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non può che comportare la piena consapevolezza della diversa tipologia delle armi utilizzate dai due rapinatori per eseguire le condotte illecite di cui ai capi 3 e 4.
Tutto questo impone di ribadire la necessità di distinguere la detenzione e il porto della pistola semiautomatica di cui al capo 3 dalle omologhe condotte relative al fucile mitragliatore Kalashnikov TARGA_VEICOLO di cui al capo 4, essendo le due armi utilizzate dai complici di COGNOME impiegate con modalità differenti, tra l’altro, attestate dalla diversità di ferite riportate nel corso della rapina dalle du vittime, NOME COGNOME e NOME COGNOME, seppure collegate dall’obiettivo criminoso comune perseguito dai tre correi.
Deve, infine, ritenersi incontroversa la sussistenza del concorso formale tra i delitti relativi alle armi da guerra e gli omologhi reati in materia di armi comuni da sparo, tutelando le diverse fattispecie beni giuridici diversi, per effetto dei quali tra tali ipotesi non è possibile configurare il rapporto di specialità invocato dalla difesa del ricorrente ex art. 15 cod. pen., in linea con quanto affermato dalla risalente, ma insuperata, giurisprudenza di legittimità (tra le altre, in motivazione, Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, COGNOME, Rv. 240678 – 01; Sez. 1, n. 12276 del 07/03/2002, COGNOME, Rv. 221535 – 01).
Queste ragioni impongono .di ribadire l’infondatezza del quarto motivo dell’atto di impugnazione in esame.
2.5. Parimenti infondato deve ritenersi il quinto motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni per le quali, laddove si fosse ritenuto COGNOME coinvolto nei fatti di reato di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, non gli era stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., che si imponeva tenuto conto del ruolo marginale svolto nella rapina dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle circostanze, di tempo e di luogo, nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.
Osserva il Collegio che le evidenze probatorie, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3 e 2.4, ai quali si deve rinviare, smentiscono l’assunto da cui muove la difesa di COGNOME, nel censurare la motivazione della sentenza impugnata sul piano della consistenza e dell’efficienza causale del contributo dell’imputato, incentrato sull’estraneità del ricorrente rispetto alla scelta delle modalità operative con cui era stata commessa la rapina eseguita all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non era riconducibile, se non marginalmente, alla sua determinazione criminosa e non era concretamente prevedibile nei suoi sviluppi.
Non occorre, invero, soffermarsi ulteriormente sullo scenario criminale che aveva indotto, concordemente, gli imputati a organizzare la rapina in esame, allo scopo di impossessarsi della somma che sarebbe stata depositata nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la mattina dell’il maggio 2020, da una guardia giurata particolare di RAGIONE_SOCIALE Rispetto a tale scenario è incontroverso il contributo fornito dal ricorrente all’organizzazione del delitto di cui al capo 1 e ai connessi reati di cui ai capi 2, 3 e 4, nel cui contesto il ferimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME costituiva uno sviluppo certamente prevedibile, attesi gli obiettivi predatori perseguiti e l’uso di armi – tra cui un fucile mitragliato Kalashnikov TARGA_VEICOLO – di elevato potenziale offensivo da parte dei rapinatori.
Su tali, specifici, profili valutativi ci si è già soffermati nei paragrafi 2. 2.4, ai quali occorre rinviare, per la ricognizione delle ragioni che non consentono di ipotizzare la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo nei. reati contestati al ricorrente ai capi 1, 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 116 cod. pen. non essendo dubitabile che la pianificazione della rapina prevedeva l’impiego di armi, che i rapinatori si erano portati appresso allo scopo di vincere eventuali resistenze del personale addetto alla protezione del denaro che, secondo il piano originario, doveva essere sottratta a una guardia giurata particolare di RAGIONE_SOCIALE la mattina dell’Il maggio 2020.
Da questo punto di vista, nel ribadire la corretta esclusione della disciplina del concorso anomalo prevista dall’art. 116 cod. pen. al caso di specie, non può non rilevarsi che il contesto nel quale maturava il progetto di rapina in cui COGNOME era coinvolto e la sequenza attraverso cui si concretizzava il ferimento di NOME e COGNOME non consentivano di prefigurare gli eventi delittuosi come conseguenza di fattori eccezionali e non prevedibili dall’imputato. A conferma della correttezza del percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo
del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44226 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 257614 – 01; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo in tema di applicazione del concorso anomalo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La componente psichica del cd. “concorso anomalo” – per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l’evento è conseguenza della sua condotta – si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell’art. 116 cod. pen. si applica dunque quando l’imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza» (Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460.- 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quinto motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO.
2.6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo, con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del contributo modesto fornito dall’imputato alla concretizzazione degli accadimenti criminosi.
Osserva il Collegio che il giudizio dosinnetrico formulato nei confronti del ricorrente è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 1, 2, 3 e 4, il cui elevat disvalore imponeva di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Queste conclusioni discendevano da una verifica immune da censure motivazionali, che teneva conto dell’elevato disvalore dei fatti di reato contestati
a NOME COGNOME e dell’inserimento delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte di appello di Napoli in un contesto di particolare efferatezza, reso incontroverso dal fatto che la rapina comportava, oltre che l’impossessamento della somma di 100.000,00 euro, il ferimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, tra l’altro, riportavano l’indebolimento permanente degli arti inferiori attinti dai colpi esplosi dai rapinatori.
Ne discende che, tenuto conto dell’atteggiamento soggettivo dell’imputato e del notevole disvalore dei fatti delittuosi contestati, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosinnetrica conforme ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non rilevare che – al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente sull’eccessività della pena, quantificata in otto anni e sei mesi di reclusione – il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla particolare gravità dei reati ascritti all’imputato a capi 1, 2, 3 e 4.
A tali considerazioni deve aggiungersi che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la concessione a NOME COGNOME delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate – è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME, Rv. 214200 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, peraltro, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, consolidato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale “concessione” del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare,
considerazione; COGNOME situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del sesto motivo dell’atto di impugnazione in esame.
2.7. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato l’atto di impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo atto di impugnazione, proposto nell’interesse di NOME COGNOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in tre censure difensive.
3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario l’espletamento di una perizia, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a verificare la congruità probatoria delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza rispetto al giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME, .che appariva smentita dalle conclusioni del consulente tecnico della difesa, l’ing. NOME COGNOME.
Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo dell’atto di impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO, che si è passato in rassegna nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento la doglianza in esame.
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO.
3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME, che non poteva essere espresso alla luce degli esiti contraddittori dalle immagini estrapolate dalle telecamere posizionate all’interno dell’istituto di credito dove si era consumata la rapina e nei pressi del luogo del delitto, sui quali la difesa del ricorrente si era soffermato con
argomenti, pur fortemente censori, con i quali la Corte territoriale non si era confrontata.
Si tratta, in termini analoghi alla precedente doglianza, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al primo motivo dell’atto di impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO, che si è passato in rassegna nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituito di fondamento il motivo in esame.
Non può, in ogni caso, non rilevarsi che un tale percorso valutativo, finalizzato a escludere il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nella rapina commessa la mattina dell’Il maggio 2020, presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260813 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261220 – 01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186149 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo dell’atto di impugnazione in esame.
18 COGNOME
7/
3.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo, con cui si si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni per le quali il comportamento di COGNOME non era stato riqualificato quale favoreggiamento personale, ex art. 378 cod. pen., essendo emerso il suo collegamento con i due rapinatori, quand’anche lo si ritenesse dimostrato, soltanto nella fase successiva alla commissione della rapina eseguita la mattina dell’Il maggio 2020, alla cui realizzazione doveva ritenersi estraneo.
Osserva il Collegio che le evidenze probatorie, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.1, 2.1.1 e 2.2, cui si deve rinviare ulteriormente, smentiscono l’assunto da cui muove la difesa di NOME COGNOME, nel censurare la motivazione della sentenza impugnata sul piano della consistenza e dell’efficienza causale del ruolo svolto dall’imputato nella vicenda criminosa in esame, esclusivamente rilevante ex post, che non può essere riqualificato ai sensi dell’art. 378 cod. pen.
Non occorre, invero, soffermarsi ulteriormente sullo scenario criminale che avevano indotto, concordemente, NOME COGNOME e i complici a pianificare una rapina, che doveva essere eseguita all’interno della filiale RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale è incontroverso il contributo fornito dal ricorrente all’organizzazione dell’azione predatoria, che comportava l’impiego di armi da fuoco di elevato potenziale offensivo, tra cui un fucile mitragliatore Kalashnikov TARGA_VEICOLO. Non è, quindi,.dubitabile, che la pianificazione della rapina prevedeva l’impiego di armi, che i rapinatori si erano portati allo scopo di vincere eventuali resistenze del personale addetto alla protezione delle somme di denaro che dovevano essere sottratte alla guardia giurata particolare di RAGIONE_SOCIALE, che, la mattina dell’Il maggio 2020, si doveva recare presso l’RAGIONE_SOCIALE.
A conferma della correttezza del percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta nell’art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto» (Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255838 – 01; Sez. 5, n. 4997 del 17/01/2007, COGNOME, Rv. 236066 – 01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione l’arresto ermeneutico, risalente e tuttora insuperato, secondo cui: «L’ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta
nell’art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all’esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all’autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere» (Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo dell’atto di impugnazione in esame.
3.4. Le argomentazioni esaminate impongono di ritenere infondato l’atto di impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A tali statuizioni processuali consegue la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, NOME COGNOME, che si ritiene di dovere liquidare, tenuto conto dell’impegno professionale dell’AVV_NOTAIO, in complessivi 4.000,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 giugno 2024.