Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19093 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 418/2025
NOME COGNOME
CC – 17/04/2025
NOME
R.G.N. 6110/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Albania il 21/07/1988
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Bari, sezione del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso;
Con ordinanza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bari, sezione del riesame, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo (comuni e clandestine), nonchŽ di detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (13,3 kg).
Avverso tale ordinanza, ai sensi dellÕart. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale (con riguardo agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e vizio della motivazione, poichŽ mancante, contraddittoria ed illogica.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha valutato le dichiarazioni del coindagato COGNOME il quale si è assunto la responsabilitˆ per la detenzione tanto dello stupefacente quanto delle armi; cose, queste, ben occultate in un borsone e dunque non visibili a qualsiasi passeggero.
Tali dichiarazioni, coerenti con quelle rese dal ricorrente, sono state superate dal Tribunale con Òragioni di ordine logico e criminologicoÓ, e dunque senza alcun reale vaglio critico.
D’altra parte, l’unico elemento valutato nei confronti del COGNOME è rappresentato da un comportamento Òmeramente passivoÓ, ovvero dalla semplice presenza, quale passeggero, a bordo del veicolo condotto dal COGNOME.
Il Tribunale, quindi, non ha in alcun modo chiarito in che termini un simile contegno possa aver avuto efficienza causale rispetto alla altrui condotta di detenzione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge processuale (con riguardo agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione, poichŽ mancante, contraddittoria ed illogica.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato, ha omesso di considerare sia la buona biografia penale, sia la disponibilitˆ di una occupazione lavorativa.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che, pur a fronte della disponibilitˆ ad essere ospitato in Italia da un suo connazionale, nella scelta della misura di massimo rigore il Tribunale non ha in alcun modo valutato che la condotta per cui si procede non è maturata in ambito domiciliare.
La prognosi sullo spontaneo adempimento delle prescrizioni nella misura domiciliare non è agganciata, si osserva, ad alcun dato concreto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
AllÕanalisi dei motivi è utile premettere che il 18 novembre 2024 la polizia stradale procedeva al controllo di una autovettura mod. Volkswagen Golf, che marciava seguendo un altro veicolo: il personale, infatti, aveva notato che i due mezzi più volte si erano fermati nelle aree di sosta, per poi ripartire contemporaneamente.
Nel corso del controllo della Volkswagen, condotta da NOME COGNOME e con a bordo il ricorrente, veniva rinvenuto, sul sedile posteriore, uno zaino in cui erano custoditi 13 involucri di colore scuro contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina (peso netto 11,948 kg; dosi medie ricavabili 70.598).
Anche gli occupanti della Mercedes, tutti soggetti albanesi, venivano identificati. AllÕesito delle ulteriori attivitˆ di perquisizione, anche personale, venivano rivenuti, sempre nel veicolo condotto dal COGNOME: 2 cripto telefoni, unÕarma clandestina (poichŽ recante matricola abrasa), unÕarma comune provento di furto, delle cartucce, 3 smartphone, 5 sim card ed una somma di denaro.
Arrestato in flagranza di reato, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di concorso in porto e detenzione in luogo pubblico di arma da sparo clandestina, poichŽ recante matricola abrasa (capo A), concorso in detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, con l’aggravante dell’ingente quantitˆ (capo C) e concorso in porto e detenzione illegale di arma comune da sparo (capo D).
é stata ritenuta l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.. NOME COGNOME è indagato, inoltre, per i delitti di concorso nella ricettazione dell’arma clandestina (capo B), e dell’arma comune da sparo, risultata provento di furto (capo E).
Quanto allÕesame dei motivi, deve essere condotto allÕinterno del perimetro entro il quale è ammissibile lo scrutinio di legittimitˆ.
Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento secondo i
canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 Ð 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 Ð 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997 – 01).
Questo perchŽ il controllo di legittimitˆ che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonchŽ dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicitˆ ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 Ð 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 Ð 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698 Ð 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicitˆ, risultante dal testo del provvedimento impugnato, cos’ dovendosi delimitare lÕambito di applicazione dellÕart. 606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 Ð 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimitˆ non pu˜ spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilitˆ e la capacitˆ dimostrativa delle fonti di prova, nonchŽ sullÕesistenza e lÕintensitˆ delle esigenze cautelari.
Il controllo della Corte, quindi, non pu˜ estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 Ð 01).
Anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entitˆ e gravitˆ dei fatti di reato, in presenza, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice sfuggono al sindacato di legittimitˆ (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, non mass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974 del 04/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino, Rv.
191652 – 01).
3.1. Il primo motivo è inammissibile, poichŽ in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
3.1.1. Nel valorizzare le dichiarazioni rese dal COGNOME, che si è assunto la responsabilitˆ della detenzione, il ricorrente deduce cumulativamente le tre forme del vizio di motivazione, avendo il Tribunale fatto ricorso a Òragioni di ordine logico e criminologicoÓ, e dunque senza operare alcun vaglio critico (p. ricorso).
I giudici del merito cautelare (p. 4 ordinanza cautelare; p. 8 ordinanza impugnata), con una ben più ampia motivazione, in termini tuttÕaltro che manifestamente illogici, hanno indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni del ricorrente e del COGNOME devono ritenersi generiche, non verificabili ed intrinsecamente inverosimili.
Hanno inoltre evidenziato i punti in cui tali dichiarazioni divergono, sottolineando inoltre lÕinsanabile contrasto rispetto a quanto oggettivamente rilevato dal personale intervenuto: 1) il navigatore del veicolo condotto dal COGNOME, a bordo del quale viaggiava anche il COGNOME, indicava come destinazione Foggia, non Pescara, dove invece il ricorrente afferma avrebbe dovuto recarsi per effettuare una non meglio precisata visita medica; 2) il ricorrente ha espressamente negato di aver effettuato durante il viaggio delle soste che, invece, il servizio di osservazione ha documentato, descrivendo il ricorso alla c.d. staffetta per trasportare il prezioso carico.
3.1.2. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che la sua sola presenza nel veicolo condotto dal COGNOME non consente di ipotizzare il concorso, morale o materiale, nella detenzione e nel trasporto dello stupefacente delle armi, venendo in rilievo, al più una ipotesi di connivenza non punibile (pp. 5 Ð 8 ricorso).
Osserva il Collegio che esiste una chiara distinzione tra la connivenza non punibile ed il contributo concorsuale, rilevante art. 110 cod. pen..
La connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inerte dinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, finisce infatti per essere, puramente e semplicemente, la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato.
In casi del genere, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, il soggetto è (al più) consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi da qualsivoglia forma di opposizione, a cui non è giuridicamente obbligato (cfr., Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, COGNOME, Rv. 178884 Ð 01; Sez. 2, n. 3274 del 20/11/1973, dep. 1974, COGNOME Rv. 126801 – 01).
Il concorso, invece, si concretizza in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti; in tal modo, infatti, il partecipe aumenta la possibilitˆ di realizzazione del reato, quantomeno facilitandone l’esecuzione.
Il consapevole apporto all’altrui proposito criminoso, pu˜ manifestarsi, come detto, anche in forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287403 Ð 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 Ð 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265167 Ð 01).
In via esemplificativa, ed in applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimitˆ ha escluso il concorso nel reato: 1) del soggetto che, consapevole dell’altrui detenzione illecita, si pone alla guida dell’autovettura a bordo della quale viaggino due persone che nascondono indosso la droga (Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258185); 2) del passeggero che viaggia su una vettura, appartenente ad altri, nella quale viene rinvenuta sostanza stupefacente occultata all’interno del cruscotto (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268972 Ð 01).
Nella specie, diversamente da quanto denunciato con il ricorso, il provvedimento impugnato non incorre in alcuna violazione di legge avendo individuato, nel ricorso al sistema della c.d. staffetta, un indice significativo del pieno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nella complessa e delicata operazione di trasporto delle armi e del narcotico (pp. 8 Ð 9), attraverso un contributo anche solo in forma agevolatrice.
Con tale motivazione, che fa corretta applicazione dei ricordati principi di diritto, il ricorrente omette ogni reale confronto, nella misura in cui si limita a sottolineare lÕaccertata presenza del ricorrente quale passeggero del veicolo.
3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
3.2.1. Lamenta il ricorrente che il pericolo di reiterazione è stato argomentato in forza della sola Òastratta importanza dei fattiÓ (p. 9 ricorso), e dalla gravitˆ del titolo di reato, in violazione dellÕart. 274 cod. proc. pen., senza valutare gli ulteriori indici offerti con la richiesta di riesame, e senza motivazione alcuna in punto di attualitˆ e concretezza.
La doglianza omette ogni confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che fonda il pericolo di recidiva sulla gravitˆ concreta dei fatti, avuto riguardo al dato ponderale ed alle altre circostanze dellÕazione (p. 9 ordinanza ricorsa).
il Tribunale, infatti, ha fondato il giudizio sulla attualitˆ del pericolo di reiterazione sia sulla evidente prossimitˆ temporale tra le condotte contestate e l’applicazione della misura cautelare, sia in ragione della gravitˆ (non del titolo di reato ma) dei fatti, poichŽ indicativi di collegamenti con più ampi circuiti delittuosi, anche di matrice organizzata.
Collegamento di cui è stato ritenuto sintomatico il contestuale rinvenimento di una significativa partita di cocaina, di armi (anche clandestine) e criptofonini.
Infine, il Tribunale ha valorizzato anche il ricorso a collaudate modalitˆ di esecuzione del reato (con predisposizione di una staffetta), quale concreto indice di una specifica professionalitˆ nel traffico di stupefacenti.
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e fondata sulle evidenze disponibili, e come tale incensurabile in questa sede, e che applica correttamente consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Osserva infatti il Collegio che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il giudice deve valutare lo specifico profilo della attualitˆ del pericolo di reiterazione del reato, nel momento in cui emette la misura cautelare, tenendo conto del tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiaritˆ della vicenda cautelare (Sez. 2, n. 7079 del 11/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 Ð 01; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946 Ð 01; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264902 Ð 01).
In questa prospettiva si è precisato che il requisito dell’attualitˆ del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunitˆ di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilitˆ di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitˆ realizzative della condotta, della personalitˆ del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991).
NŽ, in termini contrari, pu˜ assumere rilievo la ritenuta occasionalitˆ dell’azione, ben potendo l’attualitˆ e il pericolo di recidivanza inerire anche ad ulteriori condotte tenute con diverse modalitˆ; non ha quindi pregio alcuno la considerazione del ricorrente circa la ripetibilitˆ o meno di ulteriori condotte di trasporto.
Questa Sezione ha efficacemente evidenziato che il rischio di reiterazione di reati non deve necessariamente appuntarsi su condotte identiche a quella per cui si procede, potendosi desumere l’inadeguatezza di misure meno gravi dall’esigenza di prevenire possibili ulteriori forme di collaborazione con gruppi criminali dediti al narcotraffico (cos’, in motivazione, Sez. 4, n. 18526 del 12/04/2023, COGNOME, non mass.).
Questo perchŽ la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, persino se non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino Çuguaglianza di naturaÈ in relazione al bene tutelato e alle modalitˆ esecutive (Sez.6, n. 47887 del
25/09/2019, I., Rv. 277392 – 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, COGNOME Rv. 268444 – 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, COGNOME, Rv. 220031 – 01).
3.2.2. Lamenta inoltre il ricorrente che non sono state indicate le specifiche ragioni in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dalle modalitˆ di controllo di cui all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen..
La doglianza è aspecifica.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, all’indomani delle modifiche introdotte con la l. 16 aprile 2015, n. 47, hanno sottolineato che, ove non si sia in presenza di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneitˆ degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651).
Si è successivamente specificato, da parte delle Sezioni semplici, che il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunitˆ di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 19631 del 24/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762 Ð 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270463 Ð 01).
A sua volta, la valutazione sulla inadeguatezza della misura domiciliare, richiesta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve necessariamente essere ancorata, per espressa previsione normativa, a Òspecifiche ragioniÓ, che siano riferibili al Òcaso concretoÓ.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non pu˜ essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in , ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici inerenti al fatto, alle ragioni che ne hanno determinato la commissione, o alla personalitˆ dellÕindagato, che siano indicativi della sua scarsa capacitˆ di autocontrollo (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 Ð 01; Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 – 01; Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281047 Ð 05, con la precisazione che la prognosi sulla inadeguatezza non pu˜ essere fondata su fattori, come l’impossibilitˆ per la polizia giudiziaria di eseguire verifiche continuative, indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura e che, comunque, esulino dalla sua volontˆ).
In altri termini il giudice della cautela deve, con adeguata motivazione, corroborare la prognosi attraverso lÕanalisi elementi concreti da cui desumere una predisposizione alla violazione delle prescrizioni, il cui rispetto è comunque pure affidato ai controlli di polizia giudiziaria.
Nella specie, il Tribunale, dopo aver ricordato i legami con contesti criminali organizzati, ha tratto elementi di valutazione dallÕassenza di radicamento nel territorio italiano (per sua stessa ammissione il ricorrente era giunto a Bari il giorno prima dellÕarresto) e dallÕampio margine di movimento.
Lungi dall’essersi fondata su considerazioni generiche o congetturali, la prognosi negativa formulata dal giudice del merito cautelare si basa quindi su elementi concreti, analizzati con motivazione esente dai vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente, omettendo ogni reale confronto, si è limitato a ribadire la disponibilitˆ di una abitazione in Italia dove eseguire la misura domiciliare, sottoponendo poi a questa Corte non consenti rilievi in fatto sullÕeffettivitˆ dei controlli da parte delle forze dellÕordine.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
4.1. PoichŽ da questa decisione non consegue la rimessione in libertˆ del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perchŽ provveda a quanto stabilito dal comma 1di tale disposizione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
Cos’ deciso in Roma, il 17 aprile 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
Salvatore COGNOME