Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIERI il 11/06/1997
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17.4.2024 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale in data 6.4.2023, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME NOME responsabile dei reati a lui ascritti (art. 589 bis commi 1, 2, 5 n. 1 e 8 cod.pen. (capo a); art. 187 comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo b); art. 590 bis commi 1, 2, 5 n. 1 e 8 cod.pen. (capo C) e ritenuto il capo B) assorbito nel capo A), esclusa ,/ quanto ai capi A) e C) / l’aggravante di cui all’art. 589 bis e 590 bis comma 5, n. 1 cod.pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. Ha inoltre applicato all’imputato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Inoltre ha condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede ) oltre che ad una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 250.000,00 (da cui va detratta la somma di Euro 75.000 già versata dall’assicurazione ) in favore della parte civile NOME, pari ad Euro 100.000,00 (da cui detrarre la somma già versata di Euro 12.000,00) in favore della parte civile NOME NOME, pari ad Euro 120.000,00 in favore della parte civile COGNOME in favore della parte civile costituita COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 10.000,00 ciascuno.
Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito il fatto può essere così riassunto:
in data 11.6.2023 alle ore 22 e 45 circa in INDIRIZZO all’altezza del civico INDIRIZZO in Chieri si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolta un’autovettura TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME NOME e guidata al momento del sinistro dal figlio COGNOME NOME. A bordo dell’auto oltre al COGNOME si trovavano come trasportati COGNOME NOME, COGNOME COGNOME e COGNOME NOME.
I Carabinieri giunti sul posto, rinvenivano la Citroen C2 completamente danneggiata posta sul margine destro della carreggiata / in direzione Chieri mentre al centro della strada notavano riverso al suolo il corpo di una ragazza successivamente identificata in Caiola Iris che, a causa delle gravi lesioni riportate, decedeva sul posto.
Sentito a sommarie informazioni l’unico testimone, ovvero COGNOME COGNOME, lo stesso riferiva che alle ore 22 e 45 poco dopo essersi immesso sulla carreggiata in direzione da Chieri a Cambiano/veniva sorpassato / prima della curva i d altà velocità,da un veicolo Citroen di colore nero e subito dopo la curva vedeva del fumo. Riferiva che, constata’ la presenza del veicolo sul lato sinistro della carreggiata, scendeva e notava un primo ragazzo in piedi i al centro della strada in stato confusionale, un secondo ragazzo all’interno di un campo, un terzo ragazzo ancora all’interno del veicolo che urlava ed il corpo di una ragazza posto al centro della strada. Il COGNOME dichiarava altresì di non aver visto alcun veicolo sopraggiungere in entrambi i sensi di marcia nell’immediatezza dei fatti / così ritenendo che il sinistro fosse avvenuto in maniera del tutto autonoma.
Dai primi accertamenti effettuati risultava che il veicolo percorreva a velocità sostenuta INDIRIZZO quando all’altezza del cimitero, improvvisamente sbandava a sinistra / invadendo la corsia opposta di marcia.
Uscita dalla carreggiata, la vettura percorreva alcune decine di metri per poi collidere violentemente contro la parte terminale del canale di scolo limitrofo alla carreggiata e ribaltarsi . ,,terminando la corsa in un’area di parcheggio soggetta a lavori al momento del sinistro.
Successivamente i Carabinieri venivano in possesso di un video di sorveglianza di un garage di un’abitazione che, pur distante dal luogo del sinistro, consentiva di percepire la parte finale dell’accaduto.
Il consulente incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME riteneva che il Marrocco prima di uscire dalla carreggiata, procedendo ad alta velocità e sterzando alternativamente a destra ed a sinistra, avesse perso il controllo del mezzo stimando la velocità di ingresso nella traiettoria aberrante in 100 Km/h / concludendo che il sinistro era avvenuto per grave imprudenza ascrivibile al Marrocco.
Il giudice di primo grado, all’esito di rito abbreviato, riteneva provata l responsabilità del COGNOME in ordine ai reati ascrittigli.
, t) GLYPH 425 Riteneva accertato che il Marrocco la sera del sinistro sigalla guida in stato t E di alterazione da sostanze stupefacenti e – una condotta di guida pericolosa ed imprudente / procedendo ad una velocità elevata e ponendo in essere una serie 4t, GLYPH , o4r di manovre pericolose che’t~ portato in modo diretto alla causazione del sinistro, alla morte di COGNOME Iris ed al ferimento di COGNOME COGNOME.
Un primo profilo di · condotta colposa veniva individuato nell’elevata velocità di marcia. Sul punto i consulenti del PM, della PC e della difesa hanno stimato tale dato in modo parzialmente divergente ma pur sempre elevato / collocandola in un range compreso tra 90 e 115 Km/h.
Un secondo profilo di imprudenza è dato dalla condotta di guida pericolosa tenuta dall’imputato / come si desume in particolare dalle dichiarazioni del COGNOME.
Un ulteriore profilo colposo attiene all’utilizzo delle cinture di sicurezza da part del Regazzo e della Caiola.
E’ stato accertato che NOME NOME era posizionata nella parte posteriore sinistra del veicolo ove non vi era possibilità di agganciare la cintura mentre COGNOME si trovava nella parte posteriore destra e la cintura era agganciata alla luce delle lesioni riscontrategli sul collo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto pertanto la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi A) e C), essendo integrata con riferimento ad entrambe le imputazioni l’aggravante derivante dall’essersi l’imputato posto alla guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (dato comprovato dall’esito delle analisi eseguite presso il nosocomio su campioni di sangue ed urine che attestano la presenza di tetrocannabinolo in misura pari a circa 10 volte superiore al valore sogli.
Ha viceversa escluso la circostanza aggravante di cui agli artt. 589 bis e 590 bis comma 5 cod.pen. in relazione alla velocità pari o maggiore al doppio di quella consentita (risultando che la velocità non fosse superiore a 100 Km/h).
Quanto al rapporto tra i reati di cui al capo A) ed al capo B) come contestati, ha ritenuto di fare richiamo alla figura del reato complesso di talché la contestazione dell’art. 589 bis, comma 2, di cui al capo a) assorbe quella di cui all’art. 187 C.d.S. di cui al capo B).
Il giudice d’appello, nel rigettare i motivi di appello, ha confermato l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazionè articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi GLYPH 606/comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in
riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 / cod.pen.
Si assume che la Corte territoriale non ha ritenuto di applicare l’invocata attenuante formulando una motivazione contraddittoria e non condivisibile.
Non vi è ragione per non ricomprendere tra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver correttamente ottemperato all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. La persona offesa, dato per vero che il sedile dalla medesima occupato fosse privo del relativo gancio della cintura, ben avrebbe potuto rifiutare il viaggio oppure semplicemente sedersi sul sedile centrale e agganciarsi alla cintura di sicurezza ivi presente.
Le motivazioni del giudice d’appello appaiono sul punto lacunose e contraddittorie e non in linea con l’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore delle parti civili ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile / in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata sul punto.
Ed invero la sentenza d’appello con un’ampia motivazione ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis ( comma 7 cod.pen. i per due ordini di ragioni.
La prima è che / una volta accertato che la COGNOME sedeva sul sedile posteriore sinistro, non poteva proteggersi con la cintura di sicurezza, in quanto mancava l’aggancio del sedile di sinistra, escludendosi la circostanza ritenuta del tutto congetturale secondo cui l’aggancio si sarebbe staccato solo al momento dell’impatto. E ciò in quanto se l’aggancio fosse stato in tensione, ovvero con la cintura allacciata / certamente non si sarebbe potuto staccare a causa dell’impatto perché non ci sarebbe stata alcuna forza “da strappo” idonea a provocarne lo sradicamento, se invece l’aggancio si fosse strappato a causa dell’impatto sarebbe stato reperito all’interno dell’auto / cosa che non é avvenuta.
0-1 Il secondo rilievo è che sulla base di quanto evidenziato GLYPH C. . del P.M 7 Dott. COGNOME t il mancato utilizzo della cintura di sicurezza non sia da porsi in diretto nesso causale con l’epilogo dell’evento, in quanto anche se la COGNOME avesse indossato la cintura di sicurezza avrebbe ugualmente subito lesioni a livello del capo in quanto avrebbe urtato lateralmente lo scatolato longitudinale superiore posteriore dell’abitacolo, non protetto da airbag a tendina.
Tali conclusioni sono peraltro coerenti con quanto rilevato dal medico-legale Dott. COGNOME che ha evidenziato che le lesività traumatiche riscontrate sono compatibili con la dinamica dell’incidente ovvero invasione di corsia opposta di marcia di autovettura in corsa con ribaltamento, con impatto diretto contro le strutture dell’abitacolo prima ed al suolo poi.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nel presente grado di legittimità che liquida in complessivi Euro novemilatrecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 22.10.2024