Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29580 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29580 Anno 2025 Presidente: DI NOME
Relatore: NOME
La parte civile NOME COGNOME COGNOME ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza emessa Data Udienza: 21/05/2025
il 1° dicembre 2023 dal Tribunale di Gela, appellata da NOME COGNOME e dalla predetta parte civile, che aveva altresì condannato, in solido tra loro, l’imputata e il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, previa provvisionale immediatamente esecutiva. La ricorrente parte civile chiede che venga dichiarata la responsabilità esclusiva dell’imputata per le lesioni riportate, con esclusione del ravvisato concorso di colpa, insistendo per un risarcimento che indica nel suo ammontare o, comunque, anche maggiore.
La COGNOME è imputata del reato di cui all’art. 590 -bis cod. pen. perché, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare del l’art. 141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, percorrendo alla guida del veicolo Volkswagen Golf (tg. TARGA_VEICOLO) la INDIRIZZO, in presenza di un ingombro statale, costituito dall’autocarro IVECO 110.15 (tg. TARGA_VEICOLO) in sosta, non regolando la velocità di marcia, impattava contro il pedone NOME COGNOME COGNOME, causandogli lesioni personali gravi.
Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto all’imputata l’atte nuante di cui all’art. 590 -bis , comma 7, cod. pen., ravvisando un concorso di colpa della persona offesa. Questa, nei momenti immediatamente precedenti il sinistro, era impegnata nello svolgimento di un’attività pericolosa, consistente nel prelevamento di assi di ferro da un garage ricadente sul lato della strada opposto rispetto a quello nel quale era parcato il camion, peraltro mediante l’utilizzo di gru il cui braccio sorvolava la sede viaria, ingombrando gran parte della propria corsia di pertinenza, senza aver adottato le più basilari cautele atte a segnalare tale situazione. Il primo Giudice, confermato anche in questo dal Giudice di appello, aveva osservato che tale condotta violava il disposto degli art. 161 e 162 del codice della strada, laddove stabiliscono che il conducente del mezzo, che per qualsiasi causa ingombri la carreggiata, deve sollecitamente rendere libero il passaggio per quanto possibile e, comunque, segnalare mediante triangolo luminoso o, in mancanza, altro segnale idoneo, la condizione di pericolo.
4. Il ricorso consta di due motivi:
4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta della persona offesa e le lesioni dalla stessa subite, nonché erronea applicazione degli artt. 161 e 162 cod. strada. Ha errato
la Corte territoriale nel ritenere ‘ingombro della carreggiata’ l’autocarro del Messina parcheggiato sulla propria corsia di pertinenza e non ostacolante il transito, trattandosi invece di ‘veicolo in sosta’ . Essendo l’a utocarro in sosta, parcheggiato parallelamente all’asse della carreggiata, e libera la corsia di pertinenza degli autoveicoli provenienti in senso inverso, il conducente COGNOME non aveva alcun obbligo di segnalare una situazione di pericolo, atteso altresì che il fatto è avvenuto di giorno, in un centro abitato e l ‘auto dell’imputata n on proveniva da tergo ma da davanti;
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell’art. 2054 cod. civ. Rimanendo assente al processo e non avvalendosi di prove in suo favore, l ‘im putata non avrebbe superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 cod. civ., non avendo dimostrato che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’even to.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 14 maggio 2025 sono pervenute note dell’avv. NOME COGNOME difensore del responsabile civile, che chiede che il ricorso sia rigettato. Il 16 maggio 2025 è pervenuta memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME difensore della parte civile, che insiste nelle ragioni del ricorso. Il 20 maggio 2025 sono pervenute conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputata che chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese legali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza di appello nella parte in cui valuta come colposa la sua condotta attribuendole un ruolo concausale nel verificarsi dell’incidente. Deve tuttavia osservarsi che, come è stato anche recentemente precisato (Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, COGNOME Gian Paolo C/ COGNOME Guido, Rv. 287613 -02), in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica. Già precedenti pronunce di questa Sezione, richiamata la giurisprudenza civile relativa alla interpretazione dell’art. 651 cod. proc.
pen., hanno ritenuto «inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l’accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno» (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874; Sez. 4, n. 44096 del 04/11/2021, Bianchi, non massimata). Le sentenze citate giungono a tali conclusioni sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza civile secondo la quale, l’efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l’accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (per tutte, Sez. 3 civile, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322; Sez.3 civile, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209). Sottolineano, inoltre: che il comma 1 dell’art. 651 cod. proc. pen. conferisce alla sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile restitutorio e risarcitorio promosso nei confronti del condannato «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso»; che, pertanto, il giudicato investe solo la condotta del condannato; che all’accertamento della sussistenza del fatto si connette l’accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell’imputato e che l’accertamento dell’esistenza di una correlata condotta della vittima, rimane esterno a questo ambito. Il Collegio ritiene di dover ribadire l’anzidetto orientamento delle sezioni civili e del più recente orientamento delle sezioni penali di questa Corte, conseguendone che va escluso l’interesse della parte civile all’impugnazione della presente sentenza.
Il secondo motivo resta assorbito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore dell ‘imputata COGNOME NOME e del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in loro favore non è dovuta, perché essi non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitati a richiedere il rigetto del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore dell’imputata COGNOME NOME e del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME