Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona h confermato la sentenza pronunciata il 9 aprile 2021 dal Tribunale di Pesaro.
Con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME è stato ritenu responsabile del reato di cui all’art. 590 bis, comma 2, cod. pen. in danno di NOME COGNOME oltre che dell’illecito amministrativo di cui all’art. 145 d aprile 1992 n. 285 ed è stato condannato alla pena di anni uno e mesi se reclusione. È stata disposta, inoltre, Va sanzione amministrativa sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi L’imputato è stato condannato infine, in solido con la responsabile civile «RAGIONE_SOCIALE»: al risarcimento dei danni e alla rifusione delle sp favore delle parti civili costituite NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; al pagamento di una provvisionale di C 280.000,00 in favore di COGNOME, di C 50.000,00 in favore della COGNOME, di C 25.000,00 in fa della COGNOME.
Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi i luglio 2016, alle ore 1:30 della notte, sulla INDIRIZZO in Cerbaia nel Comune di Cartoceto (PU). Secondo la ricostruzione fornita da giudici di merito, COGNOMECOGNOME che si trovava alla guida della Fiat Panda ta TARGA_VEICOLO, dovendo svoltare a sinistra per immettersi in INDIRIZZO, impegnò imprudentemente l’area di incrocio e iniziò la svolta senza prestare la d attenzione; non si avvide quindi che dalla direzione opposta proveniv motoveicolo Honda targato TARGA_VEICOLO condotto da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME causa di ciò la parte anteriore sinistra dell’auto entrò in collisione con la parte latera della moto. Nell’incidente COGNOME riportò gravissime lesioni che re necessaria l’amputazione della gamba sinistra.
Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputa per mezzo del difensore munito di procura speciale deducendo violazione d legge e vizi di motivazione per l’omesso riconoscimento dell’attenuante speci di cui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen.
Il ricorrente osserva, in primo luogo, che COGNOME viaggiava a una veloc non prudenziale se si tiene conto dell’ora notturna, della conseguente s visibilità e delle condizioni della strada; in secondo luogo che, in ba ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero propria dalla sentenza di condanna), al momento dell’urto il motoveico
condotto da COGNOME procedeva al centro della carreggiata e non strettamente a destra come è previsto dall’art. 143 cod. strada.
Il difensore sottolinea che l’unico testimone oculare dell’incidente, NOME. COGNOME, ha riferito che la moto condotta dalla persona offesa viaggiava a 60/80 centimetri dalla ideale linea di mezzeria e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica quando afferma che, se la persona offesa avesse tenuto la destra, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
per mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
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2. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. in base al quale: «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà». A sostegno della doglianza, la difesa osserva che la persona offesa tenne una condotta non conforme alle disposizioni del codice della strada perché mantenne una velocità non prudenziale in ragione dell’ora notturna della scarsa illuminazione e della presenza di intersezioni e perché non tenne rigorosamente la destra.
Con riferimento al secondo profilo, la difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello per escludere l’applicazione dell’attenuante è apodittica (e comunque manifestamente illogica) perché esclude che l’impatto avrebbe potuto essere evitato se COGNOME avesse viaggiato sulla destra, ma non tiene conto delle velocità dei due veicoli, della collocazione del punto di impatto e della limitata larghezza della moto. Non considera dunque che, se COGNOME avesse tenuto la destra, per investirlo, l’auto condotta da COGNOME avrebbe dovuto percorrere un metro e mezzo in più e l’urto avrebbe potuto essere evitato o, comunque, avere conseguenze diverse.
Con riferimento all’attenuante prevista dal settimo comma dell’art. 589 bis cod. pen. (che ha la medesima formulazione letterale della attenuante prevista dall’art. 590 bis comma 7), questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare, che l’ampiezza della previsione testuale della disposizione non consente di limitarne l’operatività ai soli casi in cui vi s concorso di colpa tra il responsabile dell’evento dannoso ed altro utente della strada (che può essere anche persona diversa dalla vittima). L’attenuante in parola, dunque, può operare in ogni caso di concorso di cause esterne alla condotta dell’imputato, anche non costituite da condotte umane, che possano aver contribuito a cagionare l’evento, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forz maggiore che, ai sensi dell’art. 45 cod. pen., escludono la punibilità (in tal senso: Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274504; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 2019, Stauber, Rv. 276254; Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281559). Nella medesima prospettiva si è sostenuto che l’attenuante in esame fa riferimento ad ogni ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ed è pertanto configurabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 281173; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766).
È coerente con questa impostazione l’affermazione del principio, speculare, secondo il quale «la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui
all’art. 589 bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare)» (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873).
4. La motivazione fornita dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza dell’attenuante fa buon governo di questi principi. La sentenza impugnata spiega, infatti, che la larghezza contenuta della semicarreggiata avrebbe consentito alla moto condotta da COGNOME di trovarsi circa un metro più a destra del punto in cui avvenne l’impatto e questo non avrebbe potuto incidere in termini significativi sul verificarsi dell’evento. Così argomentando la sentenza ha valutato che il punto d’urto deve essere collocato nella semic:arreggiata percorsa dalla moto, 60 o forse 80 centimetri oltre la ideale linea di mezzeria, e che, percorrendo una strada di campagna male illuminata in orario notturno, il conducente della moto non poteva tenersi troppo vicino al margine destro della carreggiata. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che non fosse esigibile da parte della persona offesa una condotta di guida significativamente diversa rispetto a quella concretamente tenuta e, quindi, che la causazione del sinistro sia dovuta integralmente alla grave condotta di guida dell’imputato che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, non vide la moto, non si fermò prima di iniziare la svolta a sinistra e non eseguì la svolta perpendicolarmente, ma trasversalmente. La regola della destra rigorosa, peraltro, non implica che vi sia obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, atteso che in molte circostanze questo può essere fonte di pericolo (sul tema, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell’investimento di un pedone, cfr.: Sez. 4, n. 15373 del 15/02/2005, COGNOME, Rv. 231548; Sez. 4, n. 4494 del 11/12/1990, COGNOME, Rv. 187534). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, inoltre, nell’aver ritenuto non imprudente, la velocità mantenuta dalla moto che stava percorrendo un tratto di strada rettilineo. Tale velocità, infatti secondo quanto accertato in giudizio, era «cili quasi un terzo inferiore rispetto a quella massima consentita» (così testualmente, pag. 14 della motivazione).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali.
Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale sec cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene rig dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha dir ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare la pretesa av tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare che, nel caso in esame, le parti civili si sono limitate a chiedere il r ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i mot impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisio Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di leg favore delle parti civili non è dovuta (in tal senso, da ultime, Sez. U, n. 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 del motivazione e giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali. Nulla sulle spese in favore delle parti civili.
Così deciso il 28 novembre 2023
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