Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45244 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45244 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVOLA il 22/11/1977
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le statui conseguenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in data 14/12/2015 la Corte di appello di Catania, riforma della pronuncia emessa il 5/4/2013 nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ritenne il pre responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione di norme i materia di circolazione stradale, in danno di NOME COGNOME e lo condannò alla di un anno e quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenua generiche equivalenti alla contestata aggravante, con il beneficio d sospensione condizionale della pena e la sanzione amministrativa accessoria del sospensione della patente di guida per due anni.
Con sentenza in data 18/5/2017 la Corte di cassazione, accogliendo i ricorso dell’imputato, annullò la sentenza con rinvio alla Corte territori
nuovo giudizio ritenendo che la Corte territoriale non avesse ricostruito in man rigorosa la “catena causale che da una specifica condotta non cautelare condu all’evento”.
Con sentenza in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Catania, recepend le conclusioni cui era pervenuto il perito che era stato nominato nel giudiz rinvio, ha riformato la sentenza appellata ritenendo l’imputato colpevole del lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, lo ha cond alla pena di anni uno di reclusione, con pena sospesa, e disposto la sospens della patente di guida per anni uno.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con unico motivo, ha denunciato il vizio motivazio sostenendo che il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione comportamento della vittima, la quale “non aveva posizionato il triango rovesciato ad almeno 100 m di distanza dal veicolo fermo e non aveva indossat il giubbotto catarifrangente”, e assumendo che tali comportamenti “avrebber quasi sicuramente evitato l’evento morte”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione nel ragionamento probatorio alcune informazioni date dalla sentenza di primo per non controverse.
E’ necessario premettere che l’illogicità della motivazione, censurabile a no dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifes di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, perché violativa dei c senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di veri la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). “L’illogicità manifesta, in altre parole, essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendend (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, s irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissi valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’es complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi op la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo d motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,
t’
271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988)” (Sez. 2 n, 25825 de 28/2/2024, Bello).
Tanto premesso, i dati dedotti dal ricorrente non incrinano la tenuta lo della sentenza impugnata in quanto muovono da una ricostruzione della situazione di fatto antitetica a quella che la Corte d’appello ha ritenuto accertata.
Assume il ricorrente che vi era “una obiettiva difficoltà di avvistame dell’ostacolo da parte dell’imputato per cui il triangolo rovesciato e il gi catarifrangente, se indossato, avrebbero permesso all’imputato di adottar manovre diversive necessarie a evitare l’impatto”.
Si legge, invece, nella sentenza impugnata: “Se, infatti, il Battaglia a mantenuto la velocità prescritta e avesse posto la dovuta attenzione nella gui sarebbe avveduto in tempo del mezzo fermo sotto il cavalcavia, in quant considerate le condizioni di visibilità e il tratto rettilineo, non esisteva al del fatto alcun impedimento alla piena visuale, ed avrebbe potuto quin agevolmente evitare l’impatto con il mezzo dell’Ali e il conseguente investimen dello stesso semplicemente mantenendo il proprio automezzo nella corsia di pertinenza, o al più con un leggero spostamento della traiettoria verso la pr parte sinistra”.
E’ di tutta evidenza che, nella situazione di fatto ritenuta dalla territoriale, i rilievi mossi dal ricorrente alla condotta del defunto sono incidenza nella catena causale che aveva determinato l’incidente. Giova ricorda che “in tema di responsabilità colposa, quando l’imminenza e gravità di u situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedi e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell’evento, doven ritenere interrotto il nesso tra la causa remota e l’accaduto” (Sez. 4, n. 19 26/03/2010, Cellamare, Rv. 247333 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai se dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sente n. 186 del 2000, si stima equo determinare, attesi i profili di inammissi rilevati, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/11/2024