Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PERUGIA il 18/02/1990
avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte d’appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19.4.2024, la Corte di appello di Perugia, previa riduzione della pena irrogata in primo grado, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di lesioni stradali in danno di NOME COGNOME in relazione all’incidente avvenuto il 30.9.2017: l’imputato, alla guida di un autoveicolo, aveva invaso la sennicarreggiata opposta, entrando in
collisione con il motociclo condotto dalla persona offesa, proveniente dalla direzione opposta.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizi motivazionali per erronea ricostruzione del fatto e carente valutazione del nesso causale. Osserva che dalla deposizione del teste COGNOME non sia possibile desumere l’invasione di corsia da parte del prevenuto e lamenta come non sia stata adeguatamente valutata l’incidenza causale del comportamento del COGNOME rispetto al concorso di colpa della persona offesa, la quale, come riconosciuto in sentenza, nell’occorso non aveva tenuto sufficientemente la destra, viaggiando al limite della linea di mezzeria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi dedotti sono accomunati dal fatto che tutti prospettano, sostanzialmente, censure di merito, contestando a vario titolo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all’esatta interpretazione della deposizione resa dal teste COGNOME e alla (asseritamente erronea) valutazione dell’incidenza causale della condotta di guida dell’imputato rispetto al concorso di colpa della persona offesa, la quale nell’occorso non avrebbe tenuto sufficientemente la destra.
Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
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convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).
Va, comunque, aggiunto che la doglianza in ordine al dedotto travisamento GLYPH della GLYPH testimonianza GLYPH Lepri GLYPH non GLYPH rispetta GLYPH il GLYPH requisito dell’autosufficienza ed è, comunque, inammissibile, in quanto mai prospettata in sede di appello, con la ben nota conseguenza per cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665 – 01)
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in merito al concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro, senza però escludere il contributo causale e colposo del prevenuto, alla luce di quanto insindacabilmente accertato in ordine all’avvenuta invasione della corsia opposta da parte del mezzo condotto dal COGNOME.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 febbraio 2025
estensore GLYPH
Il Presidente