Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dNOME parte civile COGNOME NOME NOME a GELSENKIRCHEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME FONDI DATA_NASCITA
inoltre:
RESPOSABILE CIVILE
avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle spese processuali.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di LATINA in difesa di COGNOME NOME, che riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 settembre 2023, il Tribunale di Latina, in parziale riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Fondi aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del delitto di cui all’art. 590 cod.pen. condannandolo NOME pena di Euro 1000,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la liquidazione, riconosciuto il concorso di colpa della parte civile NOME nella causazione del sinistro, ha ridetermiNOME la pena applicata nei confronti di COGNOME NOME i Euro 800,00 di multa ed, in parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza, ha riconosciuto nella misura del venti per cento il concorso di colpa della parte civile COGNOME NOME nella causazione del sinistro estendendo la pronuncia di condanna generica anche nei confronti del responsabile civile in solido.
Il fatto, come ricostruito dalle sentenze ch merito, é in sintesi il seguente: COGNOME NOMENOME NOME guida dell’autocarro Fiat Ducato TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME la Rc auto con la società RAGIONE_SOCIALE privo di patente di guida, procedendo a forte velocità sulla INDIRIZZO Mare nel Comune di Monte San Biagio, verso le ore 5 e 40 circa, con direzione di marcia Appia, lago di Fondi, giunto quasi in prossimità della INDIRIZZO, dopo aver superato la linea ideale di mezzeria, invadeva l’opposta corsia di marcia, collidendo violentemente con la porzione anteriore sinistra del Fiat Ducato contro la parte anteriore centrale sinistra dell’autovettura Opel Astra TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO con a bordo, quale terza trasportata NOME e condotta da NOME che, provenendo dNOME INDIRIZZO, si era già imrnesso sulla INDIRIZZO del Mare. A seguito del violentissimo impatto, la vettura veniva sbalzata all’indietro, fatta ruotare di 360 gradi e scaraventata’ nel fossato, posto a destra della direzione di marcia del Fiat Ducato che, invece, nonostante la frenata di 15 metri, terminava la sua corsa in posizione obliqua ai margini della sua corsia di pertinenza. NOME NOME ed NOME riportavano le lesioni compiutamente descritte nei referti del Pronto soccorso dell’Ospedale di Terracina dove venivano trasportati a mezzo del 118.
Il giudice di primo grado, sulla base delle testimonianze dei verbalizzanti che avevano redatto il rapporto relativo al sinistro, e delle persone offese, ha ritenuto la esclusiva responsabilità del COGNOME nella causazione dell’incidente, considerando
che l’impatto fra i due mezzi fosse avvenuto allorché la Opel Astra si era già immessa nella propria corsia di marcia ed era stata investita violentemente dal furgone Fiat Ducato, il cui conducente era andato ad invadere l’opposta corsia di marcia.
Il giudice d’appello, pur confermando la sentenza di primo grado con riguardo all’affermazione di penale responsabilità del COGNOME, ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse errata laddove ha sconfessato il verbale dell’incidente stradale come confermato in giudizio dai verbalizzanti e soprattutto i rilievi oggettiv planimetrici e fotografici da cui si evince che il punto d’urto é collocato all’incirc a metà della larghezza della corsia di INDIRIZZO avente direzione INDIRIZZO ed in prossimità dell’incrocio con INDIRIZZO dNOME quale proveniva l’Opel Astra. Sulla base di tali dati, il giudice d’appello ha pertanto concluso che il veicolo Opel Astra, condotto dal NOME, era al momento del violento impatto con il furgone che viaggiava contromano, in fase di svolta a destra e di immissione su INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO e che tale dinamica é confermata dai danni ai mezzi.
Pur ritenendo, pertanto, che la condotta che ha avuto una più decisiva incidenza nella causazione del sinistro e che presenta profili di colpa più numerosi e gravi sia quella ascrivibile al COGNOME, ha tuttavia ritenuto il concorso di colpa del NOME che avrebbe dovuto, prima di impegnare l’incrocio, arrestarsi e controllare sia a sinistra che a destra, cosa che evidentemente non ha fatto, poiché diversamente avrebbe visto sopraggiungere il furgone, quantificando tale contributo nella misura del 20%.
Avverso detta sentenza la parte civile NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 n.1, lett. b) in relazione al combiNOME disposto degli artt. 40 cod.pen. e 116 comma 15 C.d.S. in relazione agli artt. 140, 141, 142, 143 comma 12, e 176 n. 1, lett. a)
Assume che se il giudice d’appello avesse tenuto conto del fatto che il COGNOME non era abilitato NOME guida e procedeva in posizione di contromano ad eccessiva velocità, in palese violazione degli artt. 116 comma 15, 140, 141, 142 e 143 comma 12 e 176 n. 1 lett. a), sicuramente avrebbe confermato la sentenza di primo grado attribuendo la piena responsabilità dell’evento al medesimo.
Con il secondo motivo, si reitera la medesima censura, nuovamente censurando la valutazione effettuata dal giudice di merito circa la condotta del COGNOME.
Con il terzo motivo, mediante la medesima deduzione del vizio, si assume che il Tribunale di Latina abbia erroneamente ritenuto che il NOME potesse prevedere che il COGNOME a forte velocità potesse investirlo sulla sua corsia di percorrenza
attribuendogli ingiustamente una percentuale di responsabilità nella misura del 20%.
Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 n. 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combiNOME disposto dell’art. 541 cod.proc.pen. per illogicità manifesta.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha compensato le spese di lite pur dando atto che il difensore della parte civile ha proceduto a depositare conclusioni e nota spese e che ha discusso il processo e pur essendo stato ritenuto l’imputato COGNOME responsabile del sinistro nella misura dell’80%.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é nel suo complesso inammissibile.
Va premesso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 – bis, cod. proc. pen. e 39 – bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, nella specie al di là dell’asserita denuncia della violazione della legge penale, la difesa dell’imputato ha in realtà dedotto soltanto dr vizi.< motivazionallt in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta con particolare riguardo all'attribuzione della responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01, nonché – quanto NOME violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. – Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n.
42207 del 20/1.0/2016, dep. 2017, Pecorellii, Rv. 271294- 01) GLYPH ALL’i L 4 t 7 F /t, 4 t? p Ne consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso. GLYPH Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di ‘Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.3.2024