Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 01/08/1948
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il I Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. con riferimento al reato di cui all’art. 589 bis sub 2) con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di AGRIGENTO in difesa di COGNOME il quale, in relazione al secondo motivo di ricorso, si associa alle richieste del Procuratore Generale; si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento per il resto.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole dei reati di omicidio stradale aggravato dalle inosservanze di cui all’art.589 bis comma 5 n.2) e 3) e di cui all’art.337 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni due mesi nove giorni dieci di reclusione, previo riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art.589 bis comma 7 cod.pen.
All’COGNOME erano contestate una serie di inosservanze al codice della strada, nonché profili di colpa generica per essersi sottratto alla prescrizione di non accedere alla strada statale principale in cui era in atto lo svolgimento di una corsa ciclistica e, dopo avere oltrepassato il posto di blocco e avere superato la fila di macchine in coda, di essersi portato sulla suddetta arteria, che peraltro percorreva contromano fino alla collisione con un motociclista che proveniva nell’opposto senso di marcia, anch’esso privo di autorizzazione a percorrere la carreggiata, che era riservata al passaggio del Giro d’Italia, da cui derivava la morte del suddetto motociclista. In ragione dei profili colposi ascritti ad entrambi i conducenti, ritenuta la maggiore rilevanza causale di quello riconducibile all’imputato, il primo giudice riteneva di limitare la riduzione prevista dall’art.589 bis comma sette cod.pen. alla misura di un terzo, escludendo al contempo il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6 cod.pen. in quanto il risarcimento del danno, operato dalla compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, non era stato integrale. La pena base del delitto di cui all’art.589 bis cod.pen., aggravato dalle ipotesi di cui ai n.2 e 3 del comma 5, era indicata nella misura di anni sette di reclusione.
Il giudice di appello confermava in particolare le statuizioni concernenti la esclusione di una maggiore riduzione per la diminuente dell’art.589 bis comma 7 cod.pen. e il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6 cod.pen., ribadendo la maggiore rilevanza causale della condotta dell’imputato e la non integralità del risarcimento del danno.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOMECOGNOME il quale ha articolato tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla modulazione della riduzione di pena in ragione della riconosciuta attenuante del concorso di ulteriori fattori causali, rappresentati, nella specie dalla condotta di guida del motociclista il cui contributo sinergico al sinistro doveva misurarsi in termini di maggiore rilievo eziologico, non solo per essere transitato lungo
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un’arteria preclusa al traffico veicolare, ma in ragione della velocità tenuta e dell’assenza di manovre di emergenza. In particolare, si contesta l’iter logico del giudice di appello per avere circoscritto la valutazione agli addebiti di colpa ascritti all’imputato, mancando di contestualizzare le rispettive condotte tenute dai conducenti dei veicoli venuti a collisione, misurando le loro rispettive responsabilità e il contributo da ciascuno offerto alla produzione dell’evento.
Con una seconda articolazione assume vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere escluso la circostanza attenuante dell’integrale risarcimento del danno, per essere state escluse le spese funerarie, laddove la rneritevolezza della circostanza avrebbe dovuto essere valutata in relazione al complessivo ammontare del risarcimento conseguito dai prossimi congiunti del leso e della volontà risarcitoria manifestata dall’imputato anche mediante la sollecitazione rivolta al responsabile civile.
Con una terza articolazione si duole della misura del trattamento sanzionatorio che era stato modulato in termini medi, senza considerare i profili di resipiscenza manifestati dall’imputato e i criteri di cui all’art.133 comma 2 cod.pen.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico, sottraendosi pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri edittali adeguati e in assenza di vizi logici.
Si verte in ipotesi di doppia pronuncia di condanna, conforme anche con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, atteso che la riduzione per il riconoscimento della speciale circostanza attenuante di cui all’art.589 bis cod.pen. comma sette è stata modulata, con corretto argomentare logico giuridico, in ragione alla pluralità, gravità e particolare antidoverosità degli addebiti di colpa ascritti all’imputato, in quanto l’COGNOME del tutto volontariamente, ed eludendo l’interposizione di un incaricato di pubblico servizio, si era sottratto all’obbligo di attendere il passaggio della carovana del giro d’Italia, aveva superato contromano le auto in coda, si era immesso contromano sulla strada provinciale e aveva eseguito una svolta a sinistra del
tutto vietata, pur di sottrarsi all’attesa e sotto questo profilo l’offensività dell’azione dallo stesso posta in essere assume certamente, come evidenziato nella doppia sentenza di merito, una maggiore e più intenza rilevanza sinergica nella produzione dell’evento, pure a fronte della indebita condotta del motociclista, così da rendere non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la riduzione prevista dall’art.589 bis comma sette cod.pen. alla misura di un terzo.
2.1. L’attenuante di cui all’art.62 n.6 cod.pen. è stata esclusa con motivazione congrua, per non essere stati risarciti i danni dovuti alle spese funerarie, espressamente escluse dalla transazione intervenuta tra l’assicuratore per la responsabilità civile e i prossimi congiunti della vittima, voce di danno cui gli stessi non avevano rinunciato ad ottenere dagli altri responsabili.
2.2. Con riferimento al motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzionatorio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata anche in considerazione della gravità della colpa e alla serie di inosservanze al codice della strada e alla particolare offensività della condotta.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente