Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5848 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 19/11/2024
R.G.N. 19219/2024
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBEROBELLO il 01/10/1980 nel procedimento a carico di quest’ultimo e sui ricorsi proposti dalle seguenti parti civili: COGNOME NOME nato a CRISPIANO il 01/09/2001 COGNOME NOME nato a TARANTO il 06/03/1969 COGNOME NOME nato a MARTINA COGNOME il 28/05/1998 COGNOME NOME nato a MARTINA FRANCA il 30/10/1970 NOME nato a MARTINA FRANCA il 16/12/1976 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi presentati dalle parti civili e dall’imputato. E’ presente l’avvocato NOME del foro di bari difensore di NOME il quale argomenta le ragioni esposte nel ricorso e ne chiede l’accoglimento. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di COGNOME difensore di cito NOME cito NOME e NOME NOME il quale espone i motivi del ricorso chiedendone accoglimento e deposita le conclusioni scritte e la nota spese.
E’ presente, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME del foro di taranto in difesa di COGNOME NOME per delega orale, l’avvocato COGNOME NOME del foto di taranto il quale spiega le ragioni evidenziate nel proprio ricorso e ne chiede l’accoglimento
e’ presente, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME del foro di trani difensore di cito emanuele per delega scritta depositata in udienza, l’avvocato NOME COGNOME del foro di trani il quale esprime le argomentazioni esposte nei ricorso chiedendone l’accoglimento e deposita le conclusioni scritte e la nota spese
e’ presente, in sostituzione dell’avvocato NOME del foro di trani in difesa di NOME per delega orale, l’avvocato NOME del foro di bari il quale si riporta ai motivi del
ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.11.2023, la Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha ridotto la pena e la provvisionale liquidata in favore delle parti civili, e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per l’omicidio stradale in danno di NOME COGNOME in relazione all’incidente avvenuto il 18.3.2019. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, alla guida di una Porsche Macan, percorrendo a velocità eccessiva (superiore al limite di 50 Km/h) la SP proveniente da Crispiano con direzione verso Taranto, andava a collidere frontalmente con l’autovettura Chevrolet Matiz condotta dalla Caputo la quale, provenendo dalla direzione opposta, aveva gradualmente invaso la corsia di pertinenza della Porsche, la quale aveva inutilmente tentato di spostarsi verso il margine destro della strada per evitare l’impatto; la collisione fra i due mezzi era avvenuta nella corsia di pertinenza della Porsche, ad una velocità di urto di circa 90-95 Km/h, tale da cagionare il decesso della persona offesa.
La Corte territoriale, in sintesi, ha escluso che si fosse trattato di una invasione di corsia imprevedibile e improvvisa, visto che l’imputato aveva riferito di essersi accorto del graduale spostamento verso sinistra della Caputo.Ha addebitato all’imputato di non avere tenuto nell’occorso una velocità adeguata, ed in particolare di non avere rallentato o non essersi fermato al fine di impedire o quantomeno attenuare le conseguenze letali del sinistro.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere il giudicante spiegato il profilo della presunta condotta alternativa salvifica che l’imputato avrebbe dovuto porre in essere. Affermare che egli avrebbe dovuto ‘fare tutto il possibile’ oppure ‘moderare la velocità anche fino a fermarsi’, nulla specifica in ordine alla concreta possibilità che tali condotte sarebbero risultate effettivamente idonee ad impedire l’evento. Non Ł stato considerata la possibilità che la disperata manovra dell’imputato fosse stata, invece, la migliore possibile in quel frangente ed avesse avuto, almeno, pari ‘dignità operativa’ per evitare la morte del conducente che sopravveniva rispetto a quella di frenare a fondo ed aspettare di subire l’urto frontale.
Propongono ricorso per cassazione anche le parti civili costituite, NOME COGNOME ed altri, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo vizio di motivazione nella determinazione delle quote/percentuali di responsabilità dell’evento conseguente alla condotta dell’imputato e nella determinazione del danno da risarcire, contestando per contraddittorietà delle argomentazioni il riparto percentuale di colpa stabilito dalla Corte di appello, nella misura del 30% per l’imputato e del 70% per la persona offesa, nonostante l’evento morte sia stato determinato dalla velocità eccessiva tenuta dal prevenuto in occasione del sinistro.
3.1. Le parti civili hanno ritualmente depositato note difensive scritte con cui confutano le censure sollevate dall’imputato ricorrente, chiedendone la reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, ricostruendo il fatto secondo logiche e congrue considerazioni, coerenti con le risultanze processuali.
I giudicanti hanno argomentato in maniera esauriente in ordine ai profili di colpa (addebitabili
all’imputato) che hanno causato il sinistro in oggetto, sulla scorta di quanto processualmente emerso.
I giudici del merito hanno conformemente appurato che la collisione delle due autovetture era avvenuta in prossimità della linea di mezzeria, ma all’interno della corsia di marcia della Porsche. L’imputato si era accorto della condotta di guida imprudente della Chevrolet Matiz condotta dalla persona offesa, vale a dire del suo progressivo spostamento verso la corsia opposta, tant’Ł che l’COGNOME si era spostato verso destra nel tentativo di lasciarle il maggior spazio possibile. I giudicanti ne hanno logicamente desunto che non si era trattato di una improvvisa ed imprevedibile invasione di corsia, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 140 e 141 cod. strada, secondo cui il conducente deve avere sempre la padronanza del veicolo in ogni situazione e deve regolare la velocità in caso di situazioni pericolose, rallentando e, se necessario, fermandosi, con obbligo di fare tutto il possibile per evitare il sinistro o per cercare di attenuarne le conseguenze.
Nel caso di specie, invece, Ł stato motivatamente accertato che il prevenuto, pur avendo notato che la vettura della persona offesa stava deviando verso di lui, si era limitato a spostarsi verso destra (peraltro inutilmente, stante la presenza di un muretto che impediva la via di fuga), senza in alcun modo ridurre la velocità, anche fino a fermarsi, onde almeno attenuare le conseguenze dell’impatto, ed in tal senso Ł stato legittimamente individuato il comportamento alternativo lecito che avrebbe dovuto tenere il ricorrente. In altri termini, il rimprovero nei confronti dell’imputato Ł stato quello di avere mantenuto una velocità di guida costante ed eccessiva rispetto alla situazione concreta in corso di svolgimento, contribuendo in tal modo – avuto riguardo alla riscontrata velocità di urto di 90-95 Km/h – a determinare il decesso della vittima. Il tutto in violazione delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 140-141 cod. strada.
Quanto all’idoneità di tale comportamento a scongiurare l’evento, la sentenza impugnata, sulla base di quanto verificato dal perito, ha precisato che se il sinistro si fosse verificato ad una velocità piø bassa, ad esempio a 50 km/h, la conducente della COGNOME non sarebbe deceduta.
I rilievi avanzati dal ricorrente si limitano a contestare tale ricostruzione, prospettando questioni ai limiti della inammissibilità, in quanto prevalentemente attinenti al merito, e comunque senza incidere sulla logicità e congruenza degli argomenti spesi nelle conformi sentenze di primo e di secondo grado, costituenti una cd. “doppia conforme”, atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili, con cui si contesta la misura percentuale del concorso di colpa addebitata alla persona offesa, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Difatti, la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l’accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell’evento, Ł inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 275874-01; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 – dep. 2018, Collodel, Rv. 271953- 01). Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell’evento alla persona offesa, non Ł idonea al
giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile.
Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all’ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale Ł definita dall’art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall’imputato.
In conclusione, al rigetto del ricorso dell’COGNOME consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali; all’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), consegue la condanna delle stesse parti civili al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME Giuseppe, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME