Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3861 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3861 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a LOUM( CAMERUN) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a STEFANACONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Roma del 15 gennaio 2024, h rideterminato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 comma 7, cod. pen., la pena inflitta a COGNOME NOME COGNOME misura di anni d mesi due, giorni venti di reclusione in ordine al delitto di omicidio stradale 589-bis, comma 2, cod. pen., altresì sostituendo la sanzione amministrat accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione per la dura anni tre.
1.1. L’imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile di aver colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza del norme sulla disciplina della circolazione stradale previste dagli artt. 148, 2 e 4, e 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel mentre si trovava guida di un autocarro in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzi cannibonoidi, cagionato la morte di COGNOME NOME NOME conseguen dell’impatto avuto dal suo automezzo, repentinamente spostatosi oltre la linea mezzeria per superare un altro autoveicolo, con la moto condotta dalla vitti che stava transitando in sorpasso a sinistra di alcune autovetture incolonna seguito dell’impatto il COGNOME era caduto in terra, perdendo il c protezione e riportando lesioni gravissime che, poi, ne avevano cagionato decesso.
La Corte di appello, ricostruita la dinamica fattuale dell’inciden confermata la sussistenza di una condotta colposa ascrivibile all’imputato ritenuto di accogliere parzialmente le doglianze dedotte dalla difesa, ritenen sussistenza del concorso di colpa del COGNOME COGNOME causazione del sinist particolar modo consistita nell’aver proceduto a una velocità superiore rispet quella prevista in quel tratto stradale, per l’effetto riconoscendo la circ attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
La Corte di merito ha, altresì, ritenuto fondata la censura riguardant richiesta di sostituzione della sanzione amministrativa accessoria della re della patente di guida con quella della sospensione.
Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo quattro motivi di censura.
Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 589-bis cod. pen., anche riferimento all’art. 148 cod. strada, nonché mancanza di motivazione sul punto
Il ricorrente lamenta che plurimi elementi fattuali relativi alla ricostruzion del sinistro, diffusamente rappresentati in appello e mal vagliati da parte del secondo giudice, avrebbero dovuto indurre alla pronuncia di una sentenza assolutoria. Mancherebbe, in particolare, un apparato argomentativo adeguato da cui evincere la ricorrenza della sua responsabilità penale, mentre, di contro, taluni aspetti valutativi evidenziati in appello – e cioè il fatto che il COGNOME avesse segnalato la sua manovra di sorpasso; stesse procedendo a una velocità di gran lunga superiore a quella consentita in quel tratto stradale; stesse transitando a una distanza laterale di sicurezza non adeguata; si trovasse nell’angolo cieco del furgone condotto dall’imputato; non si fosse accorto che lo COGNOME stesse, a sua volta, effettuando una manovra di sorpasso; non fosse stato visibile dal ricorrente, cui non sarebbe pertenuto alcun obbligo di continuativo controllo degli specchietti retrovisori – avrebbero dovuto indurre a una decisione di assoluzione.
Con la seconda doglianza l’imputato ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena applicatagli, di cui lamenta l’eccessiva entità, anche tenuto conto dell’avvenuto riconoscimento del concorso di colpa della vittima COGNOME verificazione del sinistro.
Con la terza censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Con l’ultimo motivo, infine, lo COGNOME ha lamentato l’indeterminatezza della durata della sospensione della patente di guida, considerato che tale periodo è stato indicato in anni due in parte motiva e, poi, in anni tre nel susseguente dispositivo.
Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione pure il difensore della parte civile costituita COGNOME NOME, eccependo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza degli artt. 40 e ss. cod. pen. ed errata applicazione dell’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., per mancata adeguata valutazione della sussistenza dell’efficacia causale tra il superamento dei limiti di velocità da parte della vittima e l verificazione del sinistro.
I giudici di appello, cioè, avrebbero operato un collegamento automatico tra il comprovato eccesso di velocità e la determinazione dell’impatto mortale, senza, tuttavia, precisare in che modo la violazione delle norme del Codice della strada avrebbe eziologicamente contribuito alla causazione dell’evento.
In termini opposti, invece, l’espletamento di un corretto giudizio controfattuale avrebbe consentito di accertare come la velocità tenuta dalla moto
non avrebbe, comunque, avuto incidenza causale ai fini della verificazio dell’incidente mortale, essendo stato determinato esso, in via esclusiva, collisione della testa della vittima con il grande specchio retrovisore del f guidato dallo COGNOME.
Con il secondo motivo il COGNOME ha eccepito carenza, contraddittoriet manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’effettuato riconoscim dell’attenuante prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.
Le argomentazioni a tal fine utilizzate sarebbero, infatti, palesem inadeguate e apparenti, in quanto connotate dall’utilizzo di plurimi ter ipotetici (verosimilmente, forse) del tutto insufficienti a comprovare la ricor di un comportamento colposo, ascrivibile alla vittima, direttamente incident fini della verificazione del sinistro. Non risulterebbe, in particolare, accer il rispetto dei limiti di velocità: avrebbe impedito il verificarsi dell’i avrebbe consentito allo NOME di avvedersi per tempo dell’arrivo della mot avrebbe comportato il verificarsi di conseguenze meno devastanti i conseguenza dell’impatto avuto dalla testa della vittima con lo specc retrovisore dell’autocarro.
Con l’ultima censura, infine, è stata dedotta carenza motivazionale, omessa critica alle diverse ragioni poste dal primo giudice a fondamen dell’esclusione dell’attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen
La Corte di appello, cioè, avrebbe ribaltato la decisione di primo grado se fornire nessuna motivazione adeguata e congrua, come invece richiesto dall giurisprudenza di legittimità.
La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata, infine, anche difensore della parte civile costituita COGNOME, proponendo d motivi di ricorso.
Con il primo ha dedotto carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità d motivazione in ordine al disposto riconoscimento, da parte del giudice di secon grado, della circostanza attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, pen.
Sarebbero, infatti, del tutto illogiche e incongrue le motivazioni con c Corte di merito ha ritenuto di configurare il concorso di colpa della vittima verificazione del sinistro quale conseguenza dell’avvenuto superamento d previsto limite di velocità.
I giudici di appello, peraltro, avrebbero disposto il riconoscim dell’indicata attenuante senza adempiere al previsto obbligo di motivazi rafforzata, in particolar modo omettendo di disattendere, in modo puntuale
singoli argomenti utilizzati da parte del primo giudice per escluderne la rel concessione.
Con la seconda censura la parte civile ha eccepito inosservanza ed errone applicazione di legge, nonché violazione degli artt. 40 e ss. e 589-bis, comm cod. pen., per non avere accertato la sussistenza dell’efficacia causale superamento dei limiti di velocità da parte della vittima e la verificazio sinistro mortale.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiesto l’accoglimento del ricorso proposto da COGNOME limitatamente al statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con declaratori inammissibilità nel resto, altresì chiedendo che i ricorsi delle parti civili NOME e COGNOME NOME vengano dichiarati inammissibili.
Il difensore dell’imputato ha depositato successiva memoria scritta, c cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dal parti civili.
Il difensore della parte civile COGNOME NOME ha depositato memoria replica, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è infondato, per l’effetto dovendo es rigettato, mentre vanno accolte, limitatamente alla statuizione concerne l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., le impugnazioni pro dalle parti civili costituite COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, conseguente pronuncia, agli effetti civili, dell’annullamento con rinv competente giudice civile della sentenza impugnata.
In primo luogo, infatti, risultano infondate le doglianze eccepite da di COGNOME NOME, ad iniziare dalla introduttiva censura, con cui il ricorre lamentato l’erroneo disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, presupposto che un compiuto esame delle risultanze fattuali acquisite in giudiz relative alla ricostruzione del sinistro, avrebbero dovuto indurre all’esclus ogni rilievo causale della sua condotta, dovendosi imputare la determinazio dell’incidente al solo comportamento colposo tenuto dalla vittima.
Orbene, ad avviso del Collegio l’indicata censura appare unicamente volta sollecitare una ricostruzione alternativa della vicenda processuale, con div
valutazione delle prove assunte, per l’effetto inerendo a questioni non passib considerazione in questa sede di legittimità.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quel compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prov quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se ab esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazi che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Suprema Corte la rilettura della ricostru storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’ill del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante r per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elem fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione d nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i m arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
Ebbene, nel caso di specie può senz’altro ritenersi che la Corte territo abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cu vicenda è da ritenersi si sia svolta.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha ampiament rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della riten integrazione della condotta criminosa da parte dell’imputato, espressamen individuando il comportamento colposo a lui imputabile, causalmente determinativo del decesso di COGNOME NOMENOME NOME fatto di a repentinamente sterzato a sinistra con il suo automezzo senza sincerarsi
qualcuno stesse sopraggiungendo, così omettendo di adottare le cautele necessarie ad evitare l’impatto con altri veicoli.
2.1. Del pari infondata è la censura relativa all’eccessività del trattamento sanzionatorio, in quanto contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito da parte del ricorrente, ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della sanzione applicata, ritenendola conforme all’elevato grado di colpa caratterizzante la condotta dell’imputato.
L’indicata argomentazione prevede, pertanto, un indubbio – per quanto implicito – riferimento alla norma dell’art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che i giudici di merito abbiano tenuto conto ai fini dell’effettuazione della loro valutazione.
Si tratta, pertanto, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata.
2.2. Stesso giudizio deve essere espresso, poi, con riguardo alla doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello, implicitamente valorizzando il significativo grado di colpa imputabile allo COGNOME – resosi responsabile di avere iniziato una manovra di sorpasso, alla guida di un camion, in condizioni di traffico intenso senza verificare se da tergo stesse sopraggiungendo un altro veicolo già impegnato in fase di sorpasso – ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire di riconoscere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.
Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
si è reso responsabile, la D’altro canto – in particolare dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 – è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto COGNOME situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso
meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv. 192381-01). In altri termini, l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241-01).
2.3. Non fondata, infine, è anche l’ultima censura dedotta da parte dell’imputato, atteso che, pur risultando indubbia la ravvisata discrasia tra la parte motiva della sentenza, in cui viene indicata in anni due la durata della sospensione della patente di guida, e il successivo dispositivo, in cui la sanzione accessoria viene quantificata in anni tre, non può ravvisarsi nessuna incertezza COGNOME determinazione del periodo di sospensione della patente, dovendo, COGNOME specie, essere data applicazione al consolidato principio, condiviso da parte di questo Collegio, per cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 7980 de 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269375-01; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 267177-01). Nella specie, pertanto, non si ravvisa dubbio di sorta in ordine al fatto che la sospensione della patente di guida sia stata disposta per la durata di anni tre.
Il Collegio ritiene, invece, fondati i motivi di ricorso eccepiti dalle pa civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che, per la sostanziale coincidenza del loro contenuto, possono essere trattati congiuntamente.
3.1. In primo luogo, deve essere osservato come ai due ricorrenti pertenga l’interesse ad impugnare, non risultando corretta la diversa doglianza eccepita da parte dell’imputato, per la quale le parti civili, avendo presentato censure solo inerenti all’avvenuto riconoscimento dell’attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen., avrebbero dedotto motivi inerenti a una statuizione penale, in quanto aspetto incidente ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio. Per lo COGNOME, infatti, si tratterebbe di una concreta violazione della norma dell’art. 576 cod. proc. pen., per cui il potere di impugnazione della parte civile può
essere diretto solo a ottenere una modifica dei capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile, ovvero delle pronunce di proscioglimento.
In senso contrario, invece, deve essere osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto, in termini generali, l’interesse della parte civile impugnare l’an del concorso di colpa, affermando il principio per cui sussiste l’interesse della costituita parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il giudice di appello abbia condannato genericamente l’imputato al risarcimento del danno, riconoscendo il concorso colposo della prima COGNOME causazione dell’evento, atteso che risulta per la stessa proficuo evitare che il giudice civile ritenga preclusa una diversa decisione sul punto, ritenendosi vincolato all’accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto operata in sede penale (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287613-01).
Il principio è stato autorevolmente confermato, anche con specifico riguardo alla ricorrenza delle circostanze, dalla recente sentenza Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, COGNOME, non ancora massimata, per la quale la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (così Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, COGNOME).
Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie la determinazione della ricorrenza, o meno, di una contribuzione causale della vittima ai fini della determinazione del mortale incidente assume una diretta refluenza circa l’eventuale futura quantificazione del danno risarcibile alle parti civili, di f rendendo sussistente l’interesse di quest’ultime a impugnare la decisione con cui il giudice di appello ha disposto il riconoscimento dell’ipotesi prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.
3.2. Chiarito l’indicato aspetto, e quindi ritenuta la necessità di procedere all’esame delle doglianze eccepite dalle parti civili, il Collegio ne ritiene fondatezza con riguardo alle censure, comuni a entrambi i ricorrenti, concernenti la ricorrenza del vizio di motivazione in ordine alla modalità con cui la Corte territoriale ha provveduto, diversamente dal primo giudice, al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non rientrano nell’ambito applicativo di tale attenuante ad effetto speciale, che contempla il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta,
dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell’agente, rimanendo ad essa estranei (cfr. Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, Suppa, Rv. 288-266-02).
Nel perimetro delle concause rilevanti ai fini della circostanza attenuante in esame, quindi, possono essere ricompresi solo i fattori, diversi da quelli di per sé soli sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa del soggetto agente alla verificazione dell’evento, rimanendo ad essa estranea.
3.3. Orbene, a fronte di tale parametro interpretativo, la sentenza di primo grado ha escluso la ricorrenza di ogni concorso colposo ascrivibile al COGNOME sul presupposto che non vi fosse prova alcuna della connessione eziologica tra la determinazione del sinistro e l’elevata velocità cui stava procedendo la vittima. La sterzata brusca a sinistra, effettuata, senza guardare, da parte dello COGNOME, era stata ritenuta, infatti, talmente improvvisa che la moto del COGNOME non aveva potuto neanche iniziare una manovra di frenata, con la conseguenza che anche considerata la notevole differenza di massa tra i due mezzi antagonisti e la velocità tenuta da parte dell’autocarro – il camion guidato dall’imputato avrebbe comunque urtato la moto della vittima, comportandone il subitaneo decesso, anche laddove quest’ultima avesse proceduto a una velocità rispettosa dei previsti limiti.
Rispetto a tale motivazione, allora, la Corte di appello, al fine di discostarsi dalla decisione assunta da parte del primo giudice, avrebbe dovuto in primo luogo adempiere a precisi obblighi motivazionali. Sulla scorta di quanto espresso dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01, non relativa all’ipotesi di riconoscimento di circostanze attenuanti, ma formulando principi che, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso che occupa, la Corte territoriale avrebbe dovuto adottare una motivazione rigorosa, in grado di superare le argomentazioni del primo giudice.
Nell’assumere che la condotta colposa ascrivibile alla vittima andrebbe individuata nell’avvenuto certo superamento del previsto limite di velocità, i giudici di appello avrebbero dovuto spiegare in che modo la condotta colposa del centauro avrebbe concorso a determinare l’evento tipico.
Tale preliminare operazione non è stata effettuata da parte della Corte territoriale, essendosi essa unicamente limitata a ritenere comprovato – con argomentazioni peraltro logiche, nonché in esito alle risultanze acquisite dalle svolte consulenze tecniche – l’avvenuto superamento da parte del COGNOME del limite di velocità imposto nel tratto stradale interessato.
Sotto altro profilo, poi, l’obbligo motivazionale risulta, altresì, insoddisfat per avere la Corte di merito utilizzato dei termini ipotetici – come “verosimilmente” o “forse” – all’evidenza inadeguati rispetto alla necessità di accertare, in termini di ragionevole certezza, il comportamento colposo posto in essere dalla vittima, da ritenersi eziologicamente correlato alla verificazione del sinistro.
Ne consegue, in definitiva, che la Corte di appello ha provveduto a modificare la precedente decisione riguardante la concedibilità dell’attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. in virtù di una motivazione non conforme al diritto vivente in quanto priva di un adeguato confronto con quella, di contenuto difforme, resa da parte del primo giudice, rendendo conseguentemente necessario l’annullamento sul punto della impugnata sentenza.
Deve essere pronunciato, in conclusione, il rigetto del ricorso di COGNOME NOME, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in accoglimento delle impugnazioni proposte dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. A quest’ultimo viene rimessa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’art. 589-bis, co. 7 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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