Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22836 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASCEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro il 22 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Paola il 25 giugno 2020, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante, alle sanzioni, principale ed accessoria, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi separato giudizio, ebbene, rinnovata l’istruttoria mediante esame testimoniale ed espletamento di perizia cinematica sulla dinamica del sinistro, ha rideterminato nei suoi confronti le pene, riducendole; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il 5 febbraio 2014 si è verificato un incidente stradale mortale nel centro abitato di Praia a Mare (CS). In particolare’ un autocarro guidato da NOME COGNOME, procedendo da una strada senza diritto di precedenza, si è immesso su una strada provinciale con diritto di precedenza senza fermarsi al segnale di “stop”, pur presente, svoltando a sinistra e, nel fare ciò, ha effettuato una manovra “di taglio” non adoperando la corsia di canalizzazione e, dunque, creando un ingombro trasversale al centro dell’incrocio, già di per sé estremamente pericoloso, anche per la presenza di una recinzione alta due metri ai margini della via principale che ostacolava la visibilità reciproca tra gli utent delle due strade. Essendo sopraggiunta dalla strada principale una moto condotta da NOME COGNOME ad alta velocità, di circa 100 chilometri all’ora, superiore al limite di 50 km / h vigente, ed avendo la stessa iniziato la manovra di svolta a destra per immettersi sulla strada da cui proveniva l’autocarro, si è verificato un violento impatto tra la parte anteriore sinistra del motoveicolo e la parte terminale sinistra dell’autocarro, per effetto del quale COGNOME ha riportato gravissimi traumi che lo hanno condotto quasi immediatamente a morte.
I giudici di merito hanno ritenuto avere l’imputato violato quanto prescritto dagli artt. 142, 145 e 146 del codice della strada ed avere concausato con la propria condotta estremamente imprudente l’evento mortale, in uno con la condotta di guida vistosamente imprudente della vittima, alla quale peraltro era stata sospesa la patente e che era alla guida di moto non assicurata e che non era stata sottoposta alla periodica revisione obbligatoria.
3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza ll’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale
denunzia promiscuamente difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, e violazione di legge (artt. 589 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.), e ciò in riferimento a vari temi che, benchè censurati nei motivi di appello, non sarebbero stati, ad avviso della Difesa, adeguatamente affrontati nella sentenza impugnata. Si sottolineano nel ricorso i seguenti aspetti, relativi, essenzialmente, al tema del nesso di causalità:
i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle prove prodotte dalla difesa, sub specie di fotografie e di relazione tecnica, ovvero ne avrebbero frainteso il contenuto, che risulterebbe travisato;
mancherebbe qualsiasi profilo di colpa nell’agire dell’imputato, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, avrebbe rispettato il segnale di stop, sarebbe poi avanzato a velocità contenuta procedendo con la massima prudenza e non sarebbe stato in grado di prevedere lo scontro;
la condanna si baserebbe sulla consulenza del P.M., non avendo i giudici prestato ascolto alle critiche del consulente della Difesa, le cui considerazioni sono state – si stima, ingiustamente – ritenute mere congetture;
si è trascurato che la vittima procedeva ad alta velocità, circa 100 chilometri all’ora, in violazione del codice della strada, rendendo imprevedibile l’impatto;
non sarebbe stato correttamente inteso il contributo ricostruttivo del teste COGNOME, trasportato sul mezzo condotto dall’imputato, essendosi invece la Corte di appello basata sul contenuto di due perizie che si stimano affette da “intrinseche incongruenze ed arbitrarietà” (così alla p. 5 del ricorso);
si ribadisce che l’imputato ha rispettato lo stop e si è spostato nella corretta corsia di canalizzazione e si aggiunge che, anche ove ciò non fosse stato, la sua condotta sarebbe stata concretamente ininfluente ai fini dell’incidente, che sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta di guida estremamente imprudente del motociclista, che avrebbe avuto lo spazio per evitare l’autocarro o per proseguire la marcia, non senza considerare l’usura delle gomme della moto, peraltro non regolarmente revisionata, guidata senza assicurazione, senza patente e senza casco, circostanza questa da ritenersi dirimente poiché sarebbe stato il trauma cranico, ad avviso del ricorrente, a determinare il decesso;
sarebbe non pertinente il richiamo che si rinviene nella sentenza impugnata (p. 11) al rapporto tra prevedibilità e principio di affidamento, con richiamo di precedente di legittimità (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093: “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del
conducente di un’automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso)”) in quanto, ad avviso del ricorrente, il comportamento del motociclista sarebbe stato imprevedibile;
si richiamano le considerazioni già svolte nell’appello in tema di nesso di causalità tra condotta dell’imputato ed evento, nesso che nel caso di specie sarebbe insussistente;
il punto di impatto non sarebbe quello individuato dal consulente del P.M., il cui contributo scritto sarebbe “parziale ed arbitrario” (così alla p. 10 del ricorso);
l’esito degli accertamenti tecnici svolti ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. sarebbe nullo o inutilizzabile, non avendo presenziato l’Autorità ma solo l’Avvocato di controparte;
si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti per dimostrare che nel caso di specie l’imputato (cui “non si può chiedere di prevedere l’imprevedibile”, così ricorso, p. 14) non sarebbe stato concretamente in grado di prevedere ex ante la condotta del motociclista che – si ribadisce – procedendo a velocità eccessiva e con guida anomala, a bordo di un mezzo non revisionato e di cui si ignora la capacità frenante, avrebbe da solo causato l’evento;
nell’ultima parte del ricorso si sostiene che la perizia dell’ingCOGNOME, nominato dalla Corte di appello, giungerebbe a conclusioni erronee ed incondivisibili.
Si chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 1° marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La parte civile con memoria pervenuta 1’8 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; con vittoria spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da nota allegata.
Con memoria pervenuta I’ll marzo la Difesa del ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Si tratta di un’impugnazione con la quale si contesta la ricostruzione effettuata e le valutazioni operate da parte dei giudici di merito, peraltro con doppia conforme, costruita in fatto e su proposizioni meramente avversative,
Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi (cfr. n. 2 del “ritenuto fatto”), hanno ritenuto avere l’imputato, alla guida di un mezzo pesante, omesso di fermarsi allo stop e “tagliato” un incrocio ponendo in essere una manovra pericolosissima, in violazione di plurime norme del codice della strada (artt. 142, 145 e 146), così causando l’evento letale; non hanno trascurato l’evidente concorso di colpa della vittima, che procedeva ad altissima velocità, conseguentemente attestandosi su di un trattamento sanzionatorio assai mite (cfr. pp. 8 della sentenza di primo grado e p. 11 di quella impugnata).
La Corte di appello (alla p. 9) ha motivatamente escluso la tesi difensiva secondo cui l’impatto si sarebbe verificato solo quando l’imputato aveva già terminato la manovra di svolta.
Il ricorso, che evoca anche il vizio di violazione di legge ed il travisamento, non meglio precisato, delle risultanze istruttorie, è incentrato soltanto su asseriti difetti motivazionali e sostanzialmente assume la esclusiva responsabilità della vittima, ciò che, però, è stato escluso in entrambi i giudizi di merito con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua. Ove è appena il caso di rammentare che «La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
Nulla, invece, è dovuto per le spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile, che nella propria memoria, limitandosi a chiedere di disattendere l’impugnazione, non ha svolto temi utili a confutare le tesi di parte ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 11579 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass., sub n. 3 del “considerato in diritto”, p. 3; Sez. 4, n. 2881:L del 10/05/2023, COGNOME, non mass., sub n. 7 del “considerato in diritto”, p. 3).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile.
Così deciso il 21/03/2024.