Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Bari,
anche nei confronti di
Cernò NOME (parte civile);
COGNOME NOME (parte civile);
COGNOME NOME (parte civile);
COGNOME NOME (parte civile);
COGNOME NOME (parte civile);
NOME (parte civile);
NOME (parte civile);
NOME NOME (parte civile);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita, per le parti civili, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
Fuoco, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Ai
udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 ottobre 2016, la Corte di appello di Bari integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 18 dicembre 2009, con la quale – per la parte che qui interessa – l’odierno ricorrente era stato per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 41 comma, 589, primo e secondo comma, e 590 cod. pen., a lui ascritti per avere per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e, comunque, i violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona morte di COGNOME NOME e NOME, nonché le lesioni personali a NOME, NOME, NOME e NOME, concorrendo con NOME – ritenuto unico responsabile e condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusi – a provocare la collisione tra le due autovetture, da questi rispettivam guidate.
In estrema sintesi – secondo le sentenze di merito – il COGNOME, guidando propria autovettura Alfa Romeo 164 a velocità molto superiore a quella consentita imboccava una curva a sinistra avente raggio 165 metri, e, sempre a velocit elevata, si immetteva nel successivo rettilineo, dove – probabilmente per schiv un veicolo proveniente dalla direzione opposta – sterzava repentinamente sinistra, andando così ad invadere l’opposta semicarreggiata e perdendo così controllo del veicolo; in tal modo, la vettura condotta dal NOME andava impattare con la Ford Ka condotta dall’odierno ricorrente, a bordo della qu viaggiavano le persone offese.
Sia in primo che in secondo grado, nello specifico, si è esclusa la riferibil COGNOME di una condotta di cooperazione colposa nel sinistro, atteso che il tem di reazione alla repentina manovra di sterzata a sinistra dell’auto del NOME era sufficiente ad evitare l’impatto.
1.1. La pronuncia di appello del 2016 è stata annullata dalla Corte cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 51723 del 11 ottobre 2017, limitatamente concorso di colpa del COGNOME, ai soli fini delle statuizioni sugli interessi c essendo la posizione di costui ormai definita in termini assolutori, per man ricorso sul punto da parte del Pubblico Ministero – per avere la Corte di app omesso di motivare adeguatamente – per la parte che qui interessa – in ordi alla possibile rilevanza concausale della condotta dell’imputato, con riferim all’eccesso di velocità nella guida della Ford Ka su cui viaggiavano alcune d persone offese, ed essersi limitata, all’opposto, ad osservare in proposito c
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relazione all’impatto, non vi erano elementi per ritenere che le conseguenze les e mortali per gli occupanti della Ford Ka sarebbero state diverse laddove costo avessero indossato le cinture di sicurezza.
1.2. Con sentenza del 24 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, decidendo nel giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado ed dichiarato COGNOME NOME corresponsabile ai fini civili nella misura del 25% de decesso di COGNOME e COGNOME, nonché delle lesioni in danno degli altri passegg delle due autovetture coinvolte nel sinistro, condannandolo, in solido co responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del corrispondente da in favore delle parti civili.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la carenza e l’illogici della motivazione in ordine alla valutazione di evitabilità del sinistro da dell’odierno ricorrente.
Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte di appello sulla base dell perizia dell’ing. COGNOME, ai fini della causazione del sinistro non rileverebbe momento del possibile avvistamento tra veicoli quanto, piuttosto, quello successivo – in cui l’Alfa 164 avrebbe perso il controllo, rovina improvvisamente ed imprevedibilmente sulla Ford Ka, dopo aver percorso, in derapata, una distanza di circa 20 metri.
Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, il COGNOME non avrebbe potuto aver nessuna contezza della pericolosità del mezzo condotto dal NOME, avendo quest’ultimo perso improvvisamente il controllo, iniziando una derapata che, soli 87 centesimi di secondo, lo avrebbe poi portato all’impatto, tenuto conto il tempo psicotecnico di reazione è notoriamente individuato in un secondo. giudici dell’appello, dunque, anziché aggiungere il tempo psicotecnico di reazio a quello in cui l’autovettura Alfa 164 avrebbe perso il controllo e raggiunto il d’urto – pari a 0,87 secondi – così individuando in 1,87 secondi il pres spazio/tempo di avvistamento, avrebbero dovuto sottrarlo al tempo di percezione del pericolo, così escludendo ogni possibile condotta alternativa da pa dell’odierno ricorrente.
2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione dell’art. 40 cod. pen. ed il connesso difetto di motivazione, relativamen rapporto di causalità, sul rilievo che – attesa l’inferiorità del segmento tem in cui la Alfa 164 ha travolto la vettura condotta dall’odierno ricorrente rispett tempo psicotecnico di reazione – il ritenuto superamento dei limiti di velocit parte del COGNOME non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nella causazione del
sinistro. Ciò che, peraltro, risulterebbe corroborato dalla stessa perizia COGNOME che, in nessuna parte, dichiara che alla velocità di 30 km/h il conduc della Ford Ka avrebbe potuto evitare l’evento.
In data 10 ottobre 2024, la difesa dell’imputato, ha depositato una memoria con la quale, in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insis argomentazioni già svolte.
Nello specifico, si ribadisce l’illogicità dell’iter motivazionale seguito dai di merito, allorché avrebbero erroneamente sommato il tempo psicotecnico di reazione a quello impiegato dalia vettura antagonista per invadere la cor percorsa dalla Ford Ka, così richiedendo al COGNOME un’illogica preveggenza rispett alla perdita del controllo del mezzo da parte del NOME, in luogo dell’unica possi reazione – successiva a tale frangente – ipotizzabile; tanto più, alla luce de che, secondo lo stesso ing. COGNOME, tenuto conto dell’assenza di tracce sull’a attestanti un rallentamento della Ford Ka, l’odierno ricorrente, al momen dell’urto con l’Alfa 164, avrebbe tenuto esattamente la stessa velocità – p circa 45 km/h – indicata per evitare l’impatto. Impatto che, secondo la medesi perizia, sarebbe avvenuto in ogni caso, anche qualora la Ford Ka avesse viaggiat entro il limite di 30 km/h o addirittura fosse stata ferma, in consideraz dell’energia cinetica posseduta dall’Alfa 164, pari ad oltre sette volte posseduta dalla Ford Ka.
Secondo la difesa, inoltre, nemmeno in capo al conducente modello potrebbe ravvisarvi l’obbligo di ipotizzare che ogni veicolo incontrato po improvvisamente invadere la carreggiata opposta, in assenza di altri indici pericolo, non essendo la mera velocità, qualora effettivamente percepita, di per sola sufficiente a lasciar prefigurare un evento così straordinario.
Successivamente, anche le costituite parti civili hanno depositato memoria difensiva, nella quale, dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto ed in di diritto, chiedono che l’impugnazione proposta dall’imputato sia dichiar inammissibile o, in subordine, rigettata.
Secondo la difesa, le censure mosse dal ricorrente risultano meramente dirette a sollecitare una diversa ricostruzione alternativa della vicenda, pe rivolta a sconfessare, senza valide argomentazioni al riguardo, le conclusioni perito nominato dalla stessa Corte di merito, in ossequio al disposto normativo cui all’art. 603 cod. proc. pen., come tale preclusa, dunque, al sindaca legittimità. La difesa dell’imputato avrebbe omesso di confrontarsi sia con giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia – secondo la quale violenza dell’impatto e la correlata gravità del sinistro sono la risultant
energie contrapposte fra i due veicoli anche determinate dalla velocità degli ste al momento dell’urto – sia con la motivazione resa nell’ambito del giudi rescissorio, la quale, facendo proprie le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, appare del conforme al perimetro di approfondimento tracciato dalla Corte rescindente allorché chiarisce che il pieno rispetto del limite di velocità avrebbe certam impedito il verificarsi del sinistro, atteso che a tale circostanza sarebbe equ una dilatazione ulteriore dei tempi di reciproco avvistamento delle vetture, o che dello spazio di frenata, per la disponibilità in capo al COGNOME dì una cong frazione temporale, idonea ad effettuare una seria manovra di evitamento del veicolo antagonista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di impugnazione, riferiti all’erronea valutazione di evitabilità sinistro da parte dell’odierno ricorrente ed alla ritenuta insussistenza del causale – che possono essere trattati congiuntamente giacché sostanzialmente sovrapponibili – sono inammissibili, giacché attinenti ad una rivalutazione fatto, evidentemente non consentita in questa sede. Il ricorrente, infatti, opp al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argome fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legitti prospettando note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel grad appello che, peraltro, risultano prive di rilievo scientifico, essendo redat difensore medesimo, e non già da un organo tecnico di parte (Cass. civ., Sez. L n. 8297 del 21/04/2005, Rv. 580607). Più in AVV_NOTAIO, secondo la line interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l’epilogo decis non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ov nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di u migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa s concreto realizzata (ex plurimis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
Ebbene, nel caso in esame, la prospettazione difensiva si scontra con ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno logicamente p in evidenza come dalla relazione peritale sia risultato che, in relazione al mome di reciproco avvistamento, ricorresse la possibilità di evitare la collision veicoli antagonisti, con il rispetto di una velocità di marcia capace di assic
l’utile frenata di emergenza, ovvero quella prudenziale di 72 km/h per la vett Alfa 164 e di 45/46km/h per la Ford Ka, condotta dal COGNOME, che così avrebbe avuto a disposizione circa 24 metri per eseguire una frenata utile ad arrestar mezzo prima della collisione, necessitando, a tale andatura, di soli 10,53 metri bloccare il veicolo, dopo aver percorso altri 12,85 metri durante il tempo reattività al pericolo.
La Corte di appello di Bari ha correttamente evidenziato che sia la verificazion della collisione nel tempo riservato all’attivazione della risposta psico-tecnic quello di esecuzione della frenata sia la connessa neutralizzazione degli spaz percorrenza viaria corrispondenti a tali parametri temporali erano dire conseguenza di una marcata violazione, anche per quanto concerne il COGNOME, dei limiti di velocità operanti sul tratto di strada in esame.
Nel pervenire a tale conclusione, del resto, la Corte di appello si è uniform alla pacifica giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale, nello sp campo della circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova opportu temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limit della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223 prevedibilità dell’imprudenza altrui, che impone di adeguare la velocità, non s alle caratteristiche del veicolo, ma alle condizioni ambientali, in modo da po padroneggiare il veicolo medesimo, in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 de 27/04/2017, Rv. 270176).
Così argomentando, la Corte territoriale ha correttamente graduato, sia pur ai soli fini civilistici, la corresponsabilità dell’odierno ricorrente nella veri dell’evento lesivo, fondando il proprio convincimento sulla base di accertamenti fatto che, adeguatamente motivati e privi di vizi di manifesta illogicità, insindacabile in sede di legittimità.
Ed invero, deve ribadirsi che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratta di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto ch controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è circoscritto, ai dell’art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaz esposte rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersi alcune dei predetti vizi dal testo dell’atto impugnato o da altri atti del proce specificamente indicati nei motivi di gravame: requisiti la cui sussistenza rend decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenut conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte a proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonch quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spe sostenute dalle parti civili costituitesi, che si liquidano in complessivi C 3.68 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 22/10/2024.