Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorsq.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermato la sentenza emessa il 09/02/2023 dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME e con la quale l’imputato – previa riqualificazione d fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall’art.590 cod.pen. – er condannato alla pena di mesi due di reclusione ed € 206,00 di multa, con i beneficio della sospensione condizionale, nonché condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento nel danno nei confronti della costituita p civile, da liquidare in separato giudizio.
Era stato ascritto all’imputato di avere, nel percorrere a bordo del prop autocarro la INDIRIZZO all’interno del Comune di Aversa e giunto all’intersezi con la INDIRIZZO – per colpa consistita nella tenuta di una velocità prudenziale e non adeguata alle condizioni dei luoghi (trovandosi vicino un’intersezione e in orario notturno) nonché per avere tardato una manovra d’emergenza idonea a evitare l’investimento di altro veicolo proveniente dall suddetta INDIRIZZO e che aveva già impegnato l’incrocio senza concedere l dovuta precedenza – cagionato l’investimento del suddetto mezzo e causato le lesioni descritte in sede di capo di imputazione, determinanti l’incapacit attendere alla ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni profilo di fatto in ordine al quale il Tribunale aveva invece quantificato la prog in trenta giorni, per l’effetto riqualificando ai sensi dell’art.590 cod.pen. l’or imputazione contestata ai sensi dell’art.590bis cod.pen..
La Corte territoriale ha previamente proceduto alla ricostruzione dell’evento rilevando che, nella notte del 18/02/2017, la vettura condotta dal COGNOME si immessa dalla INDIRIZZO nell’incrocio con INDIRIZZO, al fine di proseguir linea retta verso INDIRIZZO, non avvedendosi del sopraggiungere dalla propria destra del furgone condotto dall’imputato, venendo travolto da quest’ultimo lungo il lato destro della propria vettura e riportando le lesioni descritte nel c imputazione; ha quindi rilevato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente corresponsabilità di entrambi i conducenti – non avendo la persona offes concesso la precedenza al veicolo proveniente dal lato destro – valutand comunque la condotta dell’imputato come caratterizzata da colpa specifica consistente nel non avere tenuto una velocità tale da consentirgli una tempestiv frenata.
La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello inerente alla richiesta rinnovazione istruttoria, assumendo che la richiesta perizia non era idonea a assumere carattere di decisività; ha altresì rigettato il motivo inerente
ricostruzione del fatto, con specifico riferimento alla deduzione difensiva in ba alla quale la vettura condotta dalla persona offesa avrebbe perso contatto co l’asfalto nell’impegnare l’incrocio andando a invadere la corsia percorsa dal vettura dell’imputato, trattandosi di elemento fattuale del tutto non emerso n corso del primo grado di giudizio; ha quindi ritenuto di condividere le conclusion in ordine alla dinamica del sinistro rassegnate dal consulente della parte civile, specifico riferimento alla velocità tenuta dall’imputato e stimata in 70 km/ rilevando come la difesa non avesse fornito alcun effettivo elemento idoneo a giungere a una ricostruzione alternativa dell’evento.
In ordine ad altro motivo di appello, ha ritenuto che l’attribuzione percentua alla persona offesa del concorso di colpa fosse inidonea ad assumere efficacia d giudicato nel successivo giudizio risarcitorio per cui era da ritenere irrilevan relativa omissione della quantificazione da parte del giudice di primo grado; h quindi ritenuto infondati i motivi attinenti alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, rilevando che concessione del beneficio della sospensione condizionale faceva venire meno il presupposto per l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubbli utilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.590 cod.pen. e degli artt. 192 e cod.proc.pen..
Ha dedotto che, dal punto di vista ricostruttivo, la Corte di appello n avrebbe posto in discussione la violazione del diritto di precedenza da parte del persona offesa e che la stessa non avrebbe tenuto una condotta sufficientemente attenta, considerazioni da considerarsi in contrasto con l’ipotizzata violazi dell’art.145, comma 1, C.d.s. ravvisata nei confronti dell’imputato; no qualificando quindi, come sarebbe invece stato necessario, la condotta del COGNOME come del tutto imprevedibile e pertanto tale da essere l’unica causa dell’evento.
Ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il dato inerente alla velocità tenuta dalla persona offesa – pure deduci dalla “scatola nera” del veicolo – e avrebbe altresì immotivatamente dedotto l velocità tenuta dall’imputato solo sulla base della consulenza della parte civ anziché di quella del pubblico ministero, pure eseguita a seguito dell’esame de veicoli e dei luoghi.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art. 651 cod.proc.pen. e dell’art.41 cod.
Ha dedotto che la sentenza doveva essere censurata per avere omesso di quantificare la percentuale di concorso di colpa ravvisabile in capo all’imputat esistendo sempre tale obbligo in capo al giudice di merito ai fini dei rifl concernenti l’entità del risarcimento azionabile in sede civile.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e cod.proc.pen. – la violazione dell’art.53 della I. n.689/1981, come modificato ultimo – dal d.lgs. n.150/2022.
Ha esposto che, in sede di motivi di appello, era stata richiesta l’applicazi di sanzioni sostitutive, pure in presenza della concessa sospensione condizional della pena; ha quindi dedotto che – in considerazione dell’applicabilità del regi anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, in quanto favorevole – all’epoca dei fatti il beneficio della sospensione condizionale cumulabile con la sostituzione della pena detentiva.
Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 62b1s, 81 cpv., 132 e 133 cod.pen., in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all determinazione della pena non in corrispondenza del minimo edittale.
Ha dedotto che doveva ritenersi illogica la valutazione in ordine alle attenuan generiche ricavata dal solo dato della mancata partecipazione dell’imputato a processo e che – in sede di dosimetria della pena – non erano stati compiutamente valutati gli elementi previsti dall’art.133 cod.pen., con specifico riferimento condizioni personali e sociali del prevenuto.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per il rigetto del ricorso.
La parte civile NOME COGNOME ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle qual ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale è stata contestata la ricostruzione del fat contenuta nelle sentenze di merito, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisi
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di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio pe cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultat organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Ciò posto, in punto di ricostruzione della dinamica dell’evento, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato in quanto omissivo dell’onere di necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base della valutazione compiuta dai giudici di merito; onere che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di n limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferit alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (Sez. 3, n. 3953 d 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949) e ricordando altresì che deve pure considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera g stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secon grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati ne provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Ciò posto, il ricorrente – nel riproporre censure già congruamente esaminate dal giudice di appello – si è quindi limitato a una lettura parziale e parcelliz della pronuncia di secondo grado, desumendone una asserita illogicità nella parte in cui avrebbe attribuito al ricorrente un profilo di colpa specifica in relaz all’art.145, comma 1, C.d.s. pur ravvisando, in capo alla persona offesa, un violazione del disposto dell’art.145, comma 2, C.d.s., derivante dalla violazion del diritto di precedenza.
Sul punto, con motivazione congruente e priva di palesi illogicità, la Corte territoriale – nel condividere la ricostruzione del sinistro operata da parte Tribunale – ha dedotto la corresponsabilità del sinistro alla condotta di gui tenuta dall’imputato; il quale aveva provveduto a impegnare l’incrocio a una velocità di circa 70 km/h, non ponendosi quindi nelle necessarie condizioni per poter attuare una tempestiva ed efficace manovra di emergenza finalizzata ad / evitare lo scontro.
Ne consegue che – con argomentazioni adeguatamente logiche – la Corte territoriale ha dedotto (con ragionamento insuscettibile di essere censurato p
contraddittorietà intrinseca) che il sinistro si è verificato in quanto, a dell’invasione dell’incrocio operato dal mezzo condotto della persona offesa l’imputato, in condizione dello stato della strada (in buona visibilità, nonost l’orario notturno e dall’andamento rettilineo) non ha posto in essere nessun adeguata manovra di emergenza; ricordando, sotto tale profilo, che in tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere u manovra di emergenza, qualora questa sia utilmente ed agevolmente percepibile e fatto salvo il caso di ostacolo improvviso e non evitabile i ragione dei fisiolo momenti di reazione (Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 241896; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272479).
Coerentemente, la Corte ha quindi ritenuto che le modalità di imbocco tenute dalla persona offesa fossero sicuramente idonee a determinare una condotta alternativa lecita da parte dell’imputato; che a tanto non ha ottemperato propr in presenza di una velocità stimata in 70 km/h, a propria volta troppo elevata p le contingenti situazioni di spazio e di tempo; aggiungendosi anche che, in un specifico passaggio motivazionale, la Corte ha evidenziato il dato rappresentato dall’assenza di tracce di frenata sull’asfalto, assunto logicamente come element sintomatico di un’assenza di attenzione da porre – a propria volta – in nes causale con il sinistro.
Inammissibile deve altresì ritenersi il – comunque generico – punto di doglianza attinente alla preferenza, operata da parte dei giudici di merito, de conclusioni spiegate dal consulente della parte civile rispetto a quelle contenu nella consulenza del pubblico ministero, con particolare riferimento proprio al dat attinente alla ricostruzione della velocità del mezzo condotto dall’imputato.
Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in virtù del principio libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’uffic può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quell ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzi contrarie delle parti.
Ne deriva che, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, 34747 del 17/05/2012, COGNOME, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 263435).
Nel caso di specie, sulla base degli elementi oggettivi derivanti dai dan riportati dalle vetture e delle relative deformazioni oltre che in riferimenti alla posizione dopo lo scontro – anche alla luce della diversità di massa dei due mezzi
coinvolti – i giudici di merito hanno ritenuto di aderire alle conclusioni consulente della parte civile in punto di rispettiva velocità dei mezzi, conclusione non illogica e, come detto, insindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, la difesa dell’imputato ha censurato le sentenze di merito per avere omessa di quantificare in modo puntuale le rispettive percentuali di concorso di colpa facenti capo all’imputato e alla persona offesa.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Costituisce difatti principio consolidato quello in base al quale – in tema reato colposo – il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente d terzo, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza ca del comportamento dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità de reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo comma, n. 3) cod pen., dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un obbligo quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno c egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto col della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 270428); il tutt sulla base della pregiudiziale considerazione per cui tale accertamento non h efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzion risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, COGNOME., Rv. 275874; Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286187).
Il quarto motivo, attinente alla concreta dosimetria della pena e al concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia con anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. p considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere
Ì- esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente); tutto ciò f restando che – come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudi di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condivide presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogn apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamen indicati nei motivi d’impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, COGNOME, Rv 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259762).
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha congruamente illustrato le ragio del divieto sulla base della negativa valutazione del contegno processuale tenu dall’imputato e sull’espresso riferimento alla mancanza di elementi soggettivi oggettivi idonei a giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generi
Anche il punto di doglianza inerente alla concreta determinazione della pena è inammissibile.
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previs per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giu di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei c di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena eq o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o all capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagli spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifi e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenut al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Nel caso di specie, pure vertendosi in una pena – in relazione all’ipotesi b prevista dall’art.590, comma 1, cod.pen. – più prossima al massimo che al minimo edittale, la relativa determinazione è stata adeguatamente motivata dal Tribuna sulla base della serietà delle lesioni subìte dalla persona offesa e in riferim una quantificazione comunque operata nei pressi della media.
5. Il terzo motivo – inerente alla mancata applicazione delle sanzio sostitutive richieste in sede di motivi di appello – è infondato.
Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la relativa richi ritenendola incompatibile con l’applicazione della già concessa sospensione condizionale della pena.
Va quindi rilevato che – a seguito delle modifiche introdotto dal d.lgs. ottobre 2022, n.150 – l’incompatibilità tra le sanzioni sostitutive ora ind nell’art.20bis cod.pen. e l’applicazione della sospensione condizionale della pen espressamente stabilita dall’art.61bis della I. 24 novembre 1981, n.689, inser dall’at.71, comma 1, lett.i) del predetto d.lgs..
Sul piano del diritto transitorio le specifiche disposizioni contenute nell’ar del d.lgs. n.150/2022 prevedono che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata i vigore del presente decreto».
Deve quindi ritenersi ipotizzabile che, come nel caso di specie, le precedent disposizioni di riferimento possano concretamente essere considerate più favorevoli sul punto nei confronti dell’imputato, atteso che – sotto il previg testo degli artt. 53 e ss., 1.689/1981 – era da intendersi consentito il “cumulo l’applicazione della sanzione sostitutiva, con specifico riferimento a que pecuniaria e la sospensione condizionale della pena.
Questa Corte ha difatti enunciato i principi in base ai quali la sostituzione d pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria fosse compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché l’interessato portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefic invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condiziona della pena, il condannato che abbia ottenuto la sostituzione della pena detenti irrogatagli con la corrispondente pena pecuniaria sarebbe sottopost all’esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo (Sez. 3, n.46458 del 22/10/2009, COGNOME, RV. 245618; Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, COGNOME, Rv. 253447; Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551).
Peraltro, nel caso di specie, in sede di conclusioni dell’appello proposto conto dell’imputato dall’AVV_NOTAIO, era stata espressamente richiest l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in rela al neointrodotto art.20bis cod.pen. (sanzione sostitutiva anteriormente no prevista dall’ordinamento se non in casi particolari); in relazione al quale si ap
quindi l’incompatibilità tra la stessa e la sospensione condizionale della espressamente stabilita dall’art.61bis della I. 24 novembre 1981, n.689, inser dall’at.71, comma 1, lett.i) del predetto d.lgs.; e non venendo quind considerazione il dedotto regime più favorevole precedentemente fissato, attesa che – anteriormente al d.lgs. n.150/2022 – la richiesta sanzione sostitutiva sarebbe comunque stata applicabile alla fattispecie in oggetto.
Mentre nemmeno deve considerarsi possibile – in ambito di successione di norme penali – operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di norme riconducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fare riferimento all’uno o all’altro nella sua interezza.
Ne consegue la correttezza, sul punto, del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
Nulla va provveduto in ordine alle spese relative all’azione civile; ciò in qua nel giudizio di cassazione non dev’essere disposta la condanna dell’imputato a rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che – anche nel c in cui non vi sia stata discussione in pubblica udienza, come nel caso di specie sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di memoria in cancelleria, contenente le sole conclusioni, con allegazione di not spese e senza quindi fornire alcun contributo utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20 giugno 2024
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