Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
nei confronti di
NOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/03/2024, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento n. 37484/2023 della Corte di cassazione, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 13/10/2020, assolveva NOME NOME dal reato ascrittogli (art 589-bis, commi 7 e 8, cod.pen. – perché alla guida di un’autovettura Fiat Panda, percorrendo la INDIRIZZO, in Pozzuoli, si portava al centro della careggiata per eseguire una manovra di svolta a sinistra e, calcolando male la distanza dal motociclo che veniva da destra nella sua direzione, sia pure a velocità tripla rispetto al limite consentito, non riusciva a scansare l’impatto frontale con lo stesso, così cagionando la morte del conducente e lesioni personali al passeggero) perché “il fatto non costituisce reato” e revocava le statuizioni civili”.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, già costituita parte civile, e tutti in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen.
Argomentano che la Corte di appello aveva fondato le motivazioni della decisione impugnata su mere congetture, prive di valenza e di adeguato riscontro, talvolta anche illogiche e in contraddizione con quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale; in particolare il contenuto della sentenza si poneva in contrasto con il rapporto dei VV.UU, la perizia del CTU, la perizia del consulente delle parti civili, le testimonianze rese dai testi del PM, dalle quali emergeva che l’errata manovra dell’imputato- manovra di svolta a sinistra in violazione delle norme stradali- aveva determinato il sinistro stradale; infatti, era comprovato che l’autovettura dell’imputato aveva impegnato l’intera corsia di marcia dell’autoveicolo impedendo ogni via di fuga al motociclo che sopraggiungeva e che il motociclo della vittima era ben visibile in quanto vi era un reciproco avvistamento di almeno 150 metri; inoltre, in maniera contraddittoria ed illogica era stato messo in dubbio che l’imputato avesse potuto udire il rombo della moto ed era stato omesso di motivare in ordine alla influenza della condotta colposa dell’imputato rispetto alla determinazione dell’evento; la Corte territoriale non aveva valutato correttamente il concorso colposo dell’imputato nella causazione dell’evento arrivando ad affermare, in palese contrasto con le risultanze istruttorie, che il sinistro sarebbe ugualmente avvenuto se l’imputato avesse tenuto una condotta corretta; la relazione dei VV.UU e la perizia del Ctu, al contrario, davano atto che l’auto dell’imputato aveva anticipato la manovra di svolta a sinistra percorrendo la INDIRIZZO nella corsia di marcia della moto e che lo scontro era stato frontale ed
era avvenuto a due metri dall’incrocio con il viale di cui al INDIRIZZO, sulla estrema destra della corsia di marcia del motoveicolo; la motivazione, poi, era contraddittoria ed illogica nella parte in cui aveva escluso l’uso del casco da parte del motociclista, in quanto tale casco era stato trovato, non integro sul luogo dell’incidente, nonchè nella parte relativa alla individuazione della causa della morte (individuata dai sanitari nello schiacciamento del torace e non nelle lesioni cranio-encefaliche); la Corte di merito, inoltre, nell’affermare che l’evento non poteva essere evitato dal conducente dell’auto, aveva travisato le conclusioni del Ctu, nella parte in cui attribuiva principalmente al conducente dell’auto la responsabilità del sinistro; il fatto che l’imputato aveva anticipato la svolta di circ due metri invadendo la corsia di marcia del motoveicolo e la circostanza che l’impatto tra i due veicoli era stato frontale, rendeva evidente che se l’automobilista avesse atteso di arrivare all’altezza dell’incrocio nella propria corsia e con contromano, la moto condotta dalla vittima sarebbe tranquillamente passata senza impatto con l’autovettura.
Con il secondo motivo deducono inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 40,41 e 44 cod.pen., 140-141, 154, comma 3 Cds e 627, comma 3, cod.proc.pen.
Argomentano che la Corte di appello aveva in maniera illogica attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente alla vittima, nonostante l’imputato avesse compiuto gravissime violazioni del codice della strada (art 154 CdS già prima del verificarsi del sinistro; i Giudici del rinvio, travisando i fatti, aveva valutato la prevedibilità ed evitabilità solo dalla illecita posizione dell’imputato, ch si trovava sull’intera corsia di marcia della vittima per averla invasa in violazione dell’art. 154 del codice della strada; la condotta dell’imputato non era esente da colpa perché egli non aveva agito nel rispetto delle norme cautelari e con la sua condotta aveva contribuito a determinare l’evento che poteva essere evitato.
Chiedono, quindi, l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va, innanzitutto, evidenziato che sussiste l’interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, – come avvenuto nella specie – in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto in sede penale e di riavviare “ah initio” tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Rv.240815 – 01; Sez.4, n. 30616
del 07/05/2024, dep.26/07/2024, Rv. 286883 – 04; Sez.2,n.11934 del 05/10/2022, dep.21/03/2023, Rv. 284444 – 01; Sez. 4,n.14194 del 18/03/2021, Rv. 281016 – 01; Sez.5 ,n. 27318 del 07/03/2019, Rv. 276640 – 01; Sez.2,n.36930 del 04/07/2018, Rv.273519 – 01).
2. Il ricorso è fondato.
3. Va ricordato, in premessa che, come è noto, il giudice di rinvio nel caso in cui l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale- come nella specie- ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna d parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. Il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della prima decisione attinti da annullamento (Sez.6, n. 34127 del 06/07/2023,dep.02/08/2023, Rv.285159 01; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Rv. 261611).
Ed è stato precisato che, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale – come nella specie -, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez.2, n. 335 del 09/06/2023, Rv.285142 – 01; Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013; Rv. 256893).
Va, poi, anche ricordato che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.03/04/2018, Rv.272430 – 01, che hanno precisato che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
Nella specie, la sentenza impugnata, pur conformandosi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento (il principio dell’affidamento, specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilit concreto) riesaminando il punto devoluto dalla sentenza rescindente ha espress una motivazione viziata e carente in ordine agli elementi di fatto rilevanti a della compiuta valutazione di quanto devoluto.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta imprudente d vittima non fosse in concreto prevedibile dall’imputato, esprimend argomentazioni assertive e prive di adeguato confronto con le argomentazioni d segno contrario esposte, in maniera specifica, nella decisione di primo grado e n analizzando ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi d prevedibilità concreta (l’imputato procedeva in un tratto rettilineo, in condizi buona visibilità su entrambi i lati e con manto stradale in buone condizion manutenzione, in un momento in cui la strada era poco trafficata, ad una veloci inferiore a quella massima prevista nei centri abitati, l’avvicinarsi di una mo evidenziato dal rombare del suo motore, l’impatto si verificava nella corsi pertinenza del motoveicolo, tra lo stesso e la parte anteriore si dell’autovettura condotta dall’imputato); le argomentazioni, poi, risul complessivamente carenti perché non basate sul compiuto esame del materiale probatorio posto dal Tribunale (relazione dei VV.UU, relazione del CTU, dichiarazioni testimoniali) a fondamento della sentenza di condanna e pri dell’analisi della concreta condotta di guida tenuta dall’imputato, anche con an dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Il vizio motivazionale rilevato impone l’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice competete per valore in grado di appello, al quale è devoluto il compito di accer la fondatezza della pretesa risarcitoria nonchè di liquidare le spese tra l anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legitt
Così deciso il 30/01/2025