Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a GARBAGNATE MILANESE il
13/06/2000
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ARESE il DATA_NASCITA, imputato;
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE, resp. civi;
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i Difensori: in difesa della Parte Civile ricorrente COGNOME NOME è presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del Foro di MILANO che, dopo aver esposto le ragioni insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso chieden l’annullamento della sentenza impugnata; è altresì presente l’avvocato NOME COGNOME, del Foro di MONZA, in difesa del RAGIONE_SOCIALE Civile RAGIONE_SOCIALE che chiede il rigetto del ricorso; è presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME il quale, associandosi alle conclusioni del P.G., chiede la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano il 13 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dalla parte civile NOME COGNOME, con cui il Tribunale di Monza il 10 giugno 2021, all’esito del dibattimento, ha assolto NOME COGNOME, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall’accusa di lesioni personali stradali gravissime di cui all’art. 590-bis cod. pen., fatto contestato come commesso il 15 ottobre 2017.
La contestazione elevata dal P.M. è la seguente: avere, per colpa generica (imprudenza, negligenza ed imperizia) e specifica (violazione degli artt. 140 e 154, comma 1, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), provocato un incidente stradale il 15 ottobre 2015 da cui sono derivate lesioni gravissime e danni permanenti ad NOME COGNOME.
In particolare, mentre NOME COGNOME, alle 16.30, alla guida di un’autovettura all’interno di un centro abitato, lungo una strada a doppio senso di circolazione, si accingeva ad effettuare una svolta a sinistra, avendo omesso secondo l’accusa – di comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale, in particolare, non essendosi preventivamente assicurato di poter effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione degli altri utenti della strada, avrebbe causato, anche se non per sua esclusiva colpa, l’impatto della parte laterale anteriore sinistra della macchina con la parte anteriore laterale destra della moto condotta da COGNOME, che, procedendo nella stessa direzione dell’auto, avrebbe, sempre secondo il P.M., violato gli artt. 146, comma 2, e 148, comma 12, del codice della strada, avendo superato la linea longitudinale continua di mezzeria che vietava il sorpasso e avendo intrapreso manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione, prima sorpassando un’altra vettura e poi affiancando quella condotta dall’imputato. A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella e si è procurato lesioni gravissime, con seri postumi permanenti.
Il Tribunale, richiamati i principi di diritto applicabili al caso di specie, riferito la ricostruzione dei fatti della parte offesa, che ha ritenuto non credibil in quanto smentita da testimoni oculari indifferenti, i quali hanno concordemente dichiarato che l’imputato procedeva a bassa velocità, essendo ripartito dopo un semaforo rosso distante circa 250 metri, e che aveva tempestivamente attivato l’indicatore di direzione sinistro, mentre il motociclista procedeva ad alta velocità, che è stata stimata in quasi 70 chilometri all’ora circa dal consulente
dall’imputatò, con valutazione fatta motivatamente propria dal Tribunale, che ha disatteso la difforme ricostruzione della parte civile, anche tendo conto dei danni riportati dai mezzi e della distanza (di ben 25 metri) dal punto di impatto alla quale il corpo della persona offesa, dopo la rovinosa caduta, si è fermato. Si è ritenuto da parte del Tribunale essere stata la velocità dell’auto al momento dell’urto di circa 10-15 km/h e la manovra di soprasso della moto posta in essere in maniera repentina, azzardata, pericolosa e concretamente imprevedibile.
La Corte di appello, su impugnazione della parte civile, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei datti e la valutazione degli stessi operata dal giudice di primo grado, integrando il ragionamento con le seguenti considerazioni:
ha specificato il metodo di calcolo seguito dal consulente della difesa, valutato attendibile, metodo che maggiora del 30% (così giungendo sino a circa 70 km/h) la velocità relativa al lancio dei corpi senza turbativa (circa 50-53 km/h), avendo il motociclista prima della caduta al suolo urtato contro la segnaletica stradale;
ha inoltre valorizzato, a conferma della correttezza del riferito calcolo, la entità dei danni all’automobile, che descrive, e la concorde dichiarazione di due testi oculari (NOME COGNOME e NOME COGNOME), stimati indifferenti, che hanno descritto la velocità della moto come “sostenuta”;
ha ritenuto non attendibile il diverso calcolo effettuato dal c.t. della p.o. poiché lo stesso è partito dal presupposto di fatto che l’auto non abbia rallentato, mentre tale circostanza è stata nettamente smentita da un testimone oculare (NOME COGNOME), oltre che dalla moglie dell’imputato, trasportata dallo stesso;
ha ritenuto attendibili i due testi (COGNOME e COGNOME) anche quanto alla previa tempestiva segnalazione da parte dell’imputato dell’intenzione di svoltare azionando la freccia sinistra ed alla esatta collocazione del punto d’urto, oltre la linea di mezzeria (sottolineando che dopo l’impatto l’auto non è stata spostata), circostanze che – si è sottolineato – ulteriormente smentiscono i presupposti da cui muove la ricostruzione del consulente della p.o., che aveva sostenuto, tra l’altro, essere l’impatto avvenuto appena oltre la linea di mezzeria;
per concludere che non vi è prova della responsabilità dell’imputato, quantomeno non oltre ogni ragionevole dubbio.
5.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali, richiamati alcuni precedenti di legittimità, denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 154 del d. Igs. n. 285 del 1992, e 125, 192, 546 e 603 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, oltre che travisamento della prova decisiva in relazione al punto d’urto del sinistro, che sarebbe avvenuto appena oltre la linea di mezzeria, circa un metro, proprio come dichiarato dall’imputato nel corso dell’esame all’udienza dell’Il febbraio 2023, riferendosi per stralcio nel ricorso i contenuto del relativo verbale.
Si sostiene che l’aumento del 30% della velocità stimata della moto per effetto dell’urto del corpo della persona offesa contro corpi fissi non sarebbe supportato da spiegazione scientifica.
I giudici di merito avrebbero – erroneamente ed illegittimamente privilegiato la prova dichiarativa su quella scientifica, che era stata correttamente introdotta dalla parte civile attraverso il proprio consulente.
Si ritiene da parte del ricorrente che l’auto, svoltando verso sinistra alla velocità di circa 17 km/h, abbia percorso lo spazio di 2,95 metri dalla linea di mezzeria al punto d’urto in 0,63 secondi, tempistica che non si potrebbe conciliare con la possibilità di percorrere i circa 50-70 metri dalla vettura in sol 0,63 secondi, anche se la velocità della moto fosse stata di 70 km/h.
Inoltre: stando ai calcoli svolto nella consulenza dell’imputato, cui hanno aderito i giudici, l’incidente non si sarebbe potuto verificare poiché in 3-4 secondi l’auto, procedendo a 17 km/h, avrebbe percorso più di 16 metri e, quindi, avrebbe termiNOME di attraversare la strada ed imboccato la stradina laterale verso la quale era diretto.
Ancora: si afferma nel ricorso che, se NOME COGNOME avesse effettuato una manovra di sorpasso repentina, procedendo alla velocità di 70 km/h, come ritenuto dai giudici di merito, sicuramente «a tale velocità avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito fuori strada ancor prima di giungere all’impatto» (così alle pp. 9-10 del ricorso).
La Corte territoriale, concentrandosi sulla condotta del motociclista, avrebbe violato l’art. 154 del codice della strada, in quanto, in realtà, il conducent dell’auto non avrebbe intrapreso la manovra di svolta a sinistra con tutte le cautele necessarie: e il fatto stesso, incontestabile, che la vettura sia stata trovata ferma oltre la linea di mezzeria comproverebbe l’imprudenza dell’automobilista nel caso di specie.
5.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego da parte della Corte di appello di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tramite perizia cinematica. I giudici di merit infatti, avrebbero errato nel cimentarsi in una «decifrazione “privata” e perciò
mal calibrata degli elementi contenuti negli elaborati e nelle dichiarazioni testimoniali con l’ovvia conseguenza marchiani errori interpretativi» (così alla p. 12 del ricorso), non potendo il giudice disattendere i risultati di u elaborato tecnico sulla base della propria scienza personale, ciò che la Difesa della parte civile impugnante ritiene essersi verificato nel caso di specie.
La Corte territoriale avrebbe distorto i dati istruttori emersi in tema di velocità e di punto d’urto ed avrebbe omesso di confrontarsi effettivamente con le doglianze che erano state svolte in appello.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
5.3. La Parte ricorrente ha chiesto la trattazione orale del processo.
Le difese dell’imputato e del responsabile civile (RAGIONE_SOCIALE) con memorie entrambe del 29 aprile 2024 hanno chiesto la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.
2. I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La ricostruzione del consulente della parte civile è stata confutata non già sulla base di una “scienza privata” dei giudici, come sostiene nell’impugnazione la parte civile, ma sulla base di quanto ritenuto dal consulente dell’imputato, integrato e rafforzato dalle dichiarazioni rese a dibattimento da – almeno – due testi ritenuti indifferenti nel doppio grado di merito, con valutazione peraltro non contestata dalla Difesa.
Il ricorso, inoltre, è costruito in fatto ed è basato su affermazioni, almeno in parte, meramente assertive, manifestando il mero dissenso soggettivo del ricorrente rispetto alla ricostruzione effettuata e alle valutazioni operate dai giudici di merito. Ciò con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla pretesa violazione del codice della strada da parte dell’automobilista nell’accingersi alla manovra di svolta, violazione che è stata esclusa da entrambi i giudici di merito ma contrastata, in maniera assai vaga, alle pp. 10-11 del ricorso.
La Corte di appello (p. 9 della sentenza) ed il Tribunale (pp. 9-10) hanno concordemente ritenuto, con motivazione non illogica e non incongrua, che nulla avrebbe potuto fare l’imputato per evitare l’impatto, stante la manovra improvvida ed inaspettata della vittima.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione al diniego della Corte territoriale di disporre la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale tramite perizia, si osserva che la dispos invocata presuppone il ribaltamento della sentenza di primo grado, ipotesi c non si è realizzata nel caso di specie (arg. ex Sez. U, n. 22065 del 28/01/2 Cremonini, Rv. 281228-02, in motivazione).
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per le (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso il 16/05/2024.