Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a POLLA il 20/09/1989 PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza emessa il 17/01/2019 dal Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato previsto dall’art.589, commi 1 e 2, cod.pen., commesso in danno di NOME COGNOME ed NOME COGNOME e – previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e della riconosciuta attenuante di cui all’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., sulle contestate aggravanti – ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, con conferma della condanna solidale dell’imputato e del responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestato all’imputato di avere – alla guida dell’autoarticolato tg. CODICE_FISCALE lungo la strada Foggia-Lucera per colpa generica consistente in imprudenza, negligenza e imperizia e per colpa specifica consistente nella violazione degli artt. 142 e 143 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, procedendo a una velocità di 90 km orari (superiore rispetto a quella consentita di 70 km orari), spostandosi imprevedibilmente a sinistra sulla corsia di sorpasso e senza azionare l’indicatore di direzione, cagionato l’urto con la vettura condotta dal Pepe dal quale era derivata la morte del guidatore e della passeggera.
La Corte territoriale ha premesso che – sulla base degli elementi probatori vagliati dal Tribunale (ovvero gli accertamenti compiuti dagli operanti e le consulenze tecniche della parte civile e del p.m.) – era emersa una ricostruzione dei fatti corrispondente a quella indicata nel capo di imputazione; essendo risultato che l’imputato – in presenza di un limite di velocità pari, per glí autoarticolati, a 70 km orari – stava procedendo a una velocità di 90 km orari e aveva invaso l’altrui corsia di sorpasso senza azionare gli indicatori di direzione e senza accertarsi del sopraggiungere della vettura Mercedes condotta dal Pepe, la quale stava viaggiano a una velocità stimata di circa 150 km orari; che, a seguito dell’urto tra la parte anteriore destra della Mercedes e la parte posteriore sinistra dell’autoarticolato, la vettura del Pepe aveva urtato contro il guard rail situato sulla sinistra capovolgendosi e determinando lo sbalzo fuori dall’auto del guidatore e della terza trasportata.
La Corte ha quindi esaminato i motivi di gravame articolati dalla difesa dell’imputato e della responsabile civile Allianz S.p.aRAGIONE_SOCIALE ha rigettato i motivi inerenti alle doglianze di carattere processuale riguardanti la violazione del diritto al contraddittorio sotto il profilo del mancato coinvolgimento – quale responsabile civile – del datore di lavoro dell’imputato, dal mancato esame di memori&difensivgF
(contenendo le stesse delle argomentazioni da ritenersi esaminate nel complessivo contesto della sentenza impugnata), dal dedotto difetto di valutazione della certificazione medica prodotta dal difensore dell’imputato all’udienza del 7/06/2018 (atteso il mancato svolgimento, in tale udienza, di attività processuale) nonché quelli inerenti alle istanze di rinnovazione istruttoria formulate ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen..
In punto di ricostruzione del fatto, la Corte territoriale ha rilevato che gli elementi acquisiti non consentivano una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata da parte del Tribunale, tanto sulla base dell’esame dei luoghi e della posizione delle autovetture oltre che dei danni dalle stesse riportati; rilevando in particolare come, contrariamente alla prospettazione dell’appellante, fosse stato compiutamente individuato il punto d’urto tra i due mezzi e intervenuto a seguito di collisione tra la parte anteriore destra della Mercedes e la parte posteriore sinistra del semirimorchio; ha quindi rilevato che il punto decisivo per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non era dato dalla velocità tenuta dal camion ma dalla operata invasione della corsia di sorpasso, elemento da ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio così come la sua rilevanza causale rispetto alla collisione e al successivo urto con il guard rad / atteso lo spazio della corsia di marcia concretamente invaso.
In ordine ai profili di colpa ravvisabili nei confronti dell’imputato, la Corte territoriale ha ritenuto di fare richiamo al disposto dell’art.140 del d.lgs n.285/1992 nonché ai limiti in tema di principio di affidamento in relazione alle altrui condotte violative delle disposizioni in tema di circolazione stradale e ritenendo altresì pertinente il richiamo, operato nel capo di imputazione e nella sentenza gravata, alla colpa generica così come quello alla mancanza di fattori sopravvenuti idonei a escludere la sussistenza del nesso causale; tanto pure in presenza della condotta tenuta dal Pepe, che viaggiava incontestabilmente a una velocità superiore rispetto a quella consentita; ritenendo, altresì, non tale da escludere il nesso di causalità il fatto che l’esame alcolimetrico condotto sulla persona del Pepe avesse denotato un tasso (1,13 g/l) superiore rispetto ai limiti di legge.
La Corte territoriale ha invece ritenuto fondati i motivi attinenti alla dosimetria della pena e alla rilevanza del concorso di colpa della persona offesa, il cui contributo al verificarsi dell’evento è stato stimato dal giudice d’appello nella misura del sessanta per cento, ritenendo quindi applicabile – in correlazione al principio del favor rei la circostanza attenuante prevista dall’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., giungendo alla conseguente rideterminazione della pena nel senso suddetto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., la nullità della sentenza conseguente al mancato esame di due memorie difensive prodotte alle udienze del 21/06/2018 e del 12/07/2018 e al rigetto della richiesta di espletamento di una perizia-
Ha premesso che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro avevano operato una analitica descrizione della vettura condotta dalla vittima con identificazione del relativo numero di telaio; emergendo dalla scheda tecnica corrispondente a tale numero che la vettura si identificava in una Mercedes Benz SL 55 AMG e non in una Mercedes Benz SLK, come riportato dai Carabinieri; derivandone che i consulenti di parte non avrelDbe t correttamente identificato la vettura effettivamente coinvolta nel sinistro in questione, considerando che i due modelli predetti hanno telai diversi e dimensioni diverse, con conseguente lacuna motivazioné”della sentenza impugnata / anche per avere immotivatamente disatteso il contenuto delle memorie predette; ha dedotto che, nella memoria difensiva del 12/07/2018, era stato dato atto di una velocità del mezzo condotto dal COGNOME, al momento dell’urto, di 184 km orari e che il punto d’urto sarebbe stato individuato in modo errato così come ha contestato il dato in base al quale la Mercedes avrebbe ruotato dopo l’urto, elemento smentito dalle evidenze di carattere tecnico e rilevato dai Carabinieri sulla base del rilascio della tracce gommose; ha dedotto che sarebbe stata apodittica la conclusione dei giudici di merito in base alla quale il mezzo condotto dall’imputato avrebbe sbandato per andare a invadere la corsia di sorpasso, argomentando come la sentenza non avesse tenuto adeguato conto dello stato psicofisico del conducente della Mercedes derivante anche dal suo stato di ebbrezza e della possibile ricostruzione alternativa operata dal consulente del p.m. in base al quale l’invasione della corsia avrebbe comunque potuto consentire alla persona offesa di poter passare nello spazio libero. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per omessa acquisizione di una prova già ammessa, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha dedotto che, in sede di primo grado, non era stata valutata una prova già ammessa e in ordine alla quale non era stata disposta la rinnovazione in grado di appello, con specifico riferimento all’acquisizione di un filmato relativo all’incidente e detenuto dalla RAGIONE_SOCIALE; deducendo come la Corte avesse incongruamente ritenuto non pertinente la relativa richiesta.
Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per erronea applicazione di legge – ai sensi dell’art.606, cornma 1, lett.b),
cod.proc.pen. – in relazione all’art.597 cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra la pena principale e la pena accessoria con conseguente illogicità e difetto di motivazione; ha dedotto che la Corte, nel ridurre la pena detentiva, non aveva provveduto a una corrispondente diminuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida senza fornire adeguata motivazione sul punto.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, vedendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità dell motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Il primo motivo è inammissibile, in parte perché manifestamente infondato e in parte per difetto di specificità estrinseca, essendo stato omesso l’effettivo confronto con le ragioni poste alla base della sentenza impugnata.
In ordine al punto relativo alla dedotta e oimessa valutazione delle memorie difensive prodotte nel corso del primo grado di giudizio alle udienze del 21/06/2018 e del 12/07/2018, va ricordato che – in riferimento al disposto dell’art.121 cod.proc.pen. – l’omessa valutazione di una memoria non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte (Sez.. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272009; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, COGNOME, Rv. 279578, tra le altre), fermo restando che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di
impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511).
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha dato atto di come le relative memorie fossero state – sia pure succintamente – prese in esame e valutate da parte del Tribunale (che aveva ritenuto le considerazioni ivi contenute del tutto prctive di plausibilità tecnica), provvedendo comunque analiticamente ad esaminare e confutare le argomentazioni ivi contenute in sede di esposizione della motivazione.
Il tutto con argomentazioni in relazione alle quali il motivo di ricorso – nel riprendere pedissequamente quanto già esposto in sede di motivo di appello omette, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto; ricordando sul punto che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
In particolare, la difesa del ricorrente ha riproposto la questione inerente alla corrispondenza tra il numero di telaio dell’autovettura coinvolta nel sinistro e il modello indicato dagli operanti in sede di rilievi svolti nell’immediatezza del sinistro; con argomentazione della quale la Corte territoriale ha rilevato 9 l’inconsistenza – attribuendola un evidente errore materiale compiuto nella redazione dell’atto di polizia giudiziaria – e vedendosi, in tutta evidenza, in deduzione del tutto inidonea a riverberarsi sulla ricostruzione della dinamica dell’evento.
Il ricorso ha altresì riproposto le doglianze inerenti alla dedotta errata individuazione del punto d’urto e, specificamente, la considerazione in base alla quale la Mercedes condotta dal Pepe non potrebbe aver assunto una rotazione di centottanta gradi dopo l’impatto, in considerazione dello spazio di invasione della corsia di sorpasso da parte dell’autoarticolato.
Anche tale affermazione, peraltro, omette del tutto il necessario raffronto critico con le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato che in nessun punto della motivazione di primo grado si era fatta menzione della dedotta ampiezza della rotazione, sottolineando – al contrario – come, in considerazione della larghezza della carreggiata (pari a sette metri) e anche elidendo lo spazio occupato dall’autoarticolato, l’auto aveva compiuto una rotazione ben più contenuta prima di finire sul guard rail per poi espellere i corpi delle vittime.
Quanto alle rimanenti considerazioni spiegate nel motivo di ricorso, le stesse sono volte essenzialmente a sottolineare gli aspetti colposi della condotta tenuta dal Pepe; in tale modo, pure, omettendo del tutto di confrontarsi con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, la quale di tali aspetti (e, specificamente, dell’elevata velocità e del tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti) ha dato ampiamente conto, ponendo tale valutazione alla base del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen..
4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In primo luogo, il ricorrente ha riproposto l’assunto difensivo in base al A quale la richiesta di acquisizione del filmato dell’incidente, assertivamente detenuto presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata ammessa da parte del Tribunale; non confutando in alcun modo l’argomentazione spiegata dalla Corte territoriale e in base alla quale la relativa era stata meramente proposta al Tribunale all’udienza del 9/06/2015 e poi non riformulata al momento delle conclusioni.
In ogni caso, non appare in alcun modo censurabile la motivazione della Corte nella parte in cui ha rigettato la relativa richiesta di rinnovazione istruttoria, atteso il principio in forza del quale, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva – come nel caso di specie – in una attività meramente “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R. Rv. 282633).
Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., atteso che la richiesta di gradazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non aveva formato oggetto di devoluzione di fronte al giudice d’appello.
Dovendosi comunque richiamare, sul punto e in relazione all’argomentazione difensiva, che nei casi di applicazione, da parte del giudice’ della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di
un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, ella luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente va altresì condannato – in solido con il responsabile civile – alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudi2:io di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabille civile Allianz s.p.a., delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili nel presente grado di legittimità, che si liquidano come segue: euro 6.000 in favore ch COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; euro 3.900 in favore di COGNOME NOME e NOME; euro 5.700 in favore di NOME, NOME, NOME e NOME, per tutti oltre accessori come per legge.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente