Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a CARRARA il 05/01/1977
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 ottobre 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 2 maggio 2022 dal Tribunale di La Spezia, ha condannato l’imputata COGNOME alla pena di mesi due di reclusione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590 bis cod. pen., in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., commesso in La Spezia il 22 luglio 2016 in danno alla persona offesa NOMECOGNOME
Ha condannato, altresì, la medesima e la RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla civile costituita, NOME COGNOME, per la cui liquidazione definitiva ha rimesso le part davanti al giudice civile competente, riducendo l’importo della somma liquidata a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, a euro 5.000, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile
Ha confermato, in ultimo, in capo a COGNOME la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi quattro.
Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito emerge che la mattina del 22 luglio 2016 la centrale operativa della Polizia Municipale di La Spezia aveva inviato una pattuglia in INDIRIZZO a seguito della segnalazione di un sinistro stradale tra un autoveicolo e un motociclo. Giunti sul posto, gli agenti trovavano l’autovettura TARGA_VEICOLO, di proprietà e condotta dall’imputata, rimossa dalla stessa dal punto dell’impatto e posizionata all’ingresso del controviale lato Arsenale della Marina Militare verso Portovenere, e il motociclo Piaggio Vespa tg. CK78521, condotto dalla persona offesa, a terra vicino al margine sinistro della carreggiata rispetto all’originario senso di marcia in direzione Portovenere.
Sulla base delle testimonianze degli operanti della Polizia Municipale e di COGNOME Gabriele, un automobilista che percorreva il medesimo tratto di strada in direzione opposta, é stato accertato che l’imputata, che si trovava alla guida della propria autovettura incolonnata su INDIRIZZO in direzione Portovenere,in corrispondenza del varco di accesso al controviale di sinistra, aveva impostato una manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi di non creare intralcio o pericolo agli altri uten della strada e senza attivare la freccia direzionale. In tal modo era andata a collidere con la parte destra del motociclo condotto dalla persona offesa che proveniva da tergo nella stessa direzione dell’autovettura e che stava effettuando una manovra di sorpasso a sinistra delle auto incolonnate restando all’interno della propria linea di mezzadria. Il Chiaro, caduto a terra, scivolava fino a ad arrestarsi a circa un metro davanti all’auto condotta dal Mercante, procurandosi “la frattura vertebrale Li e la frattura di clavicola con prognosi di giorni sessanta”.
2.1. Il Tribunale, nell’affermare la responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto, ha, pertanto, disatteso la differente ricostruzione del fatto consulente della difesa, COGNOME Umberto, il quale, aveva ritenuto che l’auto dell’imputata fosse ferma e non avesse ancora iniziato la manovra di svolta a sinistra al momento dell’impatto con il motociclo.
2.2. La Corte territoriale, condividendo la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di prime cure, ha, tuttavia, ritenuto che vi fosse un contributo colposo anche della persona offesa, alla quale doveva essere rimproverata una condotta imprudente nella guida del motociclo ovvero non rispettosa delle regole poste in materia di circolazione stradale. Infatti, il giudice del gravame ha ritenuto che la manovra di sorpasso delle auto incolonnate posta in essere dal Chiaro non solo è stata effettuata a velocità non prudenziale, ma anche in corrispondenza di un’intersezione ove era certamente vietata in violazione dell’art. 148, comma 11, d. Igs. n. 285 del 1992.
Pertanto, alla luce di queste ultime considerazioni, la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590 bis cod. pen., in quanto l’evento dannoso patito dal Chiaro non era conseguenza esclusiva della condotta tenuta dalla COGNOME.
Avverso tale sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 500 cod. proc. pen. nonché la carenza assoluta di motivazione, in relazione all’utilizzabilità della testimonianza di COGNOME COGNOME resa in sede dibattimentale.
Si assume che la Corte di appello non ha risposto in ordine alla censura proposta in appello circa l’utilizzo delle precedenti dichiarazioni rese dal teste Marcante in violazione dell’art. 500 cod.proc.pen., atteso che non é consentita l’acquisibilità del verbale delle dichiarazioni rese in sede di indagini utilizzato ai fini del contestazioni.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis cod. pen., l’illogicità della motivazione in relazi all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Si assume che la Corte territoriale, nel negare il riconoscimento del fatto di particolare tenuità in ragione dell’entità del danno, é illogica laddove ha ritenuto un concorso di colpa del danneggiato che incide sulla valutazione della condotta tenuta dal soggetto attivo.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
Va premesso che è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024).
Nella specie, a prescindere dal rilievo che se mai la doglianza investirebbe l’attendibilità del teste e non già la validità della prova testimoniale acquisita, sentenza impugnata ha chiarito che il teste COGNOME COGNOME, il quale proveniva con la propria auto in direzione opposta rispetto a quella della Guelfi, aveva riferito che la stessa aveva svoltato di colpo senza mettere la freccia così andando a collidere con il motorino condotto dal Chiaro. Tale circostanza, a prescindere dalla mancanza di ogni allegazione difensiva in tal senso, non assume alcuna valenza decisiva nell’iter logico motivatorio seguito dalla decisione, posto che la Corte di merito ha ritenuto che chi intende effettuare una manovra di svolta a sinistra oltre a segnalare la propria intenzione deve comunque prestare attenzione alla eventuale presenza di altri veicoli che seguano o che stiano sopravvenendo ed evitare che la propria manovra possa provocare pericolo o intralcio, esattamente ciò che non é stato fatto dall’imputata che iniziò la manovra di svolta senza effettuare tale preventivo controllo con la dovuta attenzione. Aggiungendo che la dinamica del sinistro é stata ricostruita attendibilmente anche a volere prescindere dalla questione concernente l’avvenuto o l’omesso segnalamento della svolta.
2. Il secondo motivo é manifestamente infondato.
Va premesso che, ai fini del riconoscimento (o del diniego) della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. Pen, il giudice deve motivare sulle forme d estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).
Il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai crite di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Nel caso di specie, la Corte ha dato conto delle ragioni per cui l’offesa cagionata dal reato non poteva considerarsi di particolare tenuità con un richiamo stringato,
ma pertinente, alla gravità del danno alla salute riportato dal Chiaro ed alla notevole entità delle conseguenze lesive, non potendo assumere alcuna incidenza rispetto a tale valutazione il riconoscimento del concorso di colpa della vittima che ben può coesistere con una condotta macroscopicamente colposa dell’autore del reato.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7.2.2025