Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME AndreaCOGNOME nato a Lanusei, il 19/01/1977 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 novembre 2024 – pronunciata nel giudizio di rinvio, avente ad oggetto il solo profilo del concorso di colpa della conducente dell’altro veicolo coinvolto, scaturito dalla sentenza di annullamento parziale Cass., Sez. 4, n. 19287 del 06/04/2022 – la Corte d’appello di Roma ha confermato – quanto alla responsabilità penale – la sentenza emessa in data 25 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 589 cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte del passeggero dell’autovettura che aveva tamponato mentre impegnava la corsia centrale dell’autostrada, trovandosi alla guida di un autobus.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della condotta della conducente dell’auto tamponata. Il giudice del merito, ad avviso della difesa, ha violato l’art. 627 cod. proc. pen., omettendo di applicare i principi interpretati stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono al giudicante di valutare la rilevanza causale della condotta del conducente, le specifiche violazioni del codice della strada a questo ascrivibili, e, inoltre, l’eventual efficienza causale di tali violazioni nell’eziologia dell’evento.
2.2. Con un secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 40, 41 cod. pen., 141, 143, 162 cod. strada. Il giudice del merito – afferma la difesa – non ha applicato correttamente le norme che presiedono all’accertamento del nesso di causalità, avendo omesso di valutare il comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato, consistito nell’avere marciato sull’autostrada ad una velocità eccessivamente ridotta, costituendo intralcio per la circolazione.
2.3. In terzo luogo, si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al contributo causale della conducente del mezzo tamponato. Per la difesa, il giudice del merito, pur avendo ricavato dalle dichiarazioni della stessa conducente l’esistenza di un guasto dell’auto tamponata, ha tuttavia omesso di valutare le conseguenze di tale situazione e il contegno prudenziale che quel soggetto avrebbe dovuto tenere per governarla: sotto questo profilo il giudice non ha motivato in ordine all’assenza di colpa della conducente tamponata, la quale, trovandosi alla guida di un veicolo in avaria, avrebbe dovuto attivare le cautele indicate dell’art. 162 cod. strada, ovvero l’accensione delle luci di emergenza. La difesa denuncia ulteriori carenze motivazionali sulla valutazione della scelta di quella conducente di prendere la corsia centrale, anziché quella di emergenza, o di destra, e sulla spiegazione delle ragioni per cui quel comportamento, che integrava violazione dell’art. 141 cod. strada, non dovesse essere considerato un intralcio alla circolazione, o una violazione dell’art. 143 comma 5 del codice della strada, o comunque per quale ragione non si sia ritenuto che il conducente tamponato avrebbe potuto intraprendere alternative più sicure.
2.4 Con un quarto motivo, si denuncia il vizio di motivazione per aver considerato in modo contraddittorio o illogico le dichiarazioni del conducente e dei passeggeri del bus. Il ragionamento giudiziale si espone a censura per aver affermato che la velocità di 60 km/h, alla quale viaggiava l’auto tamponata, non costituiva intralcio per la circolazione, avendo tuttavia omesso di spiegare come
tale affermazione potesse considerarsi compatibile con il flusso del traffico autostradale in una corsia destinata al sorpasso.
2.5. Con un quinto motivo, si denuncia la violazione di legge, in quanto la Corte d’appello ha affermato l’esistenza in un limite minimo di velocità di 60 km/h, consentito nella corsia centrale autostradale, senza tuttavia indicare la fonte normativa di tale regola di condotta, che non si rinviene quantomeno nel codice della strada.
2.6. Con un sesto motivo, si lamenta il vizio di motivazione. Al riguardo, si afferma, che il giudice del merito ha omesso di motivare in relazione al limite minimo consentito di velocità, senza aver tenuto conto della massima di esperienza secondo cui le automobili in autostrada viaggiano tra i 130 km/h e i 100 km/h, e pertanto del pericolo innescato dalla circolazione di un mezzo alla velocità di 60 km/h.
2.7. Con un settimo motivo, si lamenta l’erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione e la sospensione condizionale della pena. Il giudice del merito ha errato nel ritenere che l’imputato avesse già goduto per due volte del beneficio di quell’articolo 163 cod. pen. in quanto tale conclusione si pone in contrasto con i principi interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittim secondo cui il precedente penale per reato successivamente depenalizzato non può essere considerato ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.8. Con requisitoria depositata in data 15 maggio 2025, il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando l’adeguatezza della velocità tenuta dal conducente tamponato, con conseguente esclusione dell’incidenza eziologica della sua condotta.
2.9. Con memoria di replica, depositata in data 29 maggio 2025, la difes adell’imputato sottolinea la pericolosità della condotta tenuta dal conducente tamponato, richiamando nuovamente gli elementi posti a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché caratterizzato da genericità. La difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, sostanzialmente ribadendo – con censure tra loro parzialmente sovrapponibili e ripetitive dei motivi di merito – una prospettazione fattuale basata sull’arbitraria valorizzazione di elementi la cui rilevanza è stata motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata, quali il limite di velocità
inferiore sulla corsia percorsa dal veicolo tamponato, l’intralcio alla circolazione, o l’incidenza causale dell’omessa segnalazione della pretesa avaria del veicolo.
1.1. Sul primo motivo, relativo mancato esame del concorso colposo della vittima, è sufficiente qui evidenziare come il giudice del merito abbia esaustivamente risposto sul punto, escludendo in motivazione che, nel tratto autostradale interessato e nella corsia in questione, vi fosse un limite minimo di velocità di 80 km all’ora; e ciò a fronte di mere asserzioni difensive di segno contrario. La sentenza ha, dunque, logicamente affermato che la conducente dell’auto tamponata viaggiava con una velocità consentita ed era stata colpita esclusivamente a causa della negligente condotta di guida dell’imputato, il quale semplicemente non sì era avveduto della sua presenza.
1.2. Con riguardo al secondo e al quarto motivo, riferiti alla velocità tenuta dal veicolo tamponato, deve richiamarsi quanto già affermato circa l’inesistenza di un limite minimo di 80 km all’ora e circa la non configurabilità di un intralci per la circolazione, in quanto la velocità di 60 km all’ora risultava compatibile con la marcia nella corsia centrale dell’autostrada. Sul punto, merita ribadire che, in assenza di un limite minimo posto dalla legge, deve essere l’imputato a provare l’esistenza di un limite minimo, indicato in quel tratto di strada, o l’esistenza fatti obbiettivi da cui dedurre l’obbligo di tenere almeno quella velocità; i assenza di tale indicazione – come nel caso di specie – deve ritenersi che nessun intralcio alla circolazione potesse sussistere.
1.3. Con riguardo al terzo motivo – che lamenta la mancata attivazione delle cautele per far fronte all’avaria del veicolo – ha correttamente escluso la rilevanza di tale elemento quale possibile indice del concorso colposo della conducente tamponata. Si è evidenziato, infatti, che l’imputato era pienamente in grado di vedere il veicolo tamponato a distanza, dal momento che questo viaggiava ad una velocità contenuta, nella corsia centrale dell’autostrada, in una giornata di sole in luglio, traendone, in modo del tutto logico, la conseguenza che questi avrebbe potuto agevolmente evitare il tamponamento. Con riguardo all’avaria e all’incidenza che questa avrebbe avuto sul sinistro, il giudice del merito, a seguito dell’esame del compendio probatorio, ha ritenuto non provata la causalità di questa rispetto al sinistro, per la genericità degli elementi addott dalla difesa. Comunque, va ribadito che tale dato risulta del tutto irrilevante nel caso di specie, giacché la conducente tamponata viaggiava ad una velocità consentita in quel tratto. Ne emergono nel caso di specie, secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, movimenti imprevedibili dell’auto tamponata, che avrebbero potuto avere una qualche efficienza causale sul sinistro.
1.4. Quanto al quinto motivo, relativo all’omessa indagine circa la pericolosità della bassa velocità del conducente tamponato relativamente alle
condizioni del traffico, è sufficiente richiamare quanto evidenziato poco sopra circa la disciplina dei limiti di velocità l’inesistenza del limite inferiore asse dalla difesa del ricorrente.
1.5. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al sesto motivo che prospetta l’esistenza di una imprecisata massima di esperienza sulla velocità di circolazione in autostrada: tale massima non trova riscontro nel corpo normativo, né la sua eventuale applicabilità al caso di specie è stata in alcun modo spiegata dal ricorrente, che non ha indicato i dati oggettivi che ne avrebbero imposto l’applicazione. La difesa trascura, del resto, di affrontare sul piano critico le affermazioni dei giudici di primo e secondo grado circa la macroscopicità della disattenzione dell’imputato, il quale ha colpito in pieno giorno un’auto perfettamente visibile in autostrada, senza che quest’ultima avesse posto in essere particolari manovre o spostamenti.
1.6. Anche il settimo motivo, che deduce la mancata applicazione della sospensione condizionale per la depenalizzazione di reato per cui era stata precedentemente concessa, è generico. La difesa si limita infatti a prospettare l’esistenza di un reato depenalizzato per cui la sospensione era già stata applicata, ma non fornisce alcuna informazione rispetto al tipo e alla pena del reato indicato.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.