Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Bagno a Ripoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 23/03/2023 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, per l’imputato, la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 20091 in data 19 gennaio 2021 la Sezione Quarta della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza in data 16 gennaio 2020 della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME con sentenza in data 15 giugno 2018 del GUP del Tribunale di Pisa per l’omicidio colposo di NOME che, in sella a una bicicletta, precedeva l’auto dell’imputato nella stessa corsia e nello stesso senso di marcia.
Con sentenza in data 23 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Risa.
L’imputato con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all’accertamento del concorso di colpa del ciclista e con il secondo denuncia l’omessa risposta alla richiesta di sostituzione della revoca della patente di guida con la sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La Sezione Quarta della Corte di cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza in merito al concortp di colpa della vittima, ai fini dell’applicazione dell’attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. Secondo la Corte, la motivazione del concorso di colpa era inesistente: il perito aveva accertato che il ciclista, nel percorrere il breve rettilineo in ascesa, che collegava le due curve, viaggiava in prossimità del centro della propria corsia di marcia e non sul margine destro della carreggiata, come prescritto dall’art. 143, comma 2, cod. strada.
La Corte di appello di Firenze ha affermato che il perito aveva accertato che l’imputato procedeva, a bordo della Fiat 500, sul tratto di strada in cui la velocità massima consentita era di 40 km/h, a %0 km/h; che dai sopralluoghi non erano emersi segni di frenata; che, dopo aver colpito il ciclista, la cui bicicletta era stata scagliata a 21 metri dal presunto punto di impatto, l’auto aveva continuato la corsa verso destra, finendo fuori strada in un campo adiacente alla parte destra della carreggiata, a 78 metri di distanza dal luogo dell’incidente; che la vittima investita era rimasta a terra, sempre sulla parte destra della strada; che la vittima era facilmente visibile, considerato che indossava il giubbino giallo fluorescente.
Secondo i Giudici, il ciclista stava percorrendo la strada in salita e quindi procedeva piano nella metà della carreggiata verso destra; era stato travolto dall’auto, che rientrava a destra dal sorpasso a forte velocità, con elevata probabilità, tra il punto dove era stato trovato lo scaldacollo e i punti dove erano stati ritrovati la fascia di cotone, le cuffie e il casco; considerato che la strada presentava delle asperità, che la carreggiata misurava tre metri, che gli effetti del ciclista erano stati trovati a 1 metro e 70 centimetri del bordo stradale, la responsabilità era esclusivamente dell’imputato, che si trovava forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che aveva fretta di raggiungere il lavoro.
Ritiene questo Collegio che tale ricostruzione non risponda alle richieste di approfondimento della sentenza rescindente. Infatti, non è in discussione la
responsabilità dell’imputato, ma la possibilità di applicargli l’attenuante con la diminuzione della pena fino alla metà, e con l’ulteriore precisazione che anche una minima percentuale di colpa potrebbe integrare l’invocata attenuante speciale. Tale evenienza passa per l’accertamento della posizione del ciclista nella carreggiata, siccome l’art. 143, comma 2, cod. strada stabilisce che “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata”. La Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione perplessa, perché prima ha ipotizzato che procedesse a 20-30 centimetri dal bordo stradale, poi a 50-70 centimetri, quindi, ha affermato che gli effetti personali erano stati trovati a 1 metro e 70 centimetri dal bordo strada.
Le ulteriori considerazioni dell’imputato, a precisazione della motivazione della sentenza – un veicolo dotato di ABS, come la 500 dell’imputato, non lascia segni di frenata, il limite di velocità nel tratto è di 90 km/h, i test relativi all’uso di stupefacenti erano risultati negativi -, non rilevano, perché attengono alla condotta dell’imputato e non a quella del ciclista.
Si registra inoltre un’omessa risposta alla richiesta di sostituzione della sanzione della revoca della patente con la sospensione già disposta dal Prefetto, questione ritenuta dalla Sezione Quarta assorbita dall’accoglimento del motivo sul concorso di colpa della vittima, ma non decisa nella sentenza rescissoria.
La sentenza della Corte di appello di Firenze va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze
Così deciso, il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente