Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39743 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Messina il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia COGNOME NOME, nata a Messina il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia COGNOME NOME, nata in Romania il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 28/05/2025 della Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili.
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 maggio 2025 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, previo riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestata al capo d della rubrica delle imputazioni, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni sei, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 12.400,00 di multa e di NOME COGNOME in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2400,00 di multa, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Ne consegue che l’affermazione della penale responsabilità:
per l’imputato COGNOME Ł intervenuta per i delitti di tentata estorsione aggravata (capo a della rubrica delle imputazioni), lesioni aggravate (capo b), sequestro di persona (capo c), cessione di sostanze stupefacenti (capo d);
per l’imputata COGNOME Ł intervenuta per il delitto di tentata estorsione aggravata (capo a della rubrica delle imputazioni), lesioni aggravate (capo b), cessione di sostanze stupefacenti (capo d);
per l’imputata COGNOME NOME intervenuta per i delitti di tentata estorsione aggravata (capo a della rubrica delle imputazioni), lesioni aggravate (capo b), sequestro di persona (capo c), furto (capo e) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento (capo f).
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Per COGNOME:
2.1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione di cui all’art. 606 lettere b), ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen., 546 cod. proc. pen. in relazione all’art. 63, quarto e quinto comma, cod. pen. in quanto la Corte di appello ha determinato la pena base per il reato piø grave di tentata estorsione, aggravata per avere commesso il fatto in piø persone riunite e nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen., per poi applicare l’aumento di due terzi per la recidiva reiterata ed infraquinquennale, in violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. che prevede che, se concorrono piø circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piø grave ma il giudice può aumentarla, nella misura massima di un terzo e non di due terzi, come effettuato dalla Corte di appello. In questo modo, la Corte di appello avrebbe applicato sia l’aumento per le due aggravanti ad effetto speciale (per avere commesso il fatto in piø persone riunite e nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) sia quello per la recidiva nella misura massima di due terzi e non di un terzo.
2.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione di cui all’art. 606 lettere b), ed e), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuta sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale unicamente sulla base delle risultanze del casellario giudiziale dell’imputato, senza verificare se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore.
2.1.3. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 526 cod. proc. pen. e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. per non avere la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, avendo tenuto conto solo della gravità del fatto e non anche della «dimensione soggettiva» dell’imputato, quale risulta dalla condotta dell’imputato antecedente e successiva al reato e dalla sua condotta processuale.
2.1.4. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 526 cod. proc. pen. e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. per non avere la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla misura della pena applicata all’imputato, che sarebbe eccessiva in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.2. Per COGNOME e COGNOME:
2.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione di cui all’art. 606 lettere b), ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen., 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. in quanto «il percorso argomentativo esternato a sostegno della decisione adottata si risolve in un ragionamento del tutto congetturale che peraltro tradisce plurimi evidenti errori tecnici che manifestano un palese travisamento della prova». In particolare, la Corte di appello, aderendo acriticamente al contributo dichiarativo offerto dalla persona offesa, non spiegherebbe in base a quale elemento sia possibile sostenere che la condotta sia ascrivibile all’imputata nØ nella sentenza della Corte di appello si dà atto delle modalità con le quali si era proceduto alla identificazione della COGNOME, se la persona offesa avesse operato un riconoscimento di persona o un riconoscimento fotografico (pag. 3 del ricorso).
2.2.2. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 526 cod. proc. pen. e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. per non avere la Corte di appello adeguatamente
motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche avendo tenuto conto solo della gravità del fatto e non anche della «dimensione soggettiva» delle imputate, quale risulta dalla condotta antecedente e successiva al reato e dalla condotta processuale.
2.2.3. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 526 cod. proc. pen. e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. per non avere adeguatamente motivato in ordine alla misura della pena applicata alle imputate.
2.2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alle ragioni per le quali Ł stata rigettata la richiesta di conversione della pena detentiva in quella della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto la Corte di appello ha rigettato la richiesta evidenziando che «non vi Ł prova in atti del consenso espresso da ciascuna delle due imputate alla sostituzione della pena e che, inoltre, non risulta conferita al difensore apposita procura speciale per chiedere la sostituzione della pena» (pag. 14 della sentenza impugnata) mentre le due imputate erano presenti all’udienza del 28 maggio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME Ł fondato nei limiti che verranno indicati.
Il secondo e terzo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME sono manifestamente infondati.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale unicamente sulla base delle risultanze del casellario giudiziale dell’imputato, senza verificare se la reiterazione dell’illecito fosse effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore.
In proposito, questa Corte ha chiarito che, nell’applicazione della recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, COGNOME, Rv. 256183-01; Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, non massimata).
Nel motivare l’applicazione della recidiva, la Corte di appello si Ł uniformata al criterio sopra richiamato, affermando che «dal casellario giudiziale emergono i presupposti formali che hanno portato alla contestazione in termini di reiterata ed infraquinquennale della recidiva in quanto una valutazione congiunta dei fatti oggetto degli innumerevoli precedenti penali dell’imputato (gli ultimi dei quali commessi negli anni 2015, 2017, 2019 e 2020, oggetto di sentenze divenute irrevocabili nei cinque anni antecedenti alla commissione dei fatti oggetto del presente giudizio) e di quelli oggi in esame impone senz’altro un giudizio di pericolosità qualificata dell’imputato» (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata).
2.2. Con il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME, si deduce un vizio di violazione di legge e di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
Nella fattispecie, i giudici di merito hanno congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre alla presenza di precedenti condanne nei confronti del COGNOME, quale indice di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, affermando che le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute «per la estrema gravità dei fatti e la spregiudicatezza ed efferatezza delle azioni compiute nonchØ per la personalità allarmante degli imputati, emersa dalle modalità con cui essi hanno agito e, per quanto riguarda il COGNOME, anche per i precedenti penali dello stesso» (pag. 14 della sentenza impugnata, pag. 12 della sentenza di primo grado).
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME Ł fondato e il suo accoglimento ha carattere logicamente assorbente rispetto al quarto motivo di ricorso.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce un vizio di violazione di legge ed al contempo un vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha determinato la pena base per il delitto di cui al capo A di tentata estorsione pluriaggravata dal fatto di essere stata commessa da piø persone riunite e nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen., computando quindi le due aggravanti, per poi applicare l’aumento di pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per la recidiva.
Ne consegue, secondo il difensore, la violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. che prevede che, se concorrono piø circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piø grave ma il giudice può aumentarla, nella misura massima di un terzo e non di due terzi, come effettuato dalla Corte di appello.
Dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 15 della sentenza) emerge che la Corte di appello ha determinato la pena base per COGNOME per il reato piø grave di cui al capo A della rubrica delle imputazioni (tentata estorsione aggravata per avere commesso il fatto in piø persone riunite e nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) in anni cinque di reclusione ed euro 6000,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per poi aumentare la pena per la continuazione con gli altri tre reati.
Nella fattispecie, all’imputato Ł stata contestata – e correttamente ritenuta sussistente per i motivi sopra esposti – la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che comporta un aumento di pena superiore ad un terzo; inoltre,
sono state contestate le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. che richiama l’art. 628, terzo comma, cod. pen. (avere commesso il fatto in piø persone riunite e nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.).
Questa Corte ha chiarito che la recidiva, quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo, Ł una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza piø grave con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01) che, ai sensi dell’art. 64 cod. pen., può essere fino a un terzo.
Nel caso di specie, come detto, la ritenuta recidiva costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale perchØ determina un aumento della pena ordinaria del reato nella misura di due terzi (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il fatto che, in concreto, l’aumento di pena per effetto della recidiva non possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non ne fa mutare la natura ma influisce solo sul giudizio di gravità in concreto che presiede all’applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.: tale norma, infatti, impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e prevede che si applichi solo la pena stabilita per l’implicito limite, ovviamente, che detto aumento non comporti il cumulo materiale delle due circostanze aggravanti che la norma vuole impedire. Il criterio di calcolo in parola si applica anche alle c.d. circostanze indipendenti perchØ, altrimenti, si determinerebbe la assurda conseguenza che in caso di concorso di queste ultime circostanze ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, il trattamento sanzionatorio in quanto non mitigato dal criterio moderatore di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., sarebbe addirittura piø grave di quello applicabile in caso di concorso di piø circostanze ad effetto speciale (Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 28065601; Sez. 3, n. 5597 del 08/07/2016, dep. 2017, R., Rv. 269245-01).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto piø gravi le concorrenti circostanze aggravanti di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. (che richiama l’art. 628, terzo comma, cod. pen.), in conseguenza della maggiore gravità della pena stabilita per esse, ed ha determinato la pena base nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 6000,00 di multa (già ridotta ai sensi dell’art. 56 cod. pen.), disponendo l’aumento in base all’art. 99, quarto comma, cod. pen. di due terzi (nella misura di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 4000,00 di multa), conseguentemente elevando la pena ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ma non ha osservato il limite fissato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. che avrebbe consentito, a tale titolo, un aumento di pena fino un terzo.
Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, limitatamente al punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in base al principio di diritto secondo il quale, in tema di circostanze aggravanti, la norma di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. impone che, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale ma la pena per la circostanza piø grave Ł aumentata fino ad un terzo.
3.2. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena inflitta in concreto all’imputato, come detto, Ł assorbito.
4. Con il primo motivo di ricorso, formulato nell’interesse delle imputate COGNOME ed COGNOME, si deduce un vizio di violazione di legge e al contempo un difetto di motivazione in quanto la
Corte di appello, aderendo acriticamente al contributo dichiarativo offerto dalla persona offesa, non avrebbe spiegato in base a quale elemento fosse possibile sostenere che la condotta era ascrivibile all’imputata nØ nella sentenza della Corte di appello si darebbe atto delle modalità con le quali si era proceduto alla identificazione della COGNOME, ovvero se la persona offesa avesse operato un riconoscimento di persona o un riconoscimento fotografico (pag. 3 del ricorso).
Si deduce che «in particolare, nel caso in esame, la Corte territoriale, aderendo acriticamente al contributo dichiarativo offerto dalla persona offesa, non spiega in forza di quale emergenza probatoria sia possibile sostenere con il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio che ‘la donna di bassa statura che intorno alle quattro giungeva nella sua abitazione’ si possa identificare nell’odierna ricorrente (querela del 20 novembre 2023)».
Secondo il difensore, inoltre, «rimangono assolutamente inesplorate le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a individuare nell’odierna ricorrente la donna che, alle 03:30-04:00 del mattino, urlando dalla strada, ebbe a minacciare prima NOME COGNOME e, dopo essere entrata in casa, tutti, colpendo la persona offesa con uno schiaffo (sommarie informazioni testimoniali del 28 novembre 2023)».
4.1. In materia di dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della stessa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 25321401; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01). La giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite COGNOME‘COGNOME hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016-01; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, COGNOME, Rv. 229755-01).
Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 22523201).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, le ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza della Corte di appello con la quale, con
argomentazioni logiche e coerenti con la ricostruzione della concreta vicenda processuale, le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili, in quanto «assolutamente logiche, lineari, prive di significative contraddizioni», evidenziando come «le deduzioni difensive non siano utili ad individuare contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa le quali non sono nemmeno in contrasto nØ incompatibili con le risultanze delle emergenze investigative versate in atti» (pag. 7 della sentenza impugnata); la Corte di appello ha specificamente motivato come alcuna contraddizione Ł dato riscontrare tra le dichiarazioni rese dal NOME COGNOME in sede di querela del 20 novembre 2023 ed in sede di sommarie informazioni testimoniali del 28 novembre 2023 sulla presenza di NOME COGNOME sul luogo dei fatti e sulla condotta da questa tenuta, in quanto, in tutte le occasioni in cui Ł stata sentita, «la persona offesa non ha offerto ricostruzioni diverse ed inconciliabili dei fatti ma anzi ha sempre piø specificato ed integrato il suo racconto con dichiarazioni assolutamente logiche lineari prive di significative contraddizioni rispondendo anche alle domande degli investigatori con lucidità pur essendo in un profondo stato di prostrazione, tant’Ł che gli investigatori hanno dato atto del fatto che si Ł messo a piangere nel ripercorrere e ricostruire nei dettagli la vicenda che lo ha visto vittima» (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Le doglianze delle ricorrenti reiterano, invero, censure già dedotte in appello e palesano elementi di genericità (difettando del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchØ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni.
4.2. Quanto alle modalità con le quali si Ł proceduto all’identificazione dell’imputata NOME COGNOME, che non emergerebbero dalla sentenza impugnata, in quanto dalla stessa non si desume «se effettivamente la persona offesa abbia operato un riconoscimento di persona o finanche una piø semplice ed informale individuazione fotografica» (pag. 3 del ricorso), si osserva che il relativo motivo di ricorso, oltre che inammissibile, in quanto in questi termini non Ł stato dedotto neanche implicitamente in appello, dove non Ł stata posta la questione delle modalità di identificazione della COGNOME, costituendo quindi un inammissibile novum che interrompe la catena devolutiva (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01), Ł anche manifestamente infondato; i giudici di merito, invero, danno conto che la persona offesa forniva una descrizione fisica dell’imputata («di bassa statura, grassa e con i capelli rasati ai lati») e del nome con il quale veniva chiamata dai coimputati («NOME»); che la persona offesa specificamente dichiarava che era stata «NOME» a colpirlo con una statua di legno («ha preso una statua in legno che era sul mobile dell’ingresso e mi colpiva sulla schiena») (pag. 4 della sentenza di primo grado); che la persona offesa NOME COGNOME, in data 28 novembre 2023, effettuava un riconoscimento fotografico e riconosceva NOME COGNOME quale la donna indicata come «NOME» (pag. 6 della sentenza di primo grado); dei motivi per i quali la versione dei fatti fornita dalla COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia, quanto alle ragioni della sua presenza all’interno dell’abitazione della persona offesa (avendo spiegato di essersi ivi recata unitamente alla moglie del COGNOME che era preoccupata per l’assenza del marito dalla casa coniugale protrattasi per diversi giorni), era stata considerata destituita di fondamento (pag. 6-7 della sentenza impugnata).
In conclusione, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda
operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità delle ricorrenti sulla base di una ricostruzione del fatto in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità in quanto fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
5. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, formulato nell’interesse delle imputate COGNOME ed COGNOME Ł manifestamente infondato.
Nella fattispecie i giudici di merito, con motivazione incensurabile in questa sede e conforme ai principi di diritto che regolano la materia come illustrati al punto 2.2., hanno congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre alla presenza di precedenti condanne, quale indice di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, affermando che le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute «per la estrema gravità dei fatti e la spregiudicatezza ed efferatezza delle azioni compiute nonchØ per la personalità allarmante degli imputati, emersa dalle modalità con cui essi hanno agito» (pag. 14 della sentenza impugnata).
6. Il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse delle imputate COGNOME ed COGNOME, con il quale si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena inflitta in concreto alle imputate, Ł manifestamente infondato nei confronti di entrambe le ricorrenti.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che renda noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato’ (Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189-01); Ł consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01); Ł stato anzi precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596-01) e se il parametro valutativo Ł desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949-01). Tanto premesso, per quanto riguarda l’imputata COGNOME, la Corte di appello ha ottemperato
all’obbligo motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di commisurazione della pena, confermandola nella misura già determinata dal Tribunale, la quale Ł al di sotto della media edittale, valorizzando specificamente la gravità della condotta dell’imputata («tenuto conto delle violente modalità con cui la COGNOME ha percosso la vittima, ossia con una statua di legno colpendolo alla schiena», pag. 15 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda l’imputata COGNOME, la Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale, che ha applicato una pena nettamente inferiore alla media edittale e molto piø vicina al minimo edittale. Ne consegue che, in tal caso, l’irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico o particolarmente ampio, in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione globale operata dal giudice del merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell’imputata; invero, da un lato, l’irrogazione di una pena in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicchØ, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione e, dall’altro, se il parametro valutativo Ł desumibile, come nella specie, dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena, la sentenza non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale in proposito quando il buon uso del potere discrezione del giudice si desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata (nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della «estrema gravità dei fatti» della «spregiudicatezza ed efferatezza delle azioni compiute» e della «personalità allarmante» degli imputati, pag. 14 della sentenza impugnata).
¨ manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso formulato nell’interesse delle imputate COGNOME ed COGNOME, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge e di motivazione con riguardo alle ragioni per le quali Ł stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.
Come argomentato dal difensore delle ricorrenti, entrambe le imputate erano presenti all’udienza del 28 maggio 2025 e, pertanto, potevano avanzare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostituiva personalmente, senza bisogno di procura speciale rilasciata al difensore.
Va, però, rilevato che la Corte di appello ha motivato il rigetto anche sulla base del fatto che la richiesta era proponibile davanti al giudice di primo grado a seguito della entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e che, nel grado di appello, poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione assunta nel primo grado del giudizio.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l’applicazione della normativa sopravvenuta, l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di sanzioni sostitutive prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove piø favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente veicolata.
Questa Corte ha chiarito che la citata disposizione transitoria deve essere intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendente in primo grado
quando erano già entrate in vigore le disposizioni piø favorevoli, era indefettibile onere dell’imputato formulare istanza volta alla applicazione delle nuove sanzioni sostitutive, e, non essendo stata tale facoltà tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere “recuperata” nel successivo grado di appello; nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da parte dell’interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, COGNOME, non massimata).
Tanto considerato si osserva che, durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Messina in data 30 ottobre 2024, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 31 maggio 2024, già era in vigore la disciplina piø favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive (sin dal 30 dicembre 2022).
Posto che, come detto, nella presente fattispecie, pur essendo già in vigore la piø favorevole disciplina avente ad oggetto le pene sostitutive, le imputate non hanno richiesto di essere ammesse a forme alternative di espiazione della pena al Tribunale dinanzi al quale pendeva il procedimento di primo grado, avendo fatto una tale richiesta per la prima volta alla Corte di appello, Ł immune vizi la decisione assunta dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, con la quale Ł stata respinta la richiesta in questione.
8. Per le considerazioni esposte, la sentenza Ł affetta da nullità limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME NOME, per i motivi e nei limiti sopra illustrati al punto 3.1, e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità del giudizio di responsabilità.
I ricorsi nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Annulla nei confronti di COGNOME NOME la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME ed irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME