Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Viareggio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 11/1/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto per motivi processuali dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32591/20, confermava la decisione del Gup del Tribunale di Lucca che, in data 14/9/2018, aveva riconosciuto l’imputato COGNOME
NOME NOME colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo per l’effetto alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 1500,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 l’omessa motivazione circa l’aumento per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 628, comma 3, cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte d’Appello ha integralmente confermato la decisione di primo grado senza rilevare che il primo giudice aveva erroneamente determinato la pena in violazione dell’art. 63, comma 4, cod.pen., ritenendo la recidiva reiterata di cui al comma 4 dell’art. 99 cod.pen. circostanza più grave rispetto a quella prevista dall’art. 628, comma 3 n. 1, e senza operare alcun aumento per detta ultima aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Gup del Tribunale di Lucca ha determinato la pena base in anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.350 di multa, operando sulla stessa un aumento per la recidiva fino ad anni otto, mesi nove di reclusione ed euro 2.250,00 di multa, ovvero effettuando un aumento secco per l’aggravante soggettiva nella misura di due terzi della pena base senza alcun riferimento al criterio moderatore dell’art. 63, comma 4, cod.pen.
2.La Corte d’appello ha ritenuto (pag. 7) correttamente determinata la pena, peraltro indicando una pena base di anni cinque,mesi sei di reclusione ed euro 1350,00 di multa difforme per eccesso da quella individuata dal Gup, stimando legittimamente operato l’aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, alla luce dei principi affermati da Sez. U. Indelicato, avuto riguardo al più alto minimo edittale.
2.1 La pronunzia richiamata, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.g. in proc. Indelicato, Rv. 249664-01, ha affermato che in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale, qualora una di esse sia punita con una pena più elevata nel massimo e l’altra con una pena più elevata nel minimo, la sanzione da irrogare in concreto non può essere inferiore a quest’ultima previsione edittale.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto la maggiore gravità dell’aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1 cod.pen., ma erra laddove sostiene che l’aumento fino ad anni otto e mesi nove di reclusione (pari ad anni tre, mesi sei ovvero ai due terzi della pena base indicata dal primo giudice), sia conseguenza imposta dall’applicazione del richiamato principio. Infatti, la sentenza impugnata trascura il disposto dell’art. 63, comma 4, cod.pen. che facoltizza in caso di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale ad un aumento fino ad un terzo della pena stabilita per la circostanza più grave, istituto che doveva essere necessariamente e in concreto raccordato con il principio affermato da Sez. Unite
Indelicato. Nella specie, la Corte territoriale ha convalidato un trattamento sanzionatorio frutto della contestuale applicazione, secondo un criterio di cumulo materiale, delle circostanze aggravanti speciali concorrenti sebbene la pena da irrogare in concreto prima dell’abbattimento per il rito, da individuare in anni sei,mesi otto di reclusione ovvero nel massimo dei minimi edittali (anni quattro per l’art. 628, comma 1, aumentati di due terzi), fosse compatibile con l’applicabilità del criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4, cod.pen.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorío con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid nte