Concorso di Aggravanti nella Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Conferma la Linea Dura
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14781/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: il concorso di aggravanti nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, specialmente quando da tale condotta derivino lesioni. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e ribadendo la piena compatibilità di più circostanze aggravanti in casi di opposizione violenta che causi danni fisici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto applicabili congiuntamente due diverse aggravanti previste dal codice penale in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale che aveva provocato lesioni.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, sostenendo l’illegittimità della coesistenza di tali aggravanti. La questione è stata quindi sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza dell’interpretazione giuridica fornita nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte sul Concorso di Aggravanti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, giudicandolo fin da subito ‘manifestamente infondato’. I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che non lascia spazio a dubbi interpretativi.
La Corte ha richiamato specificamente una precedente sentenza (n. 2608/2022), che aveva già chiarito come, nel caso di lesioni funzionali derivanti da una condotta di resistenza oppositiva, sia pienamente ammissibile il concorso di aggravanti previste dall’articolo 576, comma 1, numeri 1 e 5-bis del codice penale. Questa interpretazione si fonda sulla diversa natura e finalità delle due circostanze, che possono quindi coesistere senza dar luogo a una duplicazione di sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria non è priva di conseguenze per il ricorrente. Infatti, l’inammissibilità ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso basato su motivi palesemente infondati, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. La decisione si fonda interamente sulla stabilità e sulla coerenza della giurisprudenza di legittimità sul punto. Quando un principio di diritto è stato affermato in modo così costante nel tempo, un ricorso che lo metta in discussione senza addurre nuovi e validi argomenti non può che essere considerato manifestamente infondato. La Suprema Corte, in questo modo, non solo risolve il caso specifico ma riafferma anche la prevedibilità delle proprie decisioni, un elemento fondamentale per la certezza del diritto. La scelta di non discostarsi da un precedente consolidato segnala agli operatori del diritto che la questione relativa al concorso di aggravanti in tema di resistenza è ormai pacificamente risolta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti conclusioni. In primo luogo, dal punto di vista sostanziale, conferma che chi commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale causando lesioni risponderà di un reato aggravato da più circostanze, con un conseguente inasprimento della pena. In secondo luogo, dal punto di vista processuale, la decisione funge da monito: presentare un ricorso in Cassazione basato su questioni già ampiamente decise dalla giurisprudenza non solo è inutile, ma è anche economicamente rischioso. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una misura dissuasiva contro i ricorsi pretestuosi che intasano il sistema giudiziario.
È possibile che in un reato di resistenza a pubblico ufficiale con lesioni si applichino più aggravanti contemporaneamente?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, confermato in questa ordinanza, è ammissibile il concorso delle aggravanti previste dall’art. 576, comma primo, n. 1 e n. 5-bis del codice penale nel caso di lesioni funzionali derivanti da una condotta di resistenza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché basato su motivi pretestuosi), può essere condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo è manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette nel caso di lesioni funzionali ad oppositiva resistenza il concorso delle aggravanti di cui all’art. 576, comma primo n. 1 e n. 5-bis cod. pen. (sul punto fra l’altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423);
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere este sore
Il Preidnte