Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27990 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALTAVILLA IRPINA il 19/05/1968
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, i punto di trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di COGNOME NOME per il reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73, com 4, d.P.R.309/1990, avendo l’imputato detenuto, in concorso con la convivente COGNOME NOME, presso l’abitazione dei due imputati, sostanza stupefacente di vario tipo, in pa occultata sulla persona della COGNOME tra l’abbigliamento (in particolare, grammi 30 di sosta stupefacente di tipo cocaina rinvenuta nella tasca della maglia indossata della donna, grammi 7 di marijuana detenuta tra la biancheria intima e grammi 0,2 di cocaina nei pantaloni) e parte rinvenuta all’interno di un armadio sito nella porzione di garage di pertinenza della comu abitazione ( grammi 230 di sostanza stupefacente del tipo marijuana).
2.Avverso la suddetta sentenza l’imputato ricorre per cassazione formulando quattro motivo di ricorso.
2.1.Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine all’affermazione del responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato sia in relazione della sosta stupefacente rinvenuta sulla persona della convivente COGNOME, sia in relazione alla sostanz rinvenuta nel garage dell’abitazione. Rappresenta che non è stato acquisita alcuna prova in ordine alla realizzazione di un consapevole contributo alla detenzione da parte del ricorren che non era a conoscenza della detenzione della sostanza da parte della compagna convivente che deteneva la sostanza a titolo esclusivo e personalmente. La Corte territoriale ha tuttav affermato la penale responsabilità in modo congetturale ed illogico, ritenendo che la COGNOME avvedutasi dell’arrivo dei militari grazie alle telecamere collocate all’esterno dell’abit abbia tentato di occultare sulla propria persona quella parte di stupefacente custodita all’int dell’abitazione da entrambi gli abitanti, desumendo tale convincimento dal fatto che nella cuci della comune abitazione, gli operanti, nel corso della perquisizione, avevano rinvenuto materia atto al confezionamento dello stupefacente dello stesso tipo di quello utilizzato p confezionamento dello stupefacente sequestrato.
2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al dini delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice a quo argomentato il diniego facendo richiamo alla misura cautelare applicata per una ulteriore contestazione dell’art. D.P.R.309/1990, traendo da tale elemento una particolare intensità del dolo, senza considerare il comportamento processuale tenuto dall’imputato, il quantitativo esiguo e tutte le circosta inerenti alla vicenda sub iudice.
2.3.Con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 81 cod. pen., che i fatti contestati costituiscono un unico reato, e non due autonome ipotesi, trattandos unica condotta di codetenzione, sia pure di diversa tipologia di sostanza, realizzata ma medesimo contesto spazio temporale, nonchè deduce vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato per il reato satellite, avendo il giudice rideterminato n misura di un anno senza argomentare in alcun modo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento con rinvio, in accoglimento del motivo sulla continuazione, essendo un’unica condotta di codetenzione nello stesso contesto spazio temporale di sostanze diverse per tipologia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimit investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cog del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione sorretti da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giurid seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha escluso l’esclusività della detenzione in capo alla Turchetta della sostanza stupefacente che donna occultava sulla propria persona, in quanto ha ritenuto che la coimputata, che si trovav in casa all’atto della perquisizione, verosimilmente accortasi tramite la telecamera dell’arrivo carabinieri, abbia cercato di occultare su di sé almeno quella parte del quantitativo di dr presente nell’abitazione codetenuta insieme al compagno, odierno ricorrente, considerato che nei luoghi comuni, quali la cucina, su un tavolo, vi era materiale atto al confezionamento e bilancino e che nel garage annesso, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente.
In particolare, il materiale per il confezionamento ossia la macchinetta sottovuoto p sigillare le bustine, le bustine e il bilancino necessario per la pesatura si trovavano in accessibile ad entrambi gli abitanti dell’immobile, in cucina. Inoltre, in una perti dell’immobile in uso ed entrambi gli imputati, è stato rinvenuto altro stupefacente. Pertant giudice a quo ha ritenuto che, non solo lo stupefacente occultato in un armadio all’interno de garage di pertinenza dell’abitazione fosse riconducibile al ricorrente, che vi abitava, ma an la sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione sulla persona della compagna convivente, frettolosamente occultata tra le tasche e la biancheria intima, fosse codete COMw: 104.44 fJ dal ricorrente. Non si configura quindi, nel caso in disamina, un’ipotesi di corso convivente, il quale sussiste solo nell’ipotesi di semplice comportamento negativo d quest’ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40, comma 2, cod. pen.
2. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuant generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenz legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto di non dover concedere le circostanze attenuanti generiche in relazio
all’assenza di elementi, positivi valutabili in senso favorevole, considerato peraltro che l’im ha commesso il fatto oggetto del presente procedimento mentre era sottoposto alla misura
cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analogo procedimento relat alla violazione dell’art. 73 d.P.R.309/1990.
3. Quanto alla terza doglianza, si precisa che, in tema di reati concernenti sostan stupefacenti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdon
loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in
essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (Sez. 3, n.
23759 del 10/02/2023 Ud. (dep. 31/05/2023 )
Rv. 284666).
Nel caso in disamina, il giudice a quo
ha escluso che le ipotesi contestate integrino un fatto di detenzione da qualificarsi come unitario, trattandosi di sostanze stupefacenti di specie dive
ricomprese in differenti tabelle ( cocaina e marijuana), e pertanto, ha ravvisato il concors reati, per i quali è possibile ravvisare la continuazione trattandosi di azioni tipiche alte
ciascuna soggetta a differente trattamento sanzionatorio.
4.Infine, in ordine all’ultima doglianza, la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame relativo all’eccessiva severità dell’aumento di pena per la continuazione, quantifica dal primo giudice in due anni di reclusione, ha rideterminato il quantum di pena applicato a titolo di continuazione ad un anno di reclusione’ e a euro 30000 di multa, con motivazione congrua e non emendabile in questa sede, richiamando i criteri di ci all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso all’udienza del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente