Concorso detenzione stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema del concorso detenzione stupefacenti è spesso al centro di complesse vicende giudiziarie, specialmente quando il reato si consuma in un contesto domestico condiviso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra la valutazione dei fatti, di competenza dei giudici di merito, e il controllo di legittimità, proprio della Suprema Corte, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione le prove.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda una donna condannata per concorso nella detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, rinvenute nella camera da letto che condivideva con il proprio coniuge. La ricorrente aveva impugnato la sentenza, sostenendo di aver avuto un ruolo del tutto marginale e chiedendo il riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità, nonché l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il suo appello, tuttavia, è stato riqualificato dalla Corte d’Appello come ricorso per cassazione, in quanto la sentenza di primo grado non era appellabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso erano incentrati proprio sulla ricostruzione dei fatti e sull’apprezzamento del materiale probatorio, aspetti che esulano dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio perché le censure della ricorrente non potessero trovare accoglimento.
1. Inammissibilità delle Censure sul Fatto
I giudici hanno ribadito che le doglianze relative alla ricostruzione della vicenda, al concorso detenzione stupefacenti e alla valutazione delle prove sono di esclusiva competenza del giudice di merito. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
2. Rifiuto dell’Ipotesi di ‘Fatto Lieve’
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La Corte ha ricordato che la valutazione di tale ipotesi deve tenere conto di tutti i parametri legali: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell’azione.
Nel caso di specie, gli elementi erano schiaccianti in senso contrario:
– Quantitativo ingente: 3744 dosi singole di cocaina e 30 dosi di hashish.
– Diversa tipologia di stupefacenti.
– Disponibilità di una notevole somma di denaro in contanti, ritenuta provento dello spaccio.
– Modalità organizzate dell’attività illecita.
La Corte ha sottolineato che, quando uno di questi indici risulta ‘negativamente assorbente’ per la sua gravità, ogni altra considerazione (come il presunto ruolo marginale) perde di rilevanza ai fini del riconoscimento del ‘fatto lieve’.
3. Trattamento Sanzionatorio e Art. 131-bis c.p.
Anche le censure relative alla severità della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sono state respinte. Tali valutazioni, che attengono all’adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la sua scelta in modo sufficiente e logico, come avvenuto nel caso in esame.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. La Corte Suprema interviene solo per correggere errori di diritto. Per quanto riguarda il concorso detenzione stupefacenti, la decisione conferma che la gravità oggettiva dei fatti, desumibile da elementi come l’enorme quantità di droga, è un fattore decisivo che può precludere l’applicazione di istituti di favore come il ‘fatto lieve’. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando una persona è considerata complice nella detenzione di droga trovata in casa?
Secondo il principio applicato dalla Corte, il concorso di persone nel reato può sussistere non solo in caso di contributo materiale, ma anche con un contributo morale che agevoli la condotta di detenzione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
Quali elementi escludono il riconoscimento del ‘fatto lieve’ per reati di droga?
Il ‘fatto lieve’ viene escluso sulla base di una valutazione complessiva di tutti i parametri legali (quantità, qualità, mezzi, modalità). Come stabilito in questa ordinanza, se anche un solo elemento risulta di particolare gravità, come un quantitativo ingente di sostanze, questo può essere sufficiente a ritenere l’ipotesi non applicabile.
Perché la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile senza esaminare i fatti?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti o valutare nuovamente le prove. Un ricorso che chiede alla Corte di riesaminare il merito della vicenda è, per sua natura, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3561 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3561 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di appello, riqualificati in ricorso per cassazione dalla Corte di a trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, co. 3 c.p.p., introducono inammissibilme censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giud rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali la ricorrente impugna la decisione cui è stata ravvisato il concorso nelle detenzione della droga rinvenuta nella camera da le condivisa con il coniuge, come anche le censure al mancato riconoscimento dell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono volte a dare una diversa ricostruzione del fatt rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di di consolidato secondo cui ai fini del concorso di persone rileva anche il contributo material anche solo morale che comporti una agevolazione della condotta di detenzione e che l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza ch ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni a considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (n.3744 dosi singole di cocaina e n. dosi di hashish) già di per sé estremamente significativo, la diversa tipologia delle sosta stupefacenti, la disponibilità di una notevole somma di denaro in contanti provento del spaccio, le modalità organizzate dello spaccio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che anche le altre censure relative al trattamento sanzioNOMErio ed alla mancat applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis c.p., sulla base dell’a di un ruolo minimale svolto dalla ricorrente, investono profili di fatto rimessi all’esclusiv del giudice di merito che si sottraggono a sindacato di legittimità, se la decisione impugn risulti sorretta – come nella fattispecie in esame – da una motivazione sufficiente e lo trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motiva soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende