Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 19 aprile 2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa
all’esito di giudizio abbreviato condizionato, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2).
Deduce due motivi di ricorso che investono esclusivamente il reato di cui al capo 1.
1.1.Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell’art. 110 cod.pen. nonché l’illogicità della motivazione relativa alla ritenuta disponibilità dell’immobile di INDIRIZZO da parte dell’imputato e il travisamento del contenuto dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro e della relazione dattiloscopica con riferimento ad una circostanza decisiva ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato.
Il motivo in questione investe due profili: a) la ritenuta disponibilità dell’immobile di INDIRIZZO da parte dell’imputato; b) il concorso nella detenzione della cocaina rinvenuta al suo interno potendosi, al più, configurare una connivenza non punibile.
Quanto al primo profilo, deduce il ricorrente che la sentenza impugnata motiva illogicamente in ordine alla disponibilità dell’immobile, valorizzando le s.i.t. inizialmente rese da NOME COGNOME, senza considerare la differente versione dei fatti da questo resa nel corso del giudizio abbreviato condizionato proprio alla sua audizione.
Ad ulteriore conferma della estraneità del COGNOME rispetto alla detenzione dell’immobile, si rileva che: il rinvenimento nel telefono in uso all’imputato delle fotografie della serratura dell’immobile di INDIRIZZO, si giustifica in relazione al fatt che il COGNOME si era occupato di riparare detta serratura; l’imputato non era in possesso delle chiavi dell’immobile, né all’interno di questo sono stati rinvenuti suoi effetti personali; le impronte digitali rinvenute nell’immobile sono riconducibili esclusivamente a tal NOME COGNOME; nell’immobile vi erano solo i documenti del COGNOME.
Quanto al secondo profilo, si censura il collegamento, sostenuto dai Giudici di merito, tra la lidocaina rinvenuta nell’immobile di INDIRIZZO e la cocaina rinvenuta in quello di INDIRIZZO in quanto fondato su un dato congetturale e, comunque, smentito dalla consulenza chimica che ha escluso che la cocaina in sequestro fosse stata “tagliata”.
La sentenza impugnata, inoltre, sulla base di una mera congettura – ovvero che le borse in sequestro fossero due – e travisando il contenuto del verbale di perquisizione e sequestro – da cui risulta chiaramente che è stata sequestrata una sola borsa di colore nero – ha illogicamente escluso che i 302 gr. di cocaina si trovassero nel borsone da palestra contenente anche i documenti di COGNOME, nonostante tale circostanza emerga chiaramente dalla relazione tecnica.
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Sulla base di tali rilievi critici, sostiene il ricorrente che, quand’anche si volesse ritenere che lo stesso aveva la disponibilità dell’immobile di INDIRIZZO, la sentenza impugnata ha omesso di specificare in cosa sia consistito il suo contributo alla detenzione della sostanza che è stata ivi rinvenuta occultata tra gli effetti personali del coimputato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva, ritenuta dalla Corte terridiale sulla base di un precedente “non utilizzabile a tal fine” (ovvero la sentenza di applicazione della pena per detenzione di monete falsificate in relazione alla quale è stato disposto l’affidamento in prova al servizio sociale dell’imputato il cui esito potrebbe portare all’estinzione di ogni effetto penale ex art. 47 ord. pen.) e di altri precedenti risalent nel tempo (2007) per ricettazione e violazione del diritto di autore. (
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici e senza incorrere in alcun travisamento probatorio, ha ritenuto il concorso del NOME nella illecita detenzione della sostanza stupefacente, ponendo l’accento sulla disponibilità da parte del ricorrente dei due immobili e sul rinvenimento in entrambi di sostanza stupefacente oltre che di strumenti da pesatura e confezionamento.
In particolare, quanto alla disponibilità dell’immobile di INDIRIZZO da parte del ricorrente, la Corte territoriale è pervenuta a detta conclusione sulla base della correlazione logica dei seguenti elementi: a) le sommarie informazioni rese da COGNOME che ha riferito di avere sublocato l’immobile a dei connazionali di cui esibiva le foto, raffiguranti il ricorrente e il coimputato; b) le dichiarazioni rese dal medesimo COGNOME nel giudizio abbreviato in cui, pur riferendo la sublocazione al solo coimputato, ha, comunque affermato che fu COGNOME a prendere le chiavi dell’immobile, a cambiare la serratura e a pagare l’affitto/ c),ea presenza nella memoria del telefono cellulare in uso al testimone delle foto dei documenti del COGNOME e del coimputato.
Sulla base della valutazione congiunta di detti elementi, la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto, in termini non illogici, che fosse veritiera l’inziale versione fornita dal teste, ovvero che l’immobile fosse stato sublocato anche dall’imputato; ciò in considerazione della particolare precisione delle iniziali dichiarazioni, del rapporto di amicizia tra il ricorrente ed il testimone e, soprattutto, delle circostanze comunque
confermate anche nel corso del giudizio abbreviato in merito alla consegna delle chiavi al COGNOME ed al pagamento da parte di questo della prima rata di affitto. Ad ulteriore riscontro di tale conclusione, sono stati, inoltre, valorizzati i seguenti elementi: a) il rinvenimento, sia nell’immobile di INDIRIZZO che in quello di INDIRIZZO, di beni che erano stati sottratti nelle medesime circostanze di tempo a NOME COGNOME; b) il rinvenimento nella memoria del telefono cellulare in uso all’imputato di foto delle serrature delle porte di ingresso dell’immobile di NOME e di una bicicletta presente all’interno dell’abitazione.
1.1 Deve, inoltre, escludersi che la Corte territoriale sia incorsa in un travisamento del contenuto dei verbali di perquisizione e di sequestro. La sentenza impugnata, infatti, è pervenuta alla conclusione che “borsa da palestra” al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente (occultata in un cappello di lana di colore grigio) fosse diversa dalla “borsa di colore nero” al cui interno sono stati rinvenuti i documenti del coimputato sulla base, non di una mera congettura come sostiene il ricorrente, bensì di una analisi approfondita del tenore letterale della relazione della Polizia Scientifica e del contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro da cui risulta, anche graficamente, il riferimento alle due borse ed al loro contenuto (si vedano le pagine 16 e 17 della sentenza).
1.2.Parimenti infondata è l’ulteriore questione relativa alla rilevanza attribuita al rinvenimento della lidocaina nell’immobile di INDIRIZZO avendo la Corte territoriale sottolineato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la sua correlazione con la cocaina in sequestro, trattandosi, in ogni caso, di un notevole quantitativo di sostanza da taglio, rinvenuto, peraltro, unitamente a strumenti da pesatura e confezionamento (due bilancini di precisione intrisi di sostanza polverosa bianca e svariati ritagli di cellophane).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, nel ritenere la recidiva, ha valutato le precedenti condanne in rapporto al reato ascritto nel presente procedimento. In primo luogo, quanto al dedotto affidamento in prova del ricorrente (elemento questo su cui insiste nuovamente il motivo n esame), la Corte territoriale ha correttamente posto l’accento sulla mancanza di prova dell’esito positivo della misura alternativa, non risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Trattasi, come detto, di una valutazione ineccepibile e coerente con il dato normativo che correla al solo esito positivo della prova l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale (cfr. art. 47 ord. pen.).
La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato i precedenti penali del ricorrente (dalla sentenza di primo grado risultano condanne per violazione de&liritto di autore, ricettazione, lesioni personali e calunnia e per detenzione monete falsificate), reputando i fatti per cui si procede quale espressione di una accentuata pericolosità del NOME.
Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite Calibè secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1’8 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente