Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte appello Sez.dist. di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 aprile 2023, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa il 14 marzo 2019 dal Tribunale di Sassari, con la quale NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – così riqualificata la condotta di cui all’art. 73, comma 1 del citato d.P.R. – per aver illegittimamente detenuto n. 6 pastiglie di Subxsone, gr. 85 di sostanza da taglio del tipo mannite, gr. 29,870 e gr. 12,070 di sostanza
stupefacente rispettivamente del tipo marijuana e cocaina, accertato a Sassar 19 aprile 2018, ed è stato condannato, operata la riduzione del rito abbrev richiesto, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, ol pagamento, ciascuno per la propria parte, delle spese processuali, con confisc distruzione di quanto in sequestro ad eccezione della somma di denaro di eur 150,00, che è stata immediatamente restituita all’imputato.
Avverso la sentenza di appello l’imputato NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso p cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, a norma dell’a 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di manifesta illogicità motivazione in merito alla sussistenza del delitto per il quale è stata pronu sentenza di condanna.
2.1 Si contesta che l’imputato doveva essere assolto dal reato contestato per non essere stata provata la sua responsabilità al di là di ogni ragion dubbio, non essendo NOME COGNOME a conoscenza della detenzione nella sua abitazione della sostanza stupefacente sequestrata, riferibile sol esclusivamente a NOME COGNOME. In particolare, la detenzione della modica dose marijuana rinvenuta nella sua camera da letto è l’unica condotta ascrivibil ricorrente e tale elemento non è da solo sufficiente a ritenerlo responsabile reato, di cui solo il COGNOME avrebbe dovuto rispondere.
2.2. Il giudice di prime cure e quello del gravame hanno attribuito al ricorrente, a titolo di concorso, la detenzione di tutto lo stupefacente materiale sequestrato nell’appartamento il base al principio per il quale egli poteva non sapere”, valorizzando i precedenti specifici del ricorrente, e la pres in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, senza tutta considerare che quel tipo di impianto costituisce un classico deterrente co ladri. Per queste ragioni il difensore del ricorrente insiste chiedendo l’annulla della pronuncia aggravata.
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiest dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, genericit e perché proposto per ragioni non consentite.
Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi nel caso in esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, n sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri u
nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze posson essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
2.1. Tanto chiarito, lamenta il ricorrente che non è stata provata la pe responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio: si afferm NOME COGNOME non era a conoscenza della detenzione nella sua abitazione d sostanza stupefacente, riferibile solo ed esclusivamente a NOME COGNOME. Il ricor era infatti il conduttore di un immobile in proprietà di un terzo soggetto e subaffittato la casa ove viveva, concedendo l’uso di una stanza al suo amic conoscente NOME COGNOME, che, uscito dall’ospedale, si trovava in serie diffi economiche. Quando i carabinieri hanno eseguito la perquisizione hanno potuto verificare che nella casa di oltre 200 metri quadrati lo stupefacente rinve nonché i bilancini e il materiale sequestrato non erano riconducibili al ricorre quanto trovati nella stanza in uso esclusivo al COGNOME. Nella stanza utilizzata d COGNOME vi era esclusivamente una modica dose di marijuana e tale elemento non è sufficiente a ritenerlo responsabile di un reato, di cui solo il COGNOME avrebbe rispondere. La detenzione di quanto reperito nelle stanze in uso al COGNOME è ricondotta anche all’COGNOME in base al vecchio principio in base al quale egli poteva non sapere”, valorizzando i precedenti specifici del ricorrent presumendo che tutta l’abitazione dell’COGNOME fosse destinata al confezionamen e detenzione di stupefacenti in considerazione della presenza in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, che inquadravano il cancel d’accesso alla proprietà e la rampa che conduce alla porta di ingresso, ta consentire, a detta dei giudici di merito, l’allerta in caso di arrivo del dell’ordine. Tuttavia, i giudici di merito non hanno considerato che quel tip impianto costituisce un classico deterrente contro ladri o malintenzion trattandosi di una casa situata in una zona poco frequentata se non addirit isolata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Il motivo, nella parte in cui contesta l’affermazione di responsab dell’COGNOME perché pronunciata in violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio, è inammissibile.
2.2.1. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento che secondo cu detto principio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 de non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazio della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiv duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello; la Corte, inf chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva p
COGNOME di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, COGNOME, Rv. 254579).
2.3 Parimenti inammissibile è il motivo che contesta l’affermazione secondo cui la responsabilità è stata dichiarata poiché il ricorrente “non poteva non sapere”: esso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
2.3.1 La Corte di appello ed il giudice di prime cure hanno infatti argomentato, con motivazione logica, immune da ogni censura, che COGNOME non può essere considerato l’ignaro locatario dell’immobile di proprietà di un soggetto non meglio identificato, posto che le sostanze stupefacenti, di tipo eterogeneo, i bilancini di precisione e la sostanza da taglio sono stati rinvenuti in parti della casa occupate in comune, come ad esempio la cucina, ossia stanze dell’appartamento che venivano usate abitualmente anche da COGNOME, com’è dimostrato alla presenza di indumenti ed effetti personali dell’imputato in varie camere dell’appartamento. Parimenti, disattendendo i rilievi critici mossi con l’atto di appello, la Cort territoriale ha valorizzato elementi di fatto – insindacabili in cassazione – quali l presenza di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, ritenendolo sintomatico di un’attività di spaccio svolta all’interno dell’appartamento, con motivazione che appare congrua e lineare e dunque immune da ogni censura.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 17/05/2024.