Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 24/11/1994
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciat dal Tribunale di Palermo che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione all affermazione del concorso nella illecita detenzione di sostanza stupefacente e alla riten recidiva.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad o dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, inve profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riserv cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza della Corte territoriale offre ampie argomentazioni pienamente aderenti a risultanze del materiale istruttorio esaminato che, lungi da essere travisate, risu congruamente analizzate dai giudici di merito. In particolare la Corte territoriale ravvisa la compartecipazione del ricorrente ( trasportato a bordo della vettura condotta dal corr separatamente giudicato) nella illecita detenzione dello stupefacente nei seguenti elementi: le modalità di ritrovamento dello stupefacente all’interno dell’autovettura, ossia per te prossimità della portiera lato conducente, il che porta logicamente a ritenere che non fo occultato anche in ragione del numero consistente di involucri ( 60); 2) l’immediata fuga ricorrente, unitamente all’amico, alla vista della polizia, senza alcuna plausibile spiegazio non quella della piena consapevolezza circa la illecita detenzione dello stupefacente. Si tra come rilevato, di affermazioni esaustive, congrue e non manifestamente illogiche, che sfuggono al sindacato di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinente l’ o motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare rig all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità d esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 de 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudi di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, al momento d
commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da un precedente commesso il 6 ottobre 2010 ( nel quinquennio antecedente al nuovo illecito) ed aveva c
a perpetrare la medesima condotta, senza alcun effetto dissuasivo della condanna, dim così una aumentata pericolosità sociale.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali etraLmaxsainentà della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il C nsigliere tensore GLYPH Il Presi44nte