Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 24/07/1997 (CUI 06GS5TU) avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ric
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Milano, ha accolt l’appello del Pubblico Ministero ed ha applicato all’imputato la misura della cus cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 / comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con terzi ignoti, deten comunque procurato ad altri, Kg 25 di sostanza stupefacente tipo hashi suddivisa in 24 involucri contenuti nel bagagliaio dell’autovettura Citroen C / tg TARGA_VEICOLO (capo 1) e del reato di cui all’art 81 ) comma 2; 51 495 cod.pen. (capo 2) in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le e cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propon ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pe relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Seco
iribunale la gravità indiziaria a carico del Walid si ricaverebbe unicamente ritenuta relazione qualificata idonea a ravvisare i gravi indizi di colpevol oz…c:etvte (!gazhne alla condotta di detenzione in concorso con ignoti per avere vigilato s sostanza stupefacente per un lasso di tempo, motivazione lacunosa e fondata argomentazioni di puro stile tenuto conto del fatto che l’indagato era stato t all’interno dell’autovettura e la sostanza stupefacente nel bagagliaio.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in rel alla mancanza della motivazione sotto il profilo della sussistenza del peric recidiva quanto al capo 2).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravi indiziaria rispetto all’incolpazione provvisoria di cui al capo 1, (artt. 110 . e art. 73 comma 4,d P.R. 9 ottobre 1990, n. :309) per avere, in concorso con t ignoti, detenuto o comunque procurato ad altri, sostanza stupefacente tipo hash suddivisa in 24 involucri, contenuti nel bagagliaio dell’autovettura all’intern quale veniva sorpreso dagli agenti operanti (non essendo motivo di ricorso gravità indiziaria di cui al capo 2, (art. 81 comma 2, 495 cod.pen.), second diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cau senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti da 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, sep termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente, nella dete della sostanza rivenuta nel bagagliaio dell’autovettura a bordo della quale è trovato, avendo egli custodito lo stupefacente per conto di altri, se l’imputazione provvisoria.
L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, sulla scor delle risultanze probatorie attestate dalla fonte dichiarativa e dal verbale di (l’indagato era avvistato nei pressi dell’autovettura parcheggiata, nel baga della quale veniva rinvenuta la sostanza stupefacente ed era sorpreso da operanti mentre era disteso sul sedile posteriore nei pressi del quale v rinvenuto un involucro recante tracce di hashish), e, soprattutto, dichiarazioni spontanee dell’indagato che aveva dichiarato di essere s retribuito con la somma di C 400,00 da un soggetto di cui forniva le general per custodire lo stupefacente, ha ritenuto sussistente la relazione qualificat soggetto e lo stupefacente integrante un quadro indiziario grave del concorso n
detenzione, con terzi, avendo, per sua stessa ammissione, custodito per un te apprezzabile lo stupefacente.
La contestazione del concorso in detenzione di sostanza stupefacente diversamente da quanto asserito dal ricorrente, corretta, come del pari è cor la sussistenza, come sopra argomentata, del contributo fornito alla realizzaz del delitto, del quale è peraltro indiscutibile la rilevanza causale.
Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le generiche argomentazion del Gip che aveva negato la sussistenza della relazione qualificat correttamente ritenuto sussistente il concorso nel reato del Waldi e congruamente argomentato, confermando l’ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.
Anche con riguardo al capo 2), – non oggetto di contestazione quanto al gravità indiziaria-, il Tribunale ha argomentato la gravità indiziaria ave precedenza, in occasioni di altri fotosegnalarnenti, indicato generalità diver nome e data di nascita incompatibili con imprecisioni dei verbalizzanti, in be occasioni oltre a quelle rese in occasione dell’arresto del 30 maggio 2023 pe è processo.
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione i relazione all’esigenze cautelare limitatamente al capo 2), è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha esplicitamente ritenuto sussistente il pericolo recidiva con riguardo ad entrambi i reati e l’ha poi argomentato’ , quanto al capo t ek , 2),Wmaialità e circostanze del fatto che, con riguardo al reato d all’art. 495 cod.pen., sono state ritenute sussistenti tenuto conto contestazione riguardava plurime condotte di false indicazioni delle pro generalità, da cui il pericolo di recidiva anche con riguardo a tale fattispecie in ragione delle modalità reiterate della condotta di avere reso false general cui il conseguente concreto rischio di recidiva anche con riguardo a tale fattis
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve es condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il r sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della cau inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata i equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l’esecuzione. Così deciso il 03/11/2023