Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NABEUL( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.73 commi 1 e 4 dPR 309/90 per avere detenuto, in concorso con COGNOME NOME, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in parte già suddivisa in porzioni, rinvenuta nella stanza dell’abitazione da questi occupata e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il giudice distrettuale, nel confermare il giudizio di responsabilità già espresso dal primo giudice, riteneva inattendibili le dichiarazioni con cui lo COGNOME, in sede dibattimentale, aveva ritrattato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e aveva ammesso di essere l’esclusivo detentore della sostanza rinvenuta, che aveva trasferito nella stanza del connazionale per allontanare da sé i sospetti in coincidenza con l’ingresso delle forze dell’ordine.
In particolare il giudice distrettuale poneva in rilievo lo stretto collegamento tra la presenza dello NOME nella stanza con lo stupefacente ivi rinvenuto unitamente ad una somma di denaro e ad NOME materiale funzionale al confezionamento e alla pesatura della droga, tenuto altresì conto che non trattava.si di una ospitalità occasionale, né si era in presenza di mera connivenza passiva atteso che il NOME, oltre ad avere la consapevolezza della presenza dello stupefacente, che era custodito all’interno di una busta collocata ai piedi dell’armadio presente nella stanza, aveva fornito un contributo alla detenzione, quantomeno in termini di agevolazione quale custode e depositario della sostanza; a tale fine riteneva irrilevante che egli fosse sprovvisto delle chiavi dell’abitazione, in quanto tale circostanza rendeva evidente il collegamento esistente con lo COGNOME e con i suoi traffici illeciti.
La difesa dell’imputato ha proposto un unico motivo di ricorso suddiviso in tre articolazioni che denunciano profili di mancanza, manifesta illogicità e apparenza della motivazione aggredendo specifici argomenti della motivazione della sentenza impugnata.
Sotto un primo profilo assume motivazione apparente nella parte in cui il giudice di appello aveva riconosciuto che l’imputato avesse la disponibilità esclusiva della stanza in cui era stato rinvenuto lo stupefacente, circostanza questa affatto pacifica in considerazione delle contrastanti dichiarazioni del coirnputato, il quale aveva comunque chiarito che la presenza del ricorrente presso la sua abitazione era del tutto occasionale in quanto collegata al consumo di stupefacente tanto che questi era privo delle chiavi di accesso all’abitazione.
Con una seconda articolazione assume analogo difetto motivazionale ove il giudice distrettuale aveva attribuito al ricorrente l’uso esclusivo della stanza ove era
stato rinvenuto lo stupefacente, omettendo di confrontarsi con le censure proposte in appello tese a dimostrare che non esistevano effetti personali dell’imputato e che la presenza risultava del tutto occasionale, né era logico trarre spunti a sostegno del giudizio di responsabilità dal fatto che la sostanza, il materiale indiziante e parte del denaro sequestrato, si trovassero ivi collocati in bella mostra in quanto, contrariamente a quanto indicato in sentenza, il verbale di perquisizione indicava che la cocaina, il denaro e la somma di denaro erano custoditi all’interno di una borsetta chiusa riposta all’interno di una busta.
Con una terza articolazione assume manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento di profili di connivenza colpevole in capo al ricorrente e, in particolare, all’affermazione di una condotta agevolatrice della detenzione, trattandosi di locale adibito a stanza da letto nella esclusiva disponibilità dello COGNOME che era il titolare del rapporto di locazione dell’immobile di cui deteneva le chiavi, il quale aveva dato ospitalità all’odierno imputato; pure a riconoscere allo NOME la consapevolezza della presenza dello stupefacente, apparente era l’argomento secondo il quale questi avrebbe contribuito alle attività di custodia e di preparazione dello stupefacente, o comunque la circostanza era indimostrata e non poteva essere fondata soltanto sulla base dei rapporti di solidarietà e di ospitalità che lo legavano allo COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato risulta il ricorso laddove l’inferenza logica secondo la quale il ricorrente sarebbe stato partecipe dell’illecita detenzione e della illecita preparazione dello stupefacente in una prospettiva di cessione non risulta appoggiata su un solido apparato indiziario e, al contempo, la motivazione del giudice distrettuale sulle ragioni della compartecipazione del NOME alla detenzione risulta invero manifestamente illogica.
Quanto al primo aspetto invero, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica – da cui non può prescindersi – che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678,
Mannino; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967). È stato precisato che “nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, dev essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230).
2.1. La circostanza fattuale idonea a formare un indizio deve pertanto essere certa perché da essa possa desumersi la prova – indiretta – dell’esistenza di un (NOME) fatto; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale ver fica processuale della reale sussistenza dell’elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto – pregiudizievole per l’imputato – che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l’esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell’imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell’1/10/2008, Rv. 242123, secondo cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza). A ciò consegue l’ulteriore principio – che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato – dell’impossibilità di porre il Fatto ignoto, al cui dimostrazione il giudice sia risalito dall’originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un’ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell’imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell’indizio, e la c.d praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria – rispondente ai requisiti richiesti dall’ar 192 comma 2 del codice di rito – proprio perché l’esistenza dell’ulteriore fatto da
dimostrare non sarebbe desunta da un elemento indiziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltanto verosimile o supposto.” (Sez. 1 n. 18149 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 266882).
Orbene nel caso di specie il giudice distrettuale ha posto a fondamento del ragionamento logico induttivo, che ha condotto al giudizio di colpevolezza dell’imputato, una premessa storica, da cui ha tratto elementi indiziani:i a carico dell’imputato, alla quale manca il fondamentale requisito della certezza in quanto, se è coerente approdo dei ragionamento indiziario la circostanza che il NOME fosse consapevole della presenza dello stupefacente nell’abitazione, da tale circostanza, perNOME dedotta logicamente sulla base di un ragionamento inferenziale, non consegue, e non può conseguire per collegamento presuntivo, la circostanza che lo stesso ne fosse altresì custode, detentore o utilizzatore per finalità di cessione.
3.1 A questo proposito non è stato addotto alcun elemento di prova, in disparte dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME, ritenute inattendibili dallo stesso giudice di appello in quanto successivamente ritrattate, a dimostrazione della responsabilità del ricorrente quale detentore in concorso dello stupefacente rinvenuto, in quanto trovato nella stanza dell’appartamento ove lo stupefacente era custodito. Invero le dichiarazioni dello COGNOME, volte ad assumere su di sé la responsabilità della detenzione dello stupefacente, possono senza meno essere valutate quale un tentativo di allontanare sospetti di correità nei confronti del compagno, ma certamente non possono essere valutate, da sole, a sostegno della prospettazione accusatoria.
3.2. Invero, quanto al profilo della coabitazione, la giurisprudenza del S.0 ha in più occasioni escluso che il rapporto di coabitazione sia sufficiente a configurare il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all’interno dell’abitazione, in quanto il mero rapporto di coabitazione integra semmai una ipotesi di connivenza non punibile se si tratta di condotta passiva, priva di un contributo agevolativo alla realizzazione dell’illecito, di cui pure si conosca la sussistenza, essendo invece necessario, per fondare la ipotesi di concorso nel reato, il consapevole apporto, morale o materiale, all’altrui condotta crirninosa, anche in forme di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del concorrente (sez.3, n.41055 del 22/09 2015, COGNOME ed NOME, Rv.265167; sez. 4, n.34754 del 2/10/2020, COGNOME NOME, Rv.280244; sez.6, n.52116 del 15/11/2019, RAGIONE_SOCIALE NOME, Rv.278064; sez.4, n.34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv.280244). In alcune ipotesi la responsabilità del correo è stata riconosciuta in presenza di condotta attiva agevolatrice, nel caso di ostacolo frapposto all’acc:esso delle forze dell’ordine, oltre che di agevolazione nell’occultamento (sez.3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME ed NOME, Rv.264454).
3.3. Orbene nel caso in specie non è stato neppure indicato in quale forma e secondo quale schema si sarebbe concretizzato il concorso del NOME nella detenzione dello stupefacente (custodia temporanea, assistenza allo COGNOME nella preparazione o nel confezionamento della droga) e d’altra parte, pure a volere ricondurre la veste del ricorrente a quella di co-detentore tout court, non risulta evidenziato alcun elemento individualizzante sulla cui base l’imputato possa essere riconosciuto titolare esclusivo di una quantità determinata dello stupefacente rinvenuto, atteso che gli unici elementi obiettivi si fondano sul mero rapporto di ospitalità e sulla presenza dello stupefacente all’interno della stanza, sebbene occultato all’interno di una borsa, senza che le forze dell’ordine abbiano accertato la riferibilità a taluno degli imputati.
3.4 La motivazione adottata dal giudice distrettuale si presenta poi manifestamente apparente ed illogica laddove valorizza, ai fini del concorso, la circostanza che NOME fosse sprovvisto delle chiavi dell’immobile, così da inferire un rapporto di stretta dipendenza, e quindi di collaborazione, del ricorrente con lo COGNOME, circostanza che invero si presta a una interpretazione alternativa, dotata di pari se non maggiore plausibilità ma, soprattutto, costituisce un elemento incerto e un postulato meramente congetturale ed insufficiente, che non considera le possibili ragioni per cui si era instaurato il rapporto di coabitazione (ospitalità tempo ranea, comodato, locazione).
In conclusione la sentenza impugnata merita di essere annullata perché venga fornita, se del caso, adeguata rappresentazione delle ragioni del concorso del ricorrente nella detenzione dello stupefacente rinvenuto presso l’abitazione del COGNOME con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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