Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40767 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18-10-2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in ordine al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità, con rigetto del ricorso nel resto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 10.000, di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B); fatti accertati in Torino in data 25 gennaio 2020.
Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto al primo motivo di appello, con il quale era stata invocata specificamente l’assoluzione dell’imputato anche rispetto al capo A e non solo in ordine al capo B, evidenziandosi che, in relazione al capo A, concernente la detenzione concorsuale di circa 100 grammi di hashish, i giudici di secondo grado avrebbero omesso completamente di argomentare la responsabilità concorsuale dell’imputato, pur a fronte del pacifico occultamento della sostanza negli slip di NOME COGNOME e dell’esito negativo della perquisizione svolta presso l’abitazione di El NOME, per cui sarebbe stato necessario spiegare e motivare il contributo concorsuale del ricorrente, tanto più che NOME si era proclamato esclusivo detentore dell’intero stupefacente sequestrato nella sua disponibilità.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza, sempre rispetto al capo A, sono la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rilevandosi in proposito che, nel separato procedimento relativo ai concorrenti nel reato, il G.U.P. del Tribunale di Torino, con sentenza di patteggiamento resa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il 15 ottobre 2020 e divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2020, ha ricondotto la vicenda nella fattispecie di lieve entità, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione del quantitativo rinvenuto e delle modalità dell’azione, valutazioni pienamente sovrapponibili al caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondate e assorbenti le censure, articolate nel primo motivo, riguardanti la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al capo A.
Preliminarmente, si impone una breve ricostruzione dei fatti di causa, per come desumibile dalle due conformi sentenze di merito. Dunque, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020, intorno alle ore 1.45, personale della Sezione RAGIONE_SOCIALE della Questura di Torino notava tre giovani che camminavano con passo svelto
lungo INDIRIZZO, provenendo dalla direzione del locale notturno “The RAGIONE_SOCIALE“. I tre venivano quindi seguiti dagli operanti e, prima di salire a bordo dell’autovettura Hyundai Atos targata TARGA_VEICOLO, uno dei tre uomini, identificato in NOME COGNOME, resosi conto della presenza degli agenti, gettava a terra un oggetto, spingendolo con l’aiuto del piede sotto la scocca posteriore del veicolo, oggetto che poi risultava consistere in un involucro di cellophane contenente 3,8 grammi di hashish. Un altro componente del gruppo, successivamente identificato nel ricorrente NOME COGNOME, lasciava cadere a terra un pacchetto di sigarette dal borsello che portava a tracolla. Nel pacchetto, oltre a quattro sigarette, vi era un involucro contenente 4,502 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 24,14 dosi medie singole, mentre all’interno del borsello indossato da COGNOME venivano rinvenuti degli spezzoni di sigarette della stessa marca di quelle rinvenute nel pacchetto trovato a terra in corrispondenza della sua posizione; nel medesimo borsello, venivano inoltre rinvenuti due cellulari e la somma contante di 830 euro. All’esito di perquisizione personale, venivano inoltre rinvenuti addosso a COGNOME, oltre a 6.000 euro in banconote di piccolo taglio, degli involucri contenenti stupefacenti di tipo hashish (per 100,41 grammi), ecstasy, cocaina e ketamina. Ciò posto, in relazione a tale vicenda, sono state elevate a carico dell’imputato (e delle due persone che a lui si accompagnavano, per cui si è proceduto separatamente) due distinte imputazioni, una (capo A) riguardante la detenzione illecita dei 100 grammi di hashish rinvenuti negli slip di COGNOME, e l’altra (capo B) avente ad oggetto la detenzione delle ulteriori sostanze stupefacenti rinvenute. Ora, con riferimento al capo B, per il quale è stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità, il ricorso non propone specifiche doglianze circa la formulazione del giudizio di colpevolezza, giudizio che pertanto deve essere ritenuto definitivo. Le critiche difensive investono unicamente la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al capo A, rispetto al quale il Tribunale ha evidenziato che COGNOME, oltre a rispondere della detenzione della droga a lui direttamente riconducibile, doveva ritenersi concorrente anche nella detenzione illecita delle sostanze non trovate nella sua diretta disponibilità, essendosi rimarcate al riguardo talune circostanze ritenute significative, ossia la disponibilità della somma di 830 euro in contanti, che l’imputato aveva con sé in assenza di plausibili spiegazioni, l’esistenza di un precedente specifico a suo carico (per il quale egli si trovava in regime di semilibertà per espiazione pena) e la contiguità con gli altri coimputati nello stesso contesto spazio-temporale, essendo risultata in tal senso poco credibile l’esclusiva assunzione di responsabilità da parte di COGNOME, che peraltro ha riferito anche di aver consumato parte della sostanza durante la serata, circostanza questa invero non confermata da NOME, il quale ha escluso che Corte di Cassazione – copia non ufficiale alcuno di loro avesse consumato sostanza stupefacente durante la nottata.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di col pevolezza del ricorrente anche in ordine al capo A, condividendo l’impostazione del primo giudice (pag. 5 ss. della sentenza impugnata) rispetto alla valorizzazione degli elementi fattuali prima esposti, considerati sintomatici della compartecipazione al reato di COGNOME.
Orbene, ritiene il Collegio che il percorso argomentativo della sentenza impugnata non si sottragga alle censure difensive, dovendosi rilevare che la Corte di appello (al pari del Tribunale), pur evocando talune circostanze non prive di una certa valenza indiziaria, ha tuttavia mancato di correlarle al fine di approfondire adeguatamente il tema decisivo della individuazione della specifica condotta ascrivibile all’imputato nel contesto dell’altrui detenzione illecita di stupefacente, tale da giustificare l’affermazione della responsabilità concorsuale del ricorrente. In tal senso deve infatti richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244-02, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 e Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186), secondo cui, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. La mera conoscenza dell’altrui attività criminosa, in definitiva, non implica di per sé l’attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi verificare l’esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica dell’illecito. In definitiva, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di “facilitazione” della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza
inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale.
Alla luce di tale condivisa premessa interpretativa, si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito, alla luce di un adeguato confronto con le deduzioni difensive e di una valutazione complessiva dell’intero materiale probatorio, ivi compresi gli esiti delle perquisizioni personali e domiciliari, non solo e non tanto se il ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza dei circa 100 grammi di hashish detenuta dal coimputato COGNOME, ma anche e soprattutto se e in che modo COGNOME abbia fornito un proprio apprezzabile contributo, di tipo materiale o psichico, alla consumazione del reato ascrivibile in via diretta a COGNOME. L’accoglimento delle censure sulla responsabilità è destinato ad assorbire le doglianze in punto di qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 23/05/2024